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Rappresentante per la sicurezza e condotta antisindacale

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Lavoratori

08/07/2003

A cura di Rolando Dubini. Una significativa sentenza del Tribunale di Pisa.

La mancata consegna al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi configura una condotta omissiva che la legge vigente vieta qualificandola comportamento antisindacale, penalmente rilevante ai sensi della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Il diritto del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls) a ricevere la documentazione e le informazioni rilevanti in materia di salute e sicurezza del lavoro, pur imposta al datore di lavoro dall'art. 18 del D. Lgs. n. 626/94, è spesso oggetto di resistenze da parte di alcuni datori di lavoro.
Con una significativa sentenza del Tribunale di Pisa del 7 marzo 2003 [Giudice G. Schiavone, Ricorrente Segreteria Provinciale CO.I.SP Resistente Questore di Pisa] il tema è stato oggetto di un chiarimento di fondamental e importanza.

Al rappresentante per la sicurezza si applicano, ai sensi delll'articolo 19, comma 4, del D. Lgs. 626/94, le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali, ivi compresa la tutela ex art. 28 st. lav. E', pertanto, da ritenersi antisindacale la condotta del datore di lavoro che abbia omesso, nonostante le reiterate richieste da parte del rappresentante per la sicurezza, di fornirgli i documenti e le informazioni riguardanti ilpiano per l asicurezza, la valutazione dei rischi, il parere del medico competente ed ogni altra comunicazione relativa ai provvedimenti che il datore intendeva adottare ai fini dell'adeguamento dei locali di servizio a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 626/94 (nel caso di specie, il Giudice ha accertato la sussistenza della condotta antisindacale nel comportamento di un dirigente dell'Amministrazione pubblica per aver omesso di rilasciare al rappresentante per la sicurezza, che nello specifico era anche segretario provinciale del sindacato Coisp, le informazioni e i documenti attestanti l'adempimento degli obblighi di salute e sicurezza relativamente ai locali di servizio mensa).


Il testo completo della sentenza è consultabile nell’area riservata agli abbonati.

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