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Lavoro notturno: precisazioni dal Ministero del Lavoro
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Mediante uno dei suoi uffici territoriali, il Ministero del Lavoro ha diffuso una nota del 12 aprile 2005 in risposta ad una istanza di interpello avanzata dall'ordine dei consulenti del lavoro di Varese, in merito alla definizione di “lavoratore notturno”.
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese chiedeva se un lavoratore dipendente di un’azienda che applica il Ccnl Aziende del Terziario debba essere considerato “lavoratore notturno” ai sensi della definizione fornita dall’art. 1, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 66 del 2003, per il solo fatto di svolgere la prestazione notturna solo in alcune giornate in numero comunque inferiore alla soglia di 80 prevista dalla legge.
Il Ministero ha precisato che “il lavoratore che svolga solo alcune notti di lavoro, in maniera saltuaria e non regolare […], ma per un numero di notti inferiore a quello previsto dal Ccnl o dalla legge (ottanta giorni all’anno) non può essere considerato lavoratore notturno con la conseguenza che allo stesso non si applicherà il limite massimo delle otto ore di lavoro giornaliero.”
“In ogni caso - precisa il Ministero - sarà necessario verificare il contenuto dei contratti collettivi di ogni livello applicati nell’unità produttiva, i quali, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 66 possono derogare a quanto previsto dall’art. 13, fermo restando il rispetto della clausola di garanzia contenuta nel quarto comma del medesimo art. 17.”
Il testo integrale della nota è consultabile in Banca Dati.
Mediante uno dei suoi uffici territoriali, il Ministero del Lavoro ha diffuso una nota del 12 aprile 2005 in risposta ad una istanza di interpello avanzata dall'ordine dei consulenti del lavoro di Varese, in merito alla definizione di “lavoratore notturno”.
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese chiedeva se un lavoratore dipendente di un’azienda che applica il Ccnl Aziende del Terziario debba essere considerato “lavoratore notturno” ai sensi della definizione fornita dall’art. 1, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 66 del 2003, per il solo fatto di svolgere la prestazione notturna solo in alcune giornate in numero comunque inferiore alla soglia di 80 prevista dalla legge.
Il Ministero ha precisato che “il lavoratore che svolga solo alcune notti di lavoro, in maniera saltuaria e non regolare […], ma per un numero di notti inferiore a quello previsto dal Ccnl o dalla legge (ottanta giorni all’anno) non può essere considerato lavoratore notturno con la conseguenza che allo stesso non si applicherà il limite massimo delle otto ore di lavoro giornaliero.”
“In ogni caso - precisa il Ministero - sarà necessario verificare il contenuto dei contratti collettivi di ogni livello applicati nell’unità produttiva, i quali, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 66 possono derogare a quanto previsto dall’art. 13, fermo restando il rispetto della clausola di garanzia contenuta nel quarto comma del medesimo art. 17.”
Il testo integrale della nota è consultabile in Banca Dati.
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