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Interpello: POS e imprese familiari nei cantieri

Interpello: POS e imprese familiari nei cantieri
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori autonomi, imprese familiari

26/06/2015

Le imprese familiari che operano nei cantieri, devono redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 Dlgs. 81/08 riportando tutti i contenuti minimi previsti dall'allegato XV del d.lgs. n. 81/2008?

Interpello: POS e imprese familiari nei cantieri

Le imprese familiari che operano nei cantieri, devono redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 Dlgs. 81/08 riportando tutti i contenuti minimi previsti dall'allegato XV del d.lgs. n. 81/2008?

 
 
La Commissione per gli interpelli (art. 12, comma 2, DLgs. 81/2008), ha risposto ad una istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 avanzata dalla Federazione Nazionale UGL Sanità che chiede “di sapere se le imprese familiari, che operino in un cantiere temporaneo e mobile, devono redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del dlgs. n. 81/2008 riportando tutti i contenuti minimi previsti dall'allegato XV del d.lgs.  n. 81/2008”.
 

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A questo riguardo la Commissione ricorda che l'art. 230 bis del Codice Civile prevede che "salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato [...]'', e che l'art. 96 del d.lgs. 81/2008 prevede espressamente che "i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa. anche familiare o con meno di dieci addetti: [...] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)”.
 
Ciò premesso la Commissione chiarisce che “ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle imprese familiari, di cui all'art. 230 bis del codice civile, si applica l'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008” e che nel caso che si “trovino a operare all'interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell'art. 89, comma 1. lett. a) del d.lgs. 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall'art. 96”.
 
“Tale piano deve riportare tutti i punti dell'allegato XV, ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.
 
 
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 3/2015 del 24 giugno 2015 - risposta al quesito relativo all'art. 96 del d.lgs.  n. 81/20008.



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Rispondi Autore: Massimo Aquilini immagine like - likes: 0
26/06/2015 (11:28:48)
Un'impresa di pulizia familiare, che opera in un cantiere temporaneo deve redigere il POS pur non essendo impresa edile o di ingegneria civile? Mi sembra assurdo.
Rispondi Autore: Andrea M immagine like - likes: 0
26/06/2015 (16:01:07)
La classificazione di "opera edile" e "opera di ingegneria civile" non è da riferirsi all'azienda, quanto al tipo di lavori svolto nel cantiere, ovvero se sono svolte opere edili o di ingegneria civile allora siamo in regime di cantiere, ergo ogni ditta che opera al suo interno, a prescindere dalla tipologia di lavorazioni svolte, dovrà redigere il proprio POS, tenendo conto anche dei contenuti del PSC
Rispondi Autore: Massimo Aquilini immagine like - likes: 0
26/06/2015 (17:07:26)
A mio avviso, interpretando le definizioni dell'art. 89 del 81/08 il pos deve essere redatto dall'impresa esecutrice dell'opera o parte di essa. Ergo un'impresa di pulizia all'interno di un cantiere non dovrebbe redigere il pos. Si considerino anche le esclusioni al pos (88g-bis)
Rispondi Autore: Andrea M immagine like - likes: 0
26/06/2015 (17:35:15)
A mio avviso, il comma g-bis dell'art. 88 riporta un elenco di attività che NON rientrano, se eseguite singolarmente, in quelle che costituiscono un cantiere.
Esempio:
Elettricista che esegue dei lavori SOLO sull'impianto elettrico (quindi senza realizzazione tracce o altri scavi / ripristini) di una abitazione = non è un cantiere quindi niente POS
Elettricista che esegue le stesse operazioni dentro un cantiere temporaneo = serve il POS, poichè le operazioni svolte sono comunque eseguite all'interno di una cantiere edile.
Nella sua interpretazione invece non sussisterebbe l'obbligo di nessun documento, dato che non credo che applicherebbe il DUVRI, che fa riferimento alle attività svolte all'interno di altre attività (esempio classico: manutenzione di impianti da parte di ditta esterna all'interno di una fabbrica)
Rispondi Autore: Massimo Aquilini immagine like - likes: 0
26/06/2015 (17:51:53)
art 89h POS: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige ...
art 89i bis Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa ...
Fare solo le pulizie, oppure consegnare materiale in cantiere, a mio avviso non comportano obbligo di pos. Gestirei la sicurezza con il DUVRI o collaborando con il Direttore del Cantiere e consegnato il mio DVR. Grazie per lo scambio di opinioni.
Rispondi Autore: Alessandro C immagine like - likes: 0
29/06/2015 (10:15:02)
Personalmente, non ho mai considerato le imprese che eseguono pulizie in cantiere (ovvero altre tipologie di servizi non facenti parte dell'attività produttiva e di progressione costruttiva del cantiere, e che non si avvalgono di opere provvisionali presenti -tipo prove di collaudo eseguiti da ponteggi esistenti-)attività soggetta a POS. E' innegabile però che si operi in un cantiere edile.
Ho sempre gestito la situazione considerandola un appalto normato dall'art. 26, in un contesto generale di tit. IV. Pertanto il DUVRI, secondo il mio modus operandi, lascia spazio al PSC. Pertanto consegno all'impresa un documento tipo DUVRI costituito da uno stralcio del PSC relativo ai rischi presenti nell'area interessata dall'attività dell'impresa, con una parte poi di compilazione a carico dell'impresa stessa in cui comunica i dati necessari al coordinamento (attrezzature, sostanze, e rischi apportati, nominativo preposto, rspp, addetti emergenze, ecc.), ecc. ecc.
Insomma, un documento costruito secondo una logica, con lo scopo di avere un'utilità pratica, piuttosto che cercare solamente di ottemperare ad una norma.
Rispondi Autore: Alessandro C immagine like - likes: 0
29/06/2015 (10:55:39)
...dimenticavo, chiedendo ovviamente gli altri documenti previsti dall'art. 26, nonché altra documentazione utile a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa ed utile per vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati. In pratica è come se fosse un'attività che interviene all'interno di un'attività esistente (cantiere), dove il Datore di Lavoro Committente dell'art. 26 è il Committente come definito nel tit. IV, ma anche il DdL dell'impresa affidataria gioca un ruolo avendo una disponibilità giuridica (non illimitata) nei confronti del luogo di lavoro che gli è stato affidato, tant'è che il documento "simil Duvri" è firmato dal CSE (per conto del Committente) e dal DdL o DTC dell'impresa affidataria.

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