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Nuove disposizioni per la sicurezza dei lavoratori

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

13/03/2002

Pubblicato sulla GU il decreto 25/2002 che modifica il D.Lgs. 626/94. Interessate al decreto tutte le aziende, anche non chimiche, nelle quali siano presenti sostanze pericolose.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 57 del 8-3-2002- Suppl. Ordinario n.40) il decreto legislativo n.25 del 2 febbraio 2002 ''Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro''.

Il D.Lgs. 25/2002 modifica il D.Lgs. 626/94, introducendo nuove disposizioni sulla valutazione e gestione dei rischi per le aziende nelle quali siano presenti sul luogo di lavoro agenti chimici pericolosi.
Con il termine ''agenti chimici pericolosi'' si intendono sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo n. 52/1997, nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto; preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo n. 285/1998, nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto; agenti chimici (ad esempio le sostanze ''irritanti'') che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta' chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.
Sono esclusi le sostanze e i preparati pericolosi solo per l'ambiente.

Le nuove disposizioni varranno quindi anche per aziende non chimiche (quali ad esempio laboratori, ospedali, lavanderie, supermercati, attivita' galvaniche, tessili, meccaniche) nelle quali siano presenti le ''sostanze pericolose''.

Il decreto 25/2002, introducendo al titolo VII del decreto legislativo n. 626/94 il "Titolo VII-bis PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI'', precisa che nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro debba determinare preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

Questa valutazione deve tenere conto in particolare: delle loro proprieta' pericolose; delle informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza; del livello, del tipo e della durata dell'esposizione; delle circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti; dei valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; se disponibili, delle conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
Nel caso di attivita' lavorative che comportino l'esposizione a piu' agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

Il datore di lavoro deve aggiornare periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessita'.

Il decreto 25/2002 precisa le misure che il datore di lavoro deve attuare per la prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza dagli agenti chimici pericolosi.
Il provvedimento precisa sia i principi generali atti a eliminare o ridurre al minimo tali rischi, sia misure specifiche di protezione e di prevenzione da applicare nel caso sia superato un ''rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori''.

I parametri per l'individuazione del ''rischio moderato'' dovranno essere stabiliti da un decreto ministeriale, che dovra' essere approvato entro tre mesi; in assenza di tale decreto la valutazione del rischio moderato ''e' comunque effettuata dal datore di lavoro".

Il decreto 25/2002 indica inoltre le disposizioni in caso di incidenti o di emergenze ed introduce nuovi obblighi riguardo alla sorveglianza sanitaria e all'informazione e alla formazione per i lavoratori.
Ad esempio ai lavoratori devono essere fornite adeguate formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro.

Le disposizioni del decreto 25/2002 devono essere applicate entro il 23 giugno 2002, cioè entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, da parte di tutti i datori di lavoro che svolgono attività già in essere. In caso di nuove attività le prescrizioni del decreto devono essere applicate prima dell'inizio dell'attività.

Testo del Decreto Legislativo n.25 del 2 febbraio 2002




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