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DL PNRR e sicurezza: aspetti positivi, criticità e modifiche auspicate

DL PNRR e sicurezza: aspetti positivi, criticità e modifiche auspicate

Quali sono gli aspetti positivi e negativi del pacchetto sicurezza nel DL PNRR? È utile la patente a crediti? Cosa cambiare in fase di conversione del DL? Come migliorare la prevenzione in edilizia? Ne parliamo con il geometra Stefano Farina.


Brescia, 20 Mar – Torniamo a ragionare e riflettere sul decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” in merito alle novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute nel Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro” del DL.

 

E lo facciamo all’interno di una sorta di Speciale – l’abbiamo chiamato “Speciale Pacchetto Sicurezza”, con riferimento al “pacchetto sicurezza sul lavoro” contenuto nel provvedimento eterogeneo – che prevede la raccolta di opinioni tramite interviste o attraverso la presentazione di documenti/pareri sul tema.

 

Dopo aver presentato lo schema di decreto e poi il decreto-legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, abbiamo, ad esempio, ospitato l’ intervista all’ingegnere Carmelo G. Catanoso, che sottolinea, tra le altre cose, la mancanza di una visione strategica e presentato un documento della Consulta CIIP che vede nel pacchetto sicurezza del DL 19/2024 un arretramento rispetto alle norme contenute nel Testo Unico (D.Lgs. 81/2008).

 

Oggi, invece, intervistiamo il geometra Stefano Farina, coordinatore alla sicurezza nei cantieri, RSPP, formatore e storico collaboratore anche del nostro giornale.

 

 

Intervista che ha indubbiamente alcuni pregi. Non solo quello di raccogliere gli aspetti positivi e negativi del provvedimento, in relazione all’impatto nel mondo del lavoro e sulla sicurezza, ma anche quello di fare proposte, sia per la sua conversione in legge, sia per future strategie, misure e norme in ambito edile.

 

Ricordiamo le domande fatto ai nostri interlocutori:

 

Qual è il giudizio sul cosiddetto “pacchetto sicurezza sul lavoro” del decreto-legge PNRR?

Quali sono le novità più importanti, in positivo e in negativo?

Qual è il parere sulla nuova patente a crediti?

Quali cambiamenti possono essere fatti in fase di conversione del decreto-legge?

Il “pacchetto sicurezza sul lavoro” sarà utile per migliorare la sicurezza? Cosa sarebbe necessario fare?

Quali sono le strategie, le misure, le norme indispensabili per affrontare meglio la prevenzione nei cantieri e in edilizia?

 

L’intervista si sofferma su vari argomenti:


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La sicurezza nel cantiere edile - 1 ora
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 - La sicurezza nel cantiere edile

 

Il decreto-legge PNRR e la patente a crediti: aspetti positivi e negativi

Quali sono le novità più importanti, sia in positivo che in negativo, del cosiddetto “pacchetto sicurezza sul lavoro” contenuto nel nuovo decreto-legge PNRR entrato in vigore il 2 marzo?

 

Stefano Farina: Partendo da quanto visto negli ultimi anni, con una totale deregolamentazione riguardo alla nascita di nuove aziende all’interno del mondo dei cantieri, l’introduzione di una regolamentazione oggettiva e non esclusivamente soggettiva è certamente una novità positiva (da anni si parlava della patente a punti, ma non era stato mai dato seguito a questa modalità con una corretta attivazione della patente).

 

Negativo è l’aspetto del ruolo del Committente riguardo all’implementazione delle verifiche sulle aziende, novità che di fatto esclude il responsabile dei lavori (non previsto nella fase di controllo finale della congruità dell’incidenza della manodopera in ambito cantieri privati).

 

Negativo è anche l’elemento di poca chiarezza (almeno allo stato attuale) delle modalità applicative di tutto il pacchetto “patente a crediti”.

 

Quale è il suo parere sulla nuova patente a crediti che dal 1° ottobre 2024 dovrebbero avere le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili?

 

S.F.: Dal mio punto di vista l’introduzione dei crediti legati al rispetto da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi impegnati nei cantieri temporanei o mobili è certamente un provvedimento positivo. Si tratta di un passaggio necessario per sensibilizzare i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi al rispetto delle regole.

 

Applicare una disciplina che porti, a premiare chi rispetta le regole, fin dall’avvio dell’attività, rendendo necessaria la trasmissione ad un soggetto terzo della documentazione, non può che rendere consapevoli i soggetti dell’importanza dell’applicazione di tutti gli aspetti legati alla salute e sicurezza sul lavoro. In parte però tale positività viene limitata dall’aumento “esponenziale” dei documenti da inviare.

 

L’aspetto negativo riguarda invece alcune modalità attuative molto restrittive e di difficile applicazione, nonché alcune formulazioni dei vari commi che lasciano ampi margini di interpretazione (cosa mai positiva), ovvero il rischio è che si risolva tutto in uno “scambio” di carte e non l’applicazione reale delle norme in materia di prevenzione degli infortuni.

 

Ci sono altri aspetti che ritiene essere critici o assenti dal testo normativo?

 

S.F.: Come ho già detto, partendo dal presupposto della validità di questo sistema, vari sono gli aspetti critici che si rilevano, a partire dalla terminologia (ad esempio al comma 10 dell’articolo 29 si parla di “responsabile del progetto”, mentre il riferimento corretto, legato al codice degli appalti è “responsabile unico del progetto”, ovvero ancora una volta non vi è una corretta corrispondenza tra le varie definizioni di norme differenti o forse si tratta di una nuova figura precedentemente non prevista?).

 

Fermo restando l’emanazione del previsto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che individua le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente, qualche dubbio sorge sia sulle tempistiche di introduzione della documentazione, che delle modalità di verifica della correttezza dei documenti forniti.

 

Come già accennato, altro passaggio, a mio avviso critico, riguarda l’aspetto dei controlli in capo al Committente/Responsabile dei lavori, tra i quali la verifica (prevista al comma 10) prima di procedere al saldo finale dei lavori della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva

 

In particolare negli appalti privati:

  • sotto i 500.000 euro esiste l’obbligo di verifica, ma il mancato adempimento non risulta sanzionato (e sappiamo che molte volte è proprio su questo taglio di lavori che si annidano problemi legati al lavoro irregolare e non congruità della manodopera),
  • sopra tale cifra il Committente si trova a dover effettuare la verifica in prima persona, in quanto non è prevista la figura del Responsabile dei Lavori, prevista invece nel D.Lgs. 81/2008 all’art. 89, comma 1, lettera c), pensiamo alle difficoltà per il committente privato di comprendere e di conseguenza adempiere a questo tipo di obbligo.

 

Inoltre, le modifiche all’articolo 90, comma 9, con l’introduzione della lettera b-bis, prevedono la verifica - da parte del Committente/Responsabile dei lavori - del “semplice” possesso della patente e non dell’effettiva dotazione di punti in essa presenti.

 

Infine, manca in toto l’indicazione di cosa succede ai lavoratori delle aziende con attività sospesa:

  • comunque retribuiti da un datore di lavoro che non ha più entrate economiche in quanto non produce?
  • cassa integrazione con scarico sulla collettività degli errori del datore di lavoro?
  • perdita del posto di lavoro in quanto l’impresa comunque non proseguirà la propria attività per un determinato periodo di tempo?

 

Il decreto-legge PNRR, la conversione in legge e la prevenzione

Quali cambiamenti si auspica possano essere fatti in fase di conversione del decreto-legge?

 

S.F.: È certamente auspicabile:

  • la correzione delle terminologie rendendole coerenti con le altre normative ( D.Lgs. 81/2008 e Codice dei Contratti), l’introduzione di tempistiche entro le quali INL verifica la documentazione ricevuta (attualmente non indicati),
  • l’inserimento del ruolo del Responsabile dei lavori in affiancamento del Committente privato relativamente a tutti i passaggi,
  • l’indicazione di come il Committente privato dovrà effettuare i controlli.

 

Le novità dell’attuale “pacchetto sicurezza sul lavoro” potranno essere utili per migliorare la prevenzione di infortuni e malattie professionali? Cosa ritiene che sarebbe stato necessario fare per poter diminuire i dati infortunistici e tecnopatici?

 

S.F.: Non sono in grado di dire se le novità dell’attuale “pacchetto sicurezza sul lavoro” potranno essere utili per migliorare la prevenzione di infortuni e malattie professionali, certamente il rischio è, ancora una volta, di rendere la sicurezza un solo aspetto connesso ai documenti e non all’operatività. La speranza è quella che non si risolva esclusivamente come un provvedimento legato alla quantità di documenti prodotti, ma analizzi anche la qualità degli stessi.

 

La necessità di sensibilizzare i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi è sicuramente al primo posto per poter migliorare la prevenzione di infortuni e malattie professionali, ma molte volte anche gli aspetti legati al comportamento volutamente scorretto del singolo lavoratore devono essere perseguiti e puniti. Molte volte la tendenza è quella di deresponsabilizzare i lavoratori, aumentando le sanzioni su preposti, dirigenti, datori di lavoro per mancata vigilanza. Una rivisitazione di questi aspetti è certamente auspicabile, non verso una depenalizzazione dei ruoli apicali e di vigilanza, ma verso una maggiore consapevolezza di tutti i soggetti.

 

Anche l’ambito della formazione nel settore dell’edilizia dovrebbe essere ampiamente rivisto.

 

Le strategie, misure e norme per la prevenzione in edilizia

Quali sono, in particolare, delle strategie, delle misure, delle norme che ritiene indispensabili e che si auspica per affrontare meglio la prevenzione nei cantieri e in edilizia?

 

S.F.: Varie sono le strategie, misure e norme che possono essere attivate, ed in particolare:

  • Rivisitazione del titolo IV capo I con una più corretta definizione di compiti e responsabilità dei singoli soggetti
  • Semplificazione ed incisività del committente/responsabile dei lavori,
  • Chiarezza sul Coordinatore in fase esecutiva che non deve essere né un sostituto del datore di lavoro/preposto delle imprese, ma nemmeno un fantasma, ma anche limitazione al ruolo in base a parametri oggettivi (oggi basta avere i requisiti e posso coordinare – in fase progettuale ed esecutiva - qualsiasi tipo di lavoro indipendentemente dalle dimensioni/tipologie di rischio. Ricordiamo che l’esperienza in questo campo è fondamentale)
  • Miglior definizione del ruolo degli assistenti del Coordinatore (vi sono coordinatori che una volta acquisito il lavoro “delegano” in toto il proprio ruolo ad altri soggetti),
  • Limitazione alla produzione di documenti, spesso fotocopia e completamente fuori contesto, ma necessari per avere “la garanzia” di aver adempiuto ai disposti normativi (poi nella realtà le “carte” ci sono, ma la “sicurezza” no)
  • Una formazione rivista a “misura di lavoratore” e non di “formatore” (vincoli reali relativi all’esperienza del formatore in ambito cantieri temporanei o mobili).

 

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa citata nell'articolo:

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 


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Rispondi Autore: FMR - likes: 0
17/04/2024 (16:42:45)
l'ennesima puttanata partorita sulla scorta emozionale di alcuni eventi tragici.

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