Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Limiti al controllo a distanza dei lavoratori

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

21/12/2006

Chiarimenti riguardo all’applicazione dell’art.4 e dell’art.38 dello Statuto dei lavoratori. Ipotesi di violazioni che non consentono l’applicazione della “prescrizione obbligatoria”.

Pubblicità

Denuncia penale, senza applicazione della “prescrizione obbligatoria”, per il datore di lavoro che installa telecamere fisse che inquadrano esclusivamente l’attività svolta dai lavoratori.
E’ questa una delle ipotesi esemplificative fornite dal Ministero del Lavoro (Direzione generale dell’Attività ispettiva) relativamente all’applicabilità  o meno dell’istituto della “prescrizione obbligatoria” (art. 15 del D.Lgs.124/2004) in presenza di violazioni dell’art.4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n.300/1970).
I chiarimenti sono stati forniti su richiesta della Direzione provinciale del Lavoro di Modena.

L’art. 4 della  Legge n. 300/1970  vieta l'uso di “impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.”

Il Ministero del Lavoro rileva che “l’art. 38 della Legge n. 300/1970 sanziona con la pena alternativa dell’arresto da 15 gg. ad un anno o dell’ammenda da €154 a € 1.549, l’ipotesi di apposizione di impianti audiovisivi volti al controllo a distanza dei lavoratori. Il 2° comma dello stesso articolo, invece, punisce tale reato - nei casi di maggiore gravità - con l’arresto congiunto all’ammenda rendendo, in tal caso impraticabile, per l’ispettore che accerti la condotta illecita, il ricorso all’istituto della prescrizione obbligatoria di cui all’art. 15, del D.Lgs. n. 124/2004. La nota sovra riportata rimette all’ispettore, quale primo osservatore della fattispecie concreta, il potere-dovere di individuare i casi di maggiore gravità e quindi di applicare o meno l’istituto della prescrizione.”
L’espressione “casi più gravi” fa riferimento ad indici che rendono la condotta illecita del datore di lavoro maggiormente riprovevole.

Nell’intento  di esemplificare (in maniera non esaustiva) le violazioni all’art. 4 della Legge n. 300/1970 che sono caratterizzati da maggiore gravità e che non consentono, pertanto, l’applicazione dell’istituto della “prescrizione obbligatoria”, il Ministero del Lavoro cita le seguenti ipotesi:
a)L’installazione di telecamere fisse che inquadrino esclusivamente l’attività svolta dai lavoratori ovvero i luoghi adibiti esclusivamente al godimento della pausa, nonché alla consumazione del pasto da parte degli stessi;
b)L’assenza di esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale che rendano necessaria l’installazione dei suddetti strumenti di controllo a distanza;
c)L’installazione degli impianti in parola a totale insaputa del lavoratore. Non v’è dubbio, difatti, che tale installazione sia maggiormente insidiosa, e la condotta del datore sia maggiormente idonea a mettere in pericolo la riservatezza del lavoratore così come più volte affermato anche dalla Suprema Corte.
d)Devono considerarsi, inoltre, particolarmente insidiosi quei sistemi di controllo che, considerata la relativa collocazione ovvero la specifica funzionalità, siano in grado di raccogliere in via prevalente i dati c.d. “sensibili” del lavoratore così come individuati dal Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) quali, ad esempio, i dati idonei a rilevare le origini razziali, le condizioni sanitarie o lo stato di salute, l’appartenenza politica o sindacale, la vita o le abitudini sessuali, la sfera psichica, il credo religioso, definire il profilo o la personalità del lavoratore, ecc. .
e)Vanno, inoltre, annoverate nelle ipotesi di maggiore gravità tutte quelle circostanze che non solo hanno messo in pericolo la libertà individuale del lavoratore, ma che hanno altresì comportato un effettivo danno allo stesso, quali, ad esempio, le registrazioni e/o l’utilizzazione (a qualunque fine) delle immagini riprese dai sistemi audio-visivi installati dal trasgressore (sarebbe, infatti, indice di un maggior disvalore della condotta del datore di lavoro l’utilizzazione delle immagine che abbiano facilitato atteggiamenti mobbizzanti nei confronti dei lavoratori, ovvero, che abbiano determinato l’adozione di provvedimenti disciplinari).

L’applicazione del provvedimento di prescrizione obbligatoria non è inoltre consentita nelle ipotesi in cui il datore di lavoro si dimostri “specificatamente recidivo alla violazione degli obblighi in materia, ovvero, contravventore abituale o professionale, in quanto sono da considerare, queste ipotesi, come indici di una maggiore pericolosità sociale del reo.”

Il testo completo del documento (circolare interna della DPL di Modena) è consultabile in Banca Dati.

 

 


Creative Commons License
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

 

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È la rivista ufficiale Aifos - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro, è sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174