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ABC della formazione: lavoratori a domicilio, somministrati e stagionali

ABC della formazione: lavoratori a domicilio, somministrati e stagionali

Un intervento fa il punto della situazione relativa alla formazione alla sicurezza dei lavoratori. Focus sulla formazione di lavoratori a domicilio, stagionali, equiparati, autonomi e con contratto di somministrazione di lavoro.

Imola, 5 Ago – Nelle scorse settimane abbiamo dato il via ad una serie di articoli di promemoria sulle regole, specificità e scadenze che riguardano la formazione alla sicurezza di lavoratori, dirigenti e preposti.
 
Abbiamo affrontato le caratteristiche della  formazione di lavoratori e lavoratrici, abbiamo presentato le specificità della formazione per preposti e dirigenti e oggi continuiamo occupandoci di alcune particolari tipologie di lavoratori...
 
Ci basiamo in particolare sui contenuti di un intervento al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.

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Nell’intervento “ Formazione e addestramento: facciamo il punto”, a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’ Azienda USL di Imola), si ricorda innanzitutto che gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione alla sicurezza si applicano a:
- “Lavoratori e lavoratrici (art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione obbligatoria); 
- Dirigenti e preposti (art.2 comma d) ed e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa); 
- Soggetti di cui all’art.21 comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa)”.
 
Ma cosa accade, ad esempio, per la formazione alla sicurezza dei lavoratori a domicilio (art.3 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)?
 
Articolo 3 - Campo di applicazione
(...)
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.
(...)
 
Come indicato dalla normativa, il datore di lavoro è “tenuto a fornire ai lavoratori a domicilio un’adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall’ Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011”. 
A questo proposito l’intervento cita l’ Interpello n. 13/2013 del 24 ottobre 2013 in risposta ad un quesito posto alla Commissione per gli interpelli (art. 12, D.Lgs. 81/2008). Un interpello in cui si indica che nel lavoro a domicilio il datore di lavoro è ‘tenuto a fornire un'adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011’ e si segnala che ‘il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008’.
 
Veniamo invece alla formazione in caso di contratto di somministrazione di lavoro.
 
La relatrice segnala alcuni riferimenti:
- Faq del 30 marzo 2010 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Art.23 comma 5 del D.Lgs. 276/2003;
- Accordi Stato-Regioni n.221/2011 e n.153/2012. 
In riferimento a quanto contenuto negli accordi si indica che il somministratore e l’utilizzatore, “nel rispetto delle disposizioni, eventualmente esistenti, del CCNL del caso di specie, hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge, in particolare possono ‘concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore’. In difetto di accordi tra somministratore e utilizzatore in fase contrattuale, la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente in riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell’utilizzatore”. 
 
Ricordiamo poi il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della  legge 10 dicembre 2014, n. 183che – come indicato in un contributo di Cinzia Frascheri - ha abrogato quanto disposto all’art.3, comma 5 del d.lgs.81/2008, ma non quanto contenuto negli Accordi Stato-Regioni citati.
 
Riguardo alla formazione di altri soggetti ricordiamo che ai lavoratori (art.2 comma 1 lettera a del D.Lgs.  81/2008) sono equiparati, ad esempio, all’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e al partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali “si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. E ai lavoratori sono equiparati anche i soggetti “che svolgono stage o tirocini formativi presso un’azienda o uno studio professionale” (Faq del 1 ottobre 2012 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). 
 
Veniamo poi ai soggetti di cui all’art. 21 comma 1 del D.Lgs.  81/2808 e s.m.i.
Ad esempio:
- “componenti dell’impresa familiare;
- lavoratori autonomi;
- coltivatori diretti del fondo;
- soci delle società semplici operanti nel settore agricolo;
- artigiani e piccoli commercianti”.
Questi soggetti “hanno facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con oneri a proprio carico, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”. 
 
Infine l’intervento si sofferma sul comparto agricoltura e sui lavoratori stagionali di cui all’Art.3 comma 13 del D.Lgs. 81/2008 per cui gli Accordi Stato-Regioni “non si applicano”.
 
E si fa riferimento al decreto interministeriale del 27 marzo 2013 in relazione a:
- “lavoratori stagionali che svolgono la propria attività, presso la stessa azienda, per un numero di giornate ≤ 50 nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali;
- lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio (voucher), di cui al D.Lgs.
 276/2003 e s.m.i., di carattere stagionale nelle imprese agricole”.
In questo caso il datore di lavoro “adempie all’obbligo di formazione consegnando al lavoratore appositi documenti, certificati da ASL/Enti Bilaterali e Organismi paritetici del settore agricolo che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda”. E ai lavoratori stranieri “deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla formazione”.
 
 
 
Formazione e addestramento: facciamo il punto. Formazione lavoratori preposti dirigenti”, prima parte dell’intervento della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Imola) al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 908 kB).
 
 
 
 
 
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Rispondi Autore: Pietro Fabrizio Chiappara - likes: 0
17/11/2016 (09:43:10)
Buongiorno,
con riferimento al tema della formazione di sicurezza generale più specifica dei lavoratori somministrati, vorrei avere un parere circa le modifiche che apporta il nuovo accordo stato regioni pubblicato ad Agosto 2016.
Nello specifico sarebbe fondato sostenere che l'obbligo formativo sia totalmente a carico del somministratore?
Che senso ha porre in capo al somministratore l'informazione, la formazione ed addestramento soltanto per le attrezzature? Quindi una singola parte di quella che dovrebbe essere la formazione specifica.
Che senso ha che il somministratore debba formare per l'utilizzo delle attrezzature un lavoratore? Normalmente chi conosce meglio il proprio ciclo produttivo e le proprie attrezzature è proprio l'utilizzatore.
Si è per caso formulato male il dettato normativo? Si voleva intendere che la formazione è a carico del somministratore nella sua interezza? oppure è vero il contrario?

Resto in attesa di un vostro cortese cenno di riscontro e di far un pò di luce su questa questione.

Cordialmente

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