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Maggiore tutela per i lavoratori al videoterminale
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.16 del 20.01.2001, Supplemento Ordinario n.14, la Legge comunitaria 2000, n.422 del 29.12.2000, della quale abbiamo trattato nel numero 250 della nostra rivista.
Pertanto entro il 4 febbraio 2001 i datori di lavoro dovranno provvedere ad adempiere i nuovi obblighi previsti dall'art. 21 della legge 422/200, che ha modificato gli art.54,57, 58 del DLgs. 626/94 in materia di tutela dei lavoratori addetti al videoterminale.
L'art.21 della Legge Comunitaria 2000, considerando ''lavoratore al videoterminale'' chi utilizzi ''un'attrezzatura munita di videoterminali, modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali…'' , ha sensibilmente aumentato il numero di lavoratori sottoposti alle tutele previste per i videoterminalisti.
Inoltre dovra' essere adeguata la sorveglianza sanitaria, in quanto l'art.21 della legge 422/2000 ha stabilito nuove periodicita' per le visite di controllo oftalmologico.
Alla luce di queste nuove disposizioni, i datori di lavoro dovranno pertanto provvedere ad adeguare i posti di lavoro, la sorveglianza sanitaria, ad attuare la prevista formazione ed informazioni, ad adeguare procedure aziendali e ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi.
Pertanto entro il 4 febbraio 2001 i datori di lavoro dovranno provvedere ad adempiere i nuovi obblighi previsti dall'art. 21 della legge 422/200, che ha modificato gli art.54,57, 58 del DLgs. 626/94 in materia di tutela dei lavoratori addetti al videoterminale.
L'art.21 della Legge Comunitaria 2000, considerando ''lavoratore al videoterminale'' chi utilizzi ''un'attrezzatura munita di videoterminali, modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali…'' , ha sensibilmente aumentato il numero di lavoratori sottoposti alle tutele previste per i videoterminalisti.
Inoltre dovra' essere adeguata la sorveglianza sanitaria, in quanto l'art.21 della legge 422/2000 ha stabilito nuove periodicita' per le visite di controllo oftalmologico.
Alla luce di queste nuove disposizioni, i datori di lavoro dovranno pertanto provvedere ad adeguare i posti di lavoro, la sorveglianza sanitaria, ad attuare la prevista formazione ed informazioni, ad adeguare procedure aziendali e ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi.
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