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C’era una volta - Teatri: il REGIO DECRETO 8 novembre 1889, n. 6517
La sicurezza relativa ai teatri, così come in generale ai locali e manifestazioni di pubblico spettacolo, sappiamo essere presente da molto tempo.
In "C'era una volta" di oggi, vogliamo andare a vedere cosa prevedeva su questo argomento, l’ancòra attualissimo Regio Decreto numero 6517 del 1889 [1].
Art. 38.
Il termine entro il quale il prefetto può proibire una produzione teatrale, è di 48 ore dalla comunicazione fattagli secondo il disposto della prima parte dell'art. 40 della legge, salva sempre la facoltà preveduta nel successivo art. 41.
Art. 39.
L'autorità locale di pubblica sicurezza non può dar licenza di feste pubbliche da ballo in uno degli esercizi di cui è parola nell’art. 50 della legge (ndr. modello di licenza), senza l'assenso dell’autorità politica del circondario.
Art. 40. Per l’applicazione dell’art. 42 della legge vi sarà in ogni Comune, che abbia uno o più teatri o locali destinati ad uso di teatro, una commissione di vigilanza. La commissione e nominata e presieduta dal prefetto nel capoluogo della provincia, dal sotto prefetto nel capoluogo del circondario, dal sindaco negli altri comuni. Ne faranno parte un ingegnere od altra persona tecnica e, possibilmente, un funzionario di pubblica sicurezza.
Art. 41.
Il progetto di un nuovo teatro o di sostanziale rinnovazione di un teatro esistente deve essere presentato al prefetto per la sua approvazione. Il prefetto deciderà, sentita la commissione di vigilanza della quale è parola nell’articolo precedente.
Art. 42.
Tutte le uscite del teatro dovranno essere, durante la rappresentazione, intieramente libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirle senza difficoltà.
Art. 43.
Hanno ingresso libero ai teatri e locali di pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che vi sono destinati in servizio.
Art. 44.
Il prefetto e il sotto prefetto hanno diritto ad un palco.
Il palco da assegnarsi, a termini dell’art. 43, della legge, all’autorità di pubblica sicurezza è anche a disposizione dell’ufficiale dei carabinieri di servizio. In mancanza di palchi ha diritto egli pure ad un posto distinto.
Art. 45.
Il funzionario e gli agenti di pubblica sicurezza, incaricati del servizio di sorveglianza del teatro, devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, la rigorosa osservanza della disposizione del precedente art. 42.
Certamente, per chi si occupa di pubblico spettacolo, un contributo interessante che ci fa capire come, a distanza di 136 anni, le regole sono fondamentalmente ancora le stesse (forse allora erano solamente un po’ più semplificate).
Di rilievo l’articolo 42 sulle uscite del teatro da lasciare libere da impedimenti e apribili senza difficoltà, ma anche l’art. 45 sulle ripetute verifiche relative all’osservanza degli obblighi legati alle uscite stesse.



A cura Geom. Stefano Farina
Fonte: www.sicurezza-ceraunavolta.it
- La riproduzione di parte dell’opera citata è fatta ai sensi dell’art. 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 unicamente per fini non commerciali e per uso di discussione, non costituendo la citazione concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.
Il Numero 6517 (Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene ti seguente decreto.
Visto 1 l’art. 138 della legge 30 giugno 1889, N. 6144 (serie 3a) sulla pubblica sicurezza;
Visto il parere del Consiglio di Stato del 24 settembre 1889;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
Art. 1.
È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 20 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza, che sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.
Art. 2.
La legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza ed il presente regolamento entreranno in vigore, a termini dell'art. 142 della legge 23 dicembre 1888, N. 5888, con temporaneamente al codice penale, approvato con Nostro decreto in data 30 giugno a. c.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addi 8 novembre 1889.
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