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Novita' dal ministero della Difesa per la sicurezza sui luoghi di lavoro
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.240 del 13 ottobre 2000 il decreto del ministero della Difesa n.284 del 14 giugno 2000 recante il 'Regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277/1991, n. 626/1994 e n. 242/1996 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa''.
L'art.1, comma 4, del D.Lgs. n. 277 del 1991 (in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi rilevanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro) e l'art.1, comma 2, del D.Lgs. n 626 del 1994 (riguardante la sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) prevedono infatti che nei riguardi delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione civile, le norme in essi contenute siano applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto interministeriale.
Il decreto prevede che l'amministrazione della difesa provveda con proprio personale tecnico ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'amministrazione della difesa, per le finalita' previste dalle normative vigenti. Il personale addetto a tali funzioni e' formato ed indicato dalla stessa amministrazione della difesa.
Inoltre nell'ambito di determinate attivita' e luoghi, le funzioni di medico competente sono svolte esclusivamente dagli ufficiali medici in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi n. 277 del 1991 e n. 626 del 1994, che possono avvalersi degli ufficiali medici che abbiano svolto, per almeno quattro anni, attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero della difesa.
L'art.1, comma 4, del D.Lgs. n. 277 del 1991 (in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi rilevanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro) e l'art.1, comma 2, del D.Lgs. n 626 del 1994 (riguardante la sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) prevedono infatti che nei riguardi delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione civile, le norme in essi contenute siano applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto interministeriale.
Il decreto prevede che l'amministrazione della difesa provveda con proprio personale tecnico ad effettuare i controlli tecnici, le verifiche, i collaudi, a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'amministrazione della difesa, per le finalita' previste dalle normative vigenti. Il personale addetto a tali funzioni e' formato ed indicato dalla stessa amministrazione della difesa.
Inoltre nell'ambito di determinate attivita' e luoghi, le funzioni di medico competente sono svolte esclusivamente dagli ufficiali medici in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi n. 277 del 1991 e n. 626 del 1994, che possono avvalersi degli ufficiali medici che abbiano svolto, per almeno quattro anni, attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero della difesa.
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