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MAGGIORE PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI OTTICHE

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

21/02/2006

Approvata dal Parlamento europeo la direttiva volta a proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche.

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Il Parlamento europeo ha approvato il 14 febbraio la Direttiva volta a proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche, escludendo le radiazioni naturali come quelle del sole. I datori di lavoro dovranno valutare i rischi e prendere le contromisure, mentre i dipendenti dovranno essere debitamente informati e, in caso di esposizione, avranno diritto a visite mediche.
La direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro. Essa riguarda, in particolare, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali.

No alle radiazioni naturali
La direttiva tutela i lavoratori da qualsiasi radiazione ottica elettromagnetica nella gamma di lunghezze d'onda comprese tra 100 nm e 1 mm, il cui spettro si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Di conseguenza, non sono compresi nel campo d'applicazione, le radiazioni ionizzanti come i raggi X o gamma, né i campi elettromagnetici del tipo microonde o frequenze radio.
Dalla direttiva è stato eliminato qualsiasi riferimento alle radiazioni naturali, pertanto il suo campo d'applicazione sarà limitato alle sole radiazioni artificiali.
Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro dovrà valutare e, se necessario, misurare e/o calcolare i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori, in modo da identificare e mettere in pratica le misure richieste per ridurre l'esposizione ai limiti applicabili.
In occasione di queste valutazioni, che dovranno essere realizzate a intervalli «idonei», dovrà essere prestata particolare attenzione al livello, alla gamma di lunghezze d'onda e alla durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche e ai valori limite di esposizione. Ma anche a qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti, nonché a qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti e a qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco.
Dovrà, inoltre, tenersi conto dell'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e, per quanto possibile, delle informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria. Andranno poi considerate le sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro.

Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, è chiesto che i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali siano «eliminati alla fonte o ridotti al minimo». I datori di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi dovranno quindi definire e attuare dei piani d'azione che riguardano misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare l'esposizione che superi i valori limite. Questi piani, più in particolare dovranno tenere conto della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro, di altri metodi di lavoro che riducono i rischi derivanti dalle radiazioni ottiche, della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche e delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute. Ma andrebbero anche definiti degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro e andrebbe presa in considerazione la limitazione della durata e del livello dell'esposizione.

Informazione e formazione dei lavoratori
Il datore di lavoro dovrà anche garantire che i lavoratori esposti ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi.

Sorveglianza sanitaria
Gli Stati membri saranno tenuti a adottare le misure necessarie per garantire l'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con l'obiettivo di prevenire e di scoprire tempestivamente effetti negativi sulla salute, nonché prevenire rischi a lungo termine per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.Qualora sia scoperta un'esposizione ai valori limite, il lavoratore interessato avrà il diritto a una visita medica conformemente alla legislazione ed alla prassi nazionali. Tale visita medica potrà essere effettuata anche quando la sorveglianza sanitaria riveli che un lavoratore soffre di una malattia o effetto nocivo sulla salute identificabili che possono essere attribuiti all'esposizione a radiazioni ottiche artificiali sul luogo di lavoro.


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