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Imparare dagli errori: se a infortunarsi è un lavoratore autonomo

Imparare dagli errori: se a infortunarsi è un lavoratore autonomo

Esempi di infortuni di lavoratori autonomi in varie attività lavorative: operazioni di manutenzione, riparazioni su una copertura e sostituzione di una lampada di emergenza. Gli infortuni e l’uso improprio dei lavoratori autonomi.

 

Brescia, 27 Set – Abbiamo più volte ripetuto in questi anni come i lavoratori autonomi siano soggetti ad un rischio di infortuni con lesioni invalidanti o mortali maggiore rispetto ad altre categorie. Per riportare qualche dato possiamo fare riferimento ad un convegno, dal titolo “Il lavoratore autonomo”, che si è tenuto nel 2012 fa a Padova. Nel convegno si indicava come nella Regione Veneto e nel comparto costruzioni i casi mortali degli autonomi erano il 17% del totale. E l’incidenza di casi mortali per 100.000 addetti nel 2010 era circa 9,05 (contro 3,48 dei non autonomi).


Partendo da questi dati torniamo a presentare in “Imparare dagli errori”, la rubrica dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni, alcuni infortuni professionali, gravi o mortali, di lavoratori autonomi.

 

Come sempre, le dinamiche infortunistiche presentate sono tratte dall’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

 

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La sicurezza nel cantiere edile
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori nei cantieri edili (Art. 37 D.Lgs. 81/08)
 

Gli infortuni dei lavoratori autonomi

Il primo caso riguarda l’attività di un lavoratore autonomo che esegue delle operazioni di manutenzione su un ascensore di un albergo.

Terminati i lavori e riattivato l’impianto, il lavoratore si porta all’interno del vano di scorrimento del contrappeso per raccogliere degli attrezzi utilizzati in precedenza e dimenticati.

In quel frangente l’ascensore viene messo in moto provocando la discesa del contrappeso che schiaccia il lavoratore nella regione addominale provocandone il decesso.

 

Il fattore causale rilevato dalla scheda è relativo al fatto che il lavoratore “si trovava nel vano scorrimento del contrappeso con impianto ascensore non disattivato”.

 

Nel secondo caso l’infortunio è avvenuto durante attività su una copertura.

Un lavoratore autonomo accede, con l’uso di una piattaforma auto sollevante, alla copertura di un capannone che presenta infiltrazioni d'acqua.

Il committente ha dichiarato dopo l’infortunio che il lavoratore doveva solo valutare l’entità dell’anomalia e preventivare i lavori. Di fatto sul tetto è stata trovata una bombola di GPL con guaina bituminosa srotolata che fa presupporre invece l’inizio dei lavori e quindi lo sbarco dalla piattaforma sulla copertura.  

Essendo il tetto non portante, e non essendo stati approntati percorsi attrezzati per camminare e stazionare in sicurezza sul coperto, l’infortunato ha sfondato la copertura precipitando al suolo, urtando contro elementi metallici in lavorazione.

Nella caduta riportava un grave politrauma che lo portava al decesso.

 

I fattori causali rilevati:

  • nonostante l'assenza di opere provvisionali o sistemi di trattenuta, l'infortunato transitava su di una superficie non portante;
  • mancavano i percorsi attrezzati per camminare e stazionare in sicurezza sul coperto.

 

Il terzo caso riguarda la sostituzione di una lampada di emergenza posta sopra un portone all'interno di un maglificio.

Il lavoratore autonomo si appresta alla sostituzione, ma vicino alla verticale della lampada c’è una macchina da maglieria che non permette l'utilizzo di un trabattello e lo spazio interno al laboratorio non permette l'accesso ad una PLE.

Il lavoratore decide allora di utilizzare un elemento di una scala a pioli che però deve posizionare con un'inclinazione superiore a quelle previste dalle buone prassi per poter scavalcare la macchina.

Sale sulla scala senza vincolarla o farla trattenere al piede da altro operatore pur essendo questa particolarmente inclinata. Quando si trova nella posizione di lavoro, ad un'altezza di circa 4 metri, la scala scivola via e lui cade a terra sbattendo sulla pavimentazione.

La scala era marcata CE e a norma. Il lavoratore non indossava il casco durante il lavoro. Il decesso avveniva dopo circa 2 ore dall'evento.

 

I due fattori causali:

  • l’infortunato “saliva sulla scala senza vincolarla o farla trattenere al piede da altro operatore pur essendo questa particolarmente inclinata;
  • l'infortunato non indossa il casco durante il lavoro”.

 

L’utilizzo improprio del lavoratore autonomo

Rimandiamo ad altri nostri articoli l’approfondimento di quanto indica la normativa sulla sicurezza dei lavoratori autonomi o sui rischi di caduta nei lavori in copertura o nell’utilizzo di scale portatili.

Ci soffermiamo invece oggi su un tema che è importante affrontare per favorire efficaci strategie di riduzione degli infortuni: l’utilizzo improprio del lavoratore autonomo.

In quali situazioni il lavoratore autonomo non è di fatto tale? Quali sono le prestazioni, gli obblighi e le facoltà che gli possono essere attribuite?

 

Prendiamo qualche indicazione dall’intervento, al convegno “Il lavoratore autonomo”, dal titolo “ Obblighi e facoltà del lavoratore autonomo” e a cura di Daniela Pascale e Francesco Ciardo.

 

Si indica che si può avere un utilizzo improprio del lavoratore autonomo:

  • inidoneità appalto: “quando un committente affida la realizzazione dei lavori ad un Lavoratore Autonomo pur sapendo che, data la tipologia dei lavori affidati, il lo stesso dovrà necessariamente avvalersi di altro personale (lavoratori autonomi e/o altre imprese);
  • prestazione di manodopera: quando il Lavoratore Autonomo viene impiegato da un’impresa come mero prestatore di lavoro;
  • società di fatto: quando il Lavoratore Autonomo ottiene in appalto un lavoro che da solo non sarebbe in grado di portare a termine e, quindi, chiama in suo aiuto altri lavoratori autonomi”.

 

L’intervento, che riporta anche i criteri per verificare l’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi (allegato XVII, D.Lgs. 81/2008) e ricorda il contenuto della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 04 luglio 2012, indica in merito alla prestazione di manodopera che “si ha prestazione di manodopera quando il lavoratore autonomo svolge la propria attività sotto la direzione altrui, senza alcuna autonomia operativa. Quando la natura del contratto è un’attività lavorativa e non un risultato. È il caso di un’impresa che utilizza i lavoratori autonomi per eludere le norme poste a tutela del lavoro subordinato, intendendo così risparmiare sui costi dei contributi, malattia, ferie, ecc.”.

 

La Circolare 16/2012 ha fissato “3 indicatori che possono far presumere la non genuinità del lavoro autonomo:

  • inadeguatezza dell’elemento organizzativo e strumentale. Cioè va provato il possesso e/o disponibilità di macchine e attrezzature ‘consistenti’ quali ponteggi,macchine edili ecc.;
  • monocommittenza;
  • l’esecuzione di fasi fondamentali del ciclo produttivo”.

 

E riguardo infine alle società di fatto, “qualora il lavoratore autonomo eserciti la propria attività in collaborazione con altri Lavoratori Autonomi, che pur non essendo dipendenti svolgono sotto la sua direzione, lavori di ugual natura all’interno di un cantiere, si configura il caso di vere e proprie società di fatto in cui il primo dei soggetti citati si connota come datore di lavoro degli altri. Ciò presuppone una situazione di interdipendenza l’uno dall’altro, facendo cadere il requisito dell’autonomia, configurando conseguentemente, una impresa di fatto, soggetta all’applicazione di tutte le disposizioni previste dalla normativa prevenzionistica (non più solo l’art. 21)”.

 

Insomma si rende necessaria una “verifica di fatto oltre che di diritto della reale posizione giuridica del lavoratore autonomo, Impresa affidataria e/o Impresa esecutrice, ai sensi della definizione ex articolo 89 comma 1 lettera i) ed i-bis) del D.Lgs. 81/08, nel caso in cui questa assuma con propria capacità organizzativa, disponibilità di forza lavoro di macchine e di attrezzature il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, in regime di appalto o sub-appalto”.

 

In conclusione, segnaliamo la recente Legge n. 81 del 22 maggio 2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Rimandiamo alla lettura dei nostri articoli di presentazione della legge per conoscere le novità in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori autonomi.

 

 

Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 5344, 5202 e 4048 (archivio incidenti 2002/2015).

 

 

Tiziano Menduto



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
27/09/2018 (07:05:54)
La verità è che in Italia, i lavoratori sono "autonomi" solo per eludere la legislazione da parte di entrambe le parti: lavoratore e committente.
Basterebbe un'analisi dei contratti con tali lavoratori, per capire che si tratta di situazioni irregolari (vuoi per la mancata autonomia, per la durata/continuità del lavoro oppure per l'impossibilità di eseguire le lavorazioni da solo etc).
Nessun controllo da parte degli enti preposti (incluso associazioni sindacali di lavoratori e imprese).
Rispondi Autore: Luca Luchhini - likes: 0
27/09/2018 (10:09:42)
L'osservazione di Eugenio è giustissima, ma rispetto ai controlli se si sapesse quanto dispendio di energie e risorse ci vogliono per disconoscere un appalto non genuino e quanto poi tale provvedimento sia facilmente impugnabile e vanificabile si potrebbe capire perché pur in presenza di un ottimo impalcato normativo, la sua applicazione diventi pressoché impossibile. Allora si che in questo caso ci vorrebbe un serio intervento del Legislatore teso a definire chiaramente i limiti del lavoro autonomo e consentire agli organi inquirenti di porre in essere provvedimenti repressivi e coercitivi di alta incisività. La domanda a questo punto è se il tessuto sociale sia disponibile a un giro di vite cosi forte o se, tutto sommato, lo stato attuale fa comodo un po a tutti! Quanti autonomi ( solo di nome) non ci pensano neanche a diventare dipendenti??
Rispondi Autore: DAVIDE TOSELLI - likes: 0
16/11/2020 (16:23:42)
Buongorno,sono un lavoratore autonomo che purtroppo ha avuto un infortunio sul lavoro dopo 90 giorni ho ricevuto l indennizzo inail, ma non avrei mai pensato che pagassero 13€ al giorno!!!!!!!!! è normale?

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