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Le immagini dell’insicurezza

 
     
Trento, 28 Set - Ancora una volta parliamo di ponti su cavalletti. Ricordiamo che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., all’articolo 139 precisa che i ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi,mentre al punto 2.2.2 dell’allegato XVIII tra le altre prescrizioni, indica che
-       la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio;
-       e' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.
 

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Ecco allora le due foto di oggi che significativamente ci mostrano come, ancora oggi, il tema relativo al rispetto delle norme di sicurezza, anche per le attività tradizionali quali l’esecuzione di intonaci all’interno di ambienti, non viene correttamente affrontato da ditte e lavoratori.
 

 
 

 
 
Nelle due foto sono evidenti:
-       cavalletti sovrapposti,
-       tavole a sbalzo ben oltre i 20 cm.
-       tavole non fissate ai cavalletti di appoggio,
-       larghezza dell’impalcato inferiore a 90 cm,
-       utilizzo - al posto dei previsti elementi di fissaggio (perni) – di un cacciavite e di un ferro tondo d’armatura.
 
Lo scorretto montaggio e relativo utilizzo dei ponti su cavalletti è sicuramente una pessima abitudine che risulta ancora molto diffusa e difficile da sradicare.
 
Ricordiamo infine che per le violazioni all’articolo 139 ed all’allegato XVIII punto 2.2.2 il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro.
 
 
Si ringrazia la Geom. Isabella Andreatta per le fotografie.
 
Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS
 
 
 


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