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Infortuni in itinere: l’Inail si aggiorna
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Nel numero 1159 del 13 gennaio 2005 del nostro quotidiano abbiamo dato notizia della pronuncia della Corte Costituzionale riguardo agli infortuni in itinere, nel caso di interruzioni non necessitate del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
La Corte Costituzionale, rigettando una istanza presentata dal Giudice di Trento, ha ritenuto che, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, una breve sosta che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi dell’interruzione e non si pone al fuori della copertura assicurativa.
Alla luce di questa pronuncia, l’Inail ha integrato le disposizioni delle “Linee guida per la trattazione degli infortuni in itinere” del 15 giugno 1998.
Nel documento del 1998, al punto 4.1.2. C, si afferma che “ […] brevi differimenti della partenza o brevi soste lungo il tragitto (la brevità va valutata anche in rapporto alle motivazioni dei ritardi), […] non costituiscono elementi tali da influire negativamente sulla valutazione della compatibilità degli orari”.
L’Inail, con nuove istruzioni operative rivolte alle Unità territoriali, ha precisato che tali istruzioni devono “ritenersi integrate nel senso che le brevi soste che non espongono l’assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità, non interrompono il nesso causale tra lavoro e infortunio e non escludono l’indennizzabilità dello stesso.”
Le istruzioni operative sono disponibili nella Banca dati di PuntoSicuro.
Nel numero 1159 del 13 gennaio 2005 del nostro quotidiano abbiamo dato notizia della pronuncia della Corte Costituzionale riguardo agli infortuni in itinere, nel caso di interruzioni non necessitate del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
La Corte Costituzionale, rigettando una istanza presentata dal Giudice di Trento, ha ritenuto che, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, una breve sosta che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi dell’interruzione e non si pone al fuori della copertura assicurativa.
Alla luce di questa pronuncia, l’Inail ha integrato le disposizioni delle “Linee guida per la trattazione degli infortuni in itinere” del 15 giugno 1998.
Nel documento del 1998, al punto 4.1.2. C, si afferma che “ […] brevi differimenti della partenza o brevi soste lungo il tragitto (la brevità va valutata anche in rapporto alle motivazioni dei ritardi), […] non costituiscono elementi tali da influire negativamente sulla valutazione della compatibilità degli orari”.
L’Inail, con nuove istruzioni operative rivolte alle Unità territoriali, ha precisato che tali istruzioni devono “ritenersi integrate nel senso che le brevi soste che non espongono l’assicurato a un rischio diverso da quello che avrebbe dovuto affrontare se il normale percorso casa-lavoro fosse stato compiuto senza soluzione di continuità, non interrompono il nesso causale tra lavoro e infortunio e non escludono l’indennizzabilità dello stesso.”
Le istruzioni operative sono disponibili nella Banca dati di PuntoSicuro.
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