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Sulla responsabilità di un lavoratore per violazione alla sicurezza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Lavoratori

24/10/2011

Ritenuto responsabile e condannato un lavoratore dipendente di una azienda per l’omessa adozione di misure di sicurezza atte a evitare pericoli di incendio per l’uso di un apparecchio a fiamma libera fatto in vicinanza di un serbatoio gpl. Di G.Porreca.

 
 
Commento a cura di Gerardo Porreca.
 
E’ un lavoratore dipendente che questa volta è stato riconosciuto responsabile dalla Corte di Cassazione e quindi condannato per non avere adottato le misure di sicurezza atte ad evitare pericoli di incendio e di propagazione delle fiamme. In particolare lo stesso aveva effettuato dei lavori di saldatura elettrica su delle tubazioni facenti parte di un impianto di distribuzione stradale di GPL senza adottare le necessarie misure di sicurezza richieste dalle norme.
 

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Il caso, il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha condannato un lavoratore, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena (condonata) di euro 500,00 di ammenda per il reato di cui all’articolo 34 lettera b) del D. P. R. 27 aprile 1955 n. 547 perché, nella sua qualità di dipendente di una società, effettuava lavori di saldatura elettrica su tubazioni facenti parte di un impianto di distribuzione stradale di GPL senza adottare idonee misure di sicurezza atte ad evitare pericoli di incendio o di propagazione delle fiamme. Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità dell'imputato fosse emersa in modo inequivocabile dalle risultanze processuali avendo egli agito con grossolana imprudenza e senza adottare le necessarie precauzioni, pur svolgendosi l'attività di saldatura nelle vicinanze del serbatoio di gas.
 
Secondo il lavoratore, che ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, erroneamente gli era stata addebitata dal Tribunale la violazione soprindicata per non avere questo tenuto conto che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81 del 2008, era stato abrogato il D. P. R. n. 547/1955 ed inoltre che l’ipotesi di reato addebitatogli non era da porsi a carico dei lavoratori bensì del datore di lavoro e ciò ai sensi  degli articoli 63 e 68 e dell’Allegato 4 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al citato D. Lgs. n. 81/2008. L’imputato ha contestato, altresì, una erronea applicazione dell’art. 34 del D.P.R. n. 547/1955 essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che lo stesso non aveva usato fiamme libere e tanto meno manipolato materiali incandescenti ed ha sostenuto inoltre che il Tribunale aveva omesso di accertare se la saldatura elettrica rientrasse nella ipotesi contravvenzionale prevista dal citato articolo 34 il quale non vietava l'uso di scintille ma l'uso di fiamme libere.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel prendere le sue decisioni ha fatto osservare che il D. Lgs. n. 81/2008, che ha abrogato il D. P. R. n. 547/1955, prevede all'allegato IV una disposizione identica a quella di cui all’articolo 34 lettera b) del D. P. R. n. 547/1955, richiamato nella contestazione, allorquando fra le misure contro l’incendio e l’esplosione ha indicato nel punto 4.1.2 che “nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate misure di sicurezza" e che non è vero che tale norma sia sanzionata penalmente solo quando la violazione sia commessa dai datori di lavoro. “È vero”, prosegue la Sez. III, “che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 63, comma 1 prevede che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato 4 e che l'articolo 64 prevede che tale obbligo gravi sul datore di lavoro, che, ai sensi dell'articolo 68, è sanzionato penalmente se non vi ottemperi” ma è anche vero che “il  medesimo D. Lgs. n. 81/2008, articolo 59 (come sostituito dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 36) prevede, però, sanzioni penali anche per i lavoratori per la violazione dell'articolo 20 comma 2 lettera b), c), d), e), f), g), h) ed i), e articolo 43, comma 3, primo periodo. E tra le violazioni sopra indicate rientrano anche quelle riguardanti la osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonché dei dispositivi di sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di protezione. E, secondo la contestazione, al ricorrente veniva addebitato di aver operato imprudentemente in violazione di idonee misure di sicurezza per cui vi è quindi ‘continuità normativa’".
 
La suprema Corte ha ritenuto invece fondato il motivo addotto dal ricorrente relativo all’uso di "apparecchi a fiamma libera" ed alla "manipolazione di materiali incandescenti" indicati dalle norme. Secondo la stessa, infatti, il Tribunale si era limitato ad affermare apoditticamente che la condotta posta in essere era connotata da grossolana imprudenza e che essa aveva cagionato l'evento senza minimamente accertare se l'apparecchio per la saldatura elettrica adoperato rientrasse tra quelli previsti e se, comunque, vi fosse stata la manipolazione di materiali incandescenti. In altre parole in relazione ai reato di pericolo contestato si sarebbe dovuto accertare, secondo la suprema Corte, se la saldatura elettrica potesse rientrare nelle ipotesi previste dalle norme.
 
Per quanto sopra detto, quindi, la Corte di Cassazione ha deciso l'annullamento della sentenza impugnata e senza rinvio nella circostanza per essere risultato il reato estinto per intervenuta prescrizione penale.
 
 
 
 
 


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Rispondi Autore: Peppe Canzoneri - likes: 0
24/10/2011 (15:04:24)
Occorre prestare più attenzione non solo alle prescrizioni che effettua il datore di lavoro ma anche allo svolgimento professionale della mansione a cui si è chiamati a svolgere
Rispondi Autore: anonimo veneziano - likes: 0
24/10/2011 (16:53:18)
leggendo tutto in soldoni alla fine la suprema corte ha buttato tutto alle ortiche... Utile punire sempre e solo i datori di lavoro. Infondo se esplodeva il serbatoio per una perdita ci si poteva rifare sul datore di lavoro proprietario dell'apparecchio infondo il lavoratore "era solo un grossolano che on guardava l'operato" strano non sia stata data dolpa ad una formazione mal fatta!

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