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COVID-19: quali sono le misure per la sicurezza nel trasporto scolastico?

COVID-19: quali sono le misure per la sicurezza nel trasporto scolastico?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Linee guida e buone prassi

17/09/2020

Un allegato del DPCM del 7 settembre 2020 riporta specifiche linee guida per il trasporto scolastico. Le misure specifiche per la sicurezza nel trasporto scolastico e la capienza massima del mezzo di trasporto.

Roma, 17 Set – È evidente che per migliorare la prevenzione dei rischi correlati alla diffusione del virus SARS-CoV-2 nell’ambito della scuola sia importante, per il nuovo anno scolastico in presenza, adottare opportune misure di sicurezza, omogenee sul territorio nazionale, anche per il trasporto scolastico. Misure che devono essere prese nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19.

 

A fornire indicazioni sulle misure necessarie nel trasporto scolastico è un allegato presente nel DPCM del 7 settembre 2020Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Un allegato che è stato recentemente modificato in relazione a quanto già presentato nel precedente DPCM 7 agosto 2020.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

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Le misure specifiche per la sicurezza nel trasporto scolastico

L’allegato 16, dal titolo “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato” indica che, riguardo al trasporto, resta ferma la responsabilità genitoriale o del tutore “su alcune misure di prevenzione generale quali:

  • la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
  • l’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola”.

 

In particolare per il settore del trasporto scolastico dedicato “trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

  • è necessario procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno.
  • è necessario assicurare un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.
  • la salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto;
  • per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via;
  • l’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
  • al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca”.

 

Quest’ultima disposizione, relativa alla mascherina di comunità, “non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. In questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni disabili l’utilizzo di ulteriori dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente; in questi casi, l’operatore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose”.

 

Si ricorda che “nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilità presenti. La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto, È consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi”.

 

La precondizione per la presenza degli alunni e del personale

In ogni caso si ribadisce la precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato:

  • l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti);
  • non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni”.

 

In particolare chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C “dovrà restare a casa”. Pertanto si rimanda ancora alla “responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei minori affidati alla predetta responsabilità”.

 

Il riempimento massimo per il trasporto scolastico dedicato

Le linee guida indicano poi che fermo restando “l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi di trasporto scolastico, nonchè la preventiva misurazione della temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio covid-19”, è consentita “la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti”.

 

In questo caso – continua il documento – “dovrà essere quotidianamente programmato l’itinerario del percorso casa-scuola-casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacità di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti”.

 

Sono riportati, in conclusione, ulteriori criteri per l’organizzazione del servizio:

  • “il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni condivise con la Regione, in presenza di criticità rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al servizio, determinerà le fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l’ingresso usuale a scuola e un’ora successiva all’orario di uscita previsto;
  • per gli alunni in difficoltà (come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19) o presenza di disabilità o che manifestino necessità di prossimità, sarà possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento”.   

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111 - Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE n. 104 del 14 agosto 2020 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

 

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