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Novità, conferme e lacune della disciplina della sicurezza sul lavoro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

20/12/2011

Il primo Working paper di Olympus affronta con “carattere rapsodico” la disciplina della sicurezza sul lavoro del 2008/2009. Le definizioni di lavoratore e di valutazione dei rischi, la dimensione organizzativa e il ruolo del RSPP.

Urbino, 20 Dic – Abbiamo già presentato in precedenti articoli l’attività di Olympus, Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavorocostituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".
Presso l’Osservatorio sono stati recentemente istituiti i Working Papers di Olympus, una raccolta seriale e progressiva, pubblicata on line, di saggi dedicati specificamente al diritto della salute e sicurezza sul lavoro che mirano a valorizzare, mediante contributi scientifici originali, l’attività di monitoraggio svolta dall’Osservatorio.
 
Ci soffermiamo oggi sul primo numero dei Working Papers, “ La nuova disciplina della sicurezza sul lavoro del 2008/2009: una rapsodia su novità e conferme”, a cura di Paolo Pascucci  (Professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino “Carlo Bo”).
Il saggio, che analizza alcuni aspetti della disciplina italiana della salute e sicurezza dei lavoratori entrata in vigore con il Decreto legislativo 81/2008, modificato dal D.Lgs. 106/2009, vuole evidenziare novità e conferme, rispetto alla precedente disciplina, soffermando l’attenzione in particolare sull’importanza della dimensione organizzativa della prevenzione che costituisce forse la maggiore innovazione apportata dal legislatore.
 

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Nellapremessa del documento si sottolinea che sebbene più di tre anni siano ormai trascorsi dall’emanazione del d.lgs. n. 81/2008 “non è semplice tentare di tracciare un primo bilancio dell’applicazione della nuova disciplina italiana sulla salute e sicurezza dei lavoratori”, sia per l’intervento successivo del decreto correttivo, sia perché “a tutt’oggi il complessivo disegno regolativo del d.lgs. n. 81/2008 attende non pochi interventi di completamento” (decretazione ministeriale combinata con i pareri delle Regioni, accordi da adottare sempre in sede di confronto tra Stato e Regioni). Siamo insomma di fronte ad “una sorta di ‘semi-lavorato in attesa di finitura’ su cui appare prematuro azzardare giudizi”.
Dati i limiti di questo intervento e l’ampia varietà di questioni toccate già dal solo Titolo I del decreto, l’analisi del Prof. Pascucci ha dunque un carattere rapsodico: propone un “insieme di spunti, anche diversi tra di loro per ritmo ed intensità, senza alcuna pretesa di un’impossibile completezza, ma tendenti in qualche misura ad offrire qualche sollecitazione soprattutto per il sempre attuale dibattito sulle responsabilità”.
 
È impossibile, nello spazio di un articolo, raccontare nel dettaglio tutti i punti toccati dal documento che vi invitiamo a leggere.
 
Ad esempio si affronta una prima parziale novità del D.Lgs. 81/2008: il lavoratore.
La parola “organizzazione”, pur declinata in sensi diversi, compare più volte nel D.Lgs.  81/2008 e anche nella definizione del soggetto destinatario della tutela, ovvero il “lavoratore”. Lavoratore identificato come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
In particolare nelle definizioni di “lavoratore” e di “datore di lavoro” pare “emergere una nozione non necessariamente reificata di organizzazione, come tale capace di alludere tanto alle regole del processo di lavoro quanto alle scelte imprenditoriali: in sintesi l’organizzazione intesa come il ‘progetto produttivo’ realizzato dal datore di lavoro, nel quale la prestazione del lavoratore si inserisce talora anche al di là della sua presenza fisica nel luogo dell’impresa”.
 
Un’altra parziale novità è relativa alla nuova definizione di “valutazione dei rischi”, assente nel precedente decreto del 1994, intesa quale valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Tale definizione, collegandosi all’ampia nozione di “lavoratore”, “evidenzia che i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori sono presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività: una precisazione solo apparentemente banale, perché, facendo esplicito riferimento all’organizzazione come sede e fonte dei rischi, pare evocare non solo una realtà logistico-funzionale (il luogo di lavoro ed il ciclo produttivo), ma anche lo stesso ‘insieme delle regole del processo’ di lavoro. E, d’altro canto, per tutti i rischi presenti pare che “debbano intendersi non solo quelli per così dire materialmente evidenti ed attuali, ma anche tutti quelli che anche in potenza potrebbero presentarsi in ragione del modo in cui si struttura l’ organizzazione del lavoro”.
 
Riprendiamo brevemente alcune altre novità e punti del decreto analizzati dall’autore: 
- “un’indubbia ‘novità’ del d.lgs. n. 81/2008 consiste nella profonda rivisitazione del sistema istituzionale della prevenzione che, sotto l’egida del d.lgs. n. 626/1994, aveva lasciato non poco a desiderare”;
- la novità-conferma della delega di funzioni: una delle principali ‘novità’ del d.lgs. n. 81/2008 consiste nella legificazione della delega di funzioni. “Si tratta di una ‘novità’ legislativa, ma anche di una ‘conferma’ dei precedenti orientamenti giurisprudenziali;
- conferme e qualche innovazione sull’ individuazione del datore di lavoro nelle organizzazioni complesse private e pubbliche; 
- il principio di effettività e gli assetti organizzativi: “se è incontestabile che il d.lgs. n. 81/2008 non rinnega il principio di effettività sul quale è stato costruito il quadro delle posizioni di garanzia prima del 2008, è tuttavia innegabile che nel decreto di tale anno emerge più di un segnale in direzione di una maggiore chiarezza dei ruoli, dandosi risalto alle scelte effettuate dai vertici aziendali in ordine alla ripartizione della sfera organizzativa e dei connessi obblighi di prevenzione”;
- le criticità relative alla rappresentanza collettiva dei lavoratori e organizzazione del sistema prevenzionistico;
- le considerazioni riguardo a obbligo di formazione e responsabilità del lavoratore.
 
Ci soffermiamo per finire tuttavia su un ultimo punto indicato dall’autore come una “malaugurata conferma”: il mancato chiarimento sul ruolo “solo” consulenziale del RSPP.
 
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura di cui il D.Lgs. 81/2008 ribadisce “la funzione essenzialmente consulenziale nei confronti del datore di lavoro, tanto che gli sono ascritti non già obblighi, ma solo compiti, la cui eventuale violazione non a caso non risulta penalmente sanzionata dall’apparato sanzionatorio speciale posto a presidio del d.lgs. n. 81/2008, anche in considerazione della mancanza di poteri d’intervento per attuare le norme di prevenzione”.
Al di là del fatto che la giurisprudenza non ha mancato di rilevare che l’assenza di esplicite sanzioni per il RSPP non significa che, in certe situazioni, “tale soggetto risulti immune da ogni responsabilità in caso di infortunio sul piano del diritto penale comune”, il RSPP potrebbe tuttavia continuare a subire anche le sanzioni del d.lgs. n. 81/2008 “ove venisse a perpetuarsi la ben poco commendevole prassi di delegargli dirette funzioni operative, così trasformando un soggetto che agisce naturalmente in una posizione di staff in uno collocato anche in una posizione di line”.
Purtroppo, “ed è lacuna di non poco conto, il d.lgs. n. 81/2008 non ha provveduto a precludere espressamente la delega di funzioni nei confronti del RSPP. L’ammissibilità di tale delegabilità sconvolge tuttavia il modello di organizzazione della prevenzione in azienda che il legislatore ha opportunamente delineato distinguendo accuratamente le previsioni concernenti gli obblighi di garanzia da quelle attinenti al servizio di prevenzione e protezione. La coincidenza nella medesima persona fisica dei ruoli operativi e di quelli consulenziali finirebbe per dar luogo ad un’intollerabile confusione e sovrapposizione di ruoli e compiti tale da svilire sia le responsabilità di garanzia gravanti sui soggetti collocati nella line aziendale (datore, dirigenti, preposti, lavoratori) sia il precipuo ruolo di consulenza e supporto tecnico all’effettivo ed efficace assolvimento di quelle responsabilità che fa capo al RSPP”.
 
E, conclude su questo punto il prof. Pascucci, “la colpevole disattenzione del legislatore per questi profili esce peraltro ulteriormente confermata da una sorprendente innovazione del decreto correttivo che ha assoggettato a sanzione penale il medico competente che, ove nominato, non collabori alla valutazione dei rischi”.
 
 
 
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro,  “ La nuova disciplina della sicurezza sul lavoro del 2008/2009: una rapsodia su novità e conferme”, a cura di Paolo Pascucci  (Professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino “Carlo Bo”),  Working Papers di Olympus 1-2011 (formato PDF, 267 kB).
 


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