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Limiti al controllo a distanza dei lavoratori

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

21/12/2006

Chiarimenti riguardo all’applicazione dell’art.4 e dell’art.38 dello Statuto dei lavoratori. Ipotesi di violazioni che non consentono l’applicazione della “prescrizione obbligatoria”.

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Denuncia penale, senza applicazione della “prescrizione obbligatoria”, per il datore di lavoro che installa telecamere fisse che inquadrano esclusivamente l’attività svolta dai lavoratori.
E’ questa una delle ipotesi esemplificative fornite dal Ministero del Lavoro (Direzione generale dell’Attività ispettiva) relativamente all’applicabilità  o meno dell’istituto della “prescrizione obbligatoria” (art. 15 del D.Lgs.124/2004) in presenza di violazioni dell’art.4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n.300/1970).
I chiarimenti sono stati forniti su richiesta della Direzione provinciale del Lavoro di Modena.

L’art. 4 della  Legge n. 300/1970  vieta l'uso di “impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.”

Il Ministero del Lavoro rileva che “l’art. 38 della Legge n. 300/1970 sanziona con la pena alternativa dell’arresto da 15 gg. ad un anno o dell’ammenda da €154 a € 1.549, l’ipotesi di apposizione di impianti audiovisivi volti al controllo a distanza dei lavoratori. Il 2° comma dello stesso articolo, invece, punisce tale reato - nei casi di maggiore gravità - con l’arresto congiunto all’ammenda rendendo, in tal caso impraticabile, per l’ispettore che accerti la condotta illecita, il ricorso all’istituto della prescrizione obbligatoria di cui all’art. 15, del D.Lgs. n. 124/2004. La nota sovra riportata rimette all’ispettore, quale primo osservatore della fattispecie concreta, il potere-dovere di individuare i casi di maggiore gravità e quindi di applicare o meno l’istituto della prescrizione.”
L’espressione “casi più gravi” fa riferimento ad indici che rendono la condotta illecita del datore di lavoro maggiormente riprovevole.

Nell’intento  di esemplificare (in maniera non esaustiva) le violazioni all’art. 4 della Legge n. 300/1970 che sono caratterizzati da maggiore gravità e che non consentono, pertanto, l’applicazione dell’istituto della “prescrizione obbligatoria”, il Ministero del Lavoro cita le seguenti ipotesi:
a)L’installazione di telecamere fisse che inquadrino esclusivamente l’attività svolta dai lavoratori ovvero i luoghi adibiti esclusivamente al godimento della pausa, nonché alla consumazione del pasto da parte degli stessi;
b)L’assenza di esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale che rendano necessaria l’installazione dei suddetti strumenti di controllo a distanza;
c)L’installazione degli impianti in parola a totale insaputa del lavoratore. Non v’è dubbio, difatti, che tale installazione sia maggiormente insidiosa, e la condotta del datore sia maggiormente idonea a mettere in pericolo la riservatezza del lavoratore così come più volte affermato anche dalla Suprema Corte.
d)Devono considerarsi, inoltre, particolarmente insidiosi quei sistemi di controllo che, considerata la relativa collocazione ovvero la specifica funzionalità, siano in grado di raccogliere in via prevalente i dati c.d. “sensibili” del lavoratore così come individuati dal Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) quali, ad esempio, i dati idonei a rilevare le origini razziali, le condizioni sanitarie o lo stato di salute, l’appartenenza politica o sindacale, la vita o le abitudini sessuali, la sfera psichica, il credo religioso, definire il profilo o la personalità del lavoratore, ecc. .
e)Vanno, inoltre, annoverate nelle ipotesi di maggiore gravità tutte quelle circostanze che non solo hanno messo in pericolo la libertà individuale del lavoratore, ma che hanno altresì comportato un effettivo danno allo stesso, quali, ad esempio, le registrazioni e/o l’utilizzazione (a qualunque fine) delle immagini riprese dai sistemi audio-visivi installati dal trasgressore (sarebbe, infatti, indice di un maggior disvalore della condotta del datore di lavoro l’utilizzazione delle immagine che abbiano facilitato atteggiamenti mobbizzanti nei confronti dei lavoratori, ovvero, che abbiano determinato l’adozione di provvedimenti disciplinari).

L’applicazione del provvedimento di prescrizione obbligatoria non è inoltre consentita nelle ipotesi in cui il datore di lavoro si dimostri “specificatamente recidivo alla violazione degli obblighi in materia, ovvero, contravventore abituale o professionale, in quanto sono da considerare, queste ipotesi, come indici di una maggiore pericolosità sociale del reo.”

Il testo completo del documento (circolare interna della DPL di Modena) è consultabile in Banca Dati.

 

 


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