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L'approfondimento. ''Esposizione ad agenti chimici pericolosi durante il lavoro: campo di applicazione delle nuove disposizioni'' (2/2)
2 AGENTI CHIMICI
Il nuovo Titolo VII-bis del D. Lgs. n. 626 reca prescrizioni per la "Protezione da agenti chimici".
Tali prescrizioni si applicano agli agenti chimici così come definiti dall'articolo 72-ter, D. Lgs. n. 626/94 esclusi i casi previsti dallo stesso articolo.
2.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
I requisiti minimi individuati dal D. Lgs. n. 626794, così come modificato dal D. Lgs. n. 25/2002 (art. 2) "si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro" (art. 72-bis c. 1 D. Lgs. n. 626/94).
Eccezioni
Eccezioni a tale principio derivano dall'esistenza di norme speciali e specifiche che regolano alcuni agenti, ovvero le nuove disposizioni fanno salva l'applicazione:
- dei provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti - supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136) (art. 72-bis c. 2 D. Lgs. n. 626/94).
- per gli agenti cancerogeni sul lavoro si applicano le norme di cui al nuovo titolo VII bis del D. Lgs. n. 626/94 come modificato dal D. Lgs. n. 25/2002, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66 (Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro - in Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2000, n. 70);
- per il trasporto di agenti chimici pericolosi si applicano le norme di cui al nuovo titolo VII bis del D. Lgs. n. 626/94 come modificato dal D. Lgs. n. 25/2002, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 novembre 1996 (Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada – in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1996, n. 282), 15 maggio 1997 (Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE - nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1997, n. 128), 28 settembre 1999(Attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione dell'Unione europea, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE- nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249) e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 (Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia - pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999, n. 48), di attuazione della direttiva 94/55/CE (G.U.C.E. 12 dicembre 1994, n. L319) nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998;
. per le attività comportanti esposizione ad amianto invece non si applicano le norme di cui al nuovo titolo VII bis del D. Lgs. n. 626/94 come modificato dal D. Lgs. n. 25/2002, in quanto le stesse "che restano disciplinate dalla normativa specifica".
Ricordiamo che l'art. 2 della direttiva n. 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, così recita:
"Art. 2. - Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) "operatore : il proprietario, il noleggiatore, l'imprenditore o l'agente marittimo della nave;
b) "nave : qualsiasi nave da carico, petroliera, chimichiera o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunità o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli;
c) "merci pericolose : quelle merci classificate nel codice IMDG, inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF; nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC;
d) "merci inquinanti :
idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato l;
sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato 2;
sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato 3;
e) "MARPOL: la Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, in vigore il 1 gennaio 1998;
f) "codice IMDG : il codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose vigente il 1 gennaio 1997;
g) "codice IBC : il codice internazionale OMI per la costruzione e l'armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, in vigore il 1 luglio 1998;
h) "codice IGC : il codice OMI internazionale per la costruzione e l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa, in vigore il 1 luglio 1998;
i) "raccolta INF : il corpus delle norme di sicurezza IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi, in vigore al 1 gennaio 1998;
j) "risoluzione IMO A.851(20) : la risoluzione 851(20) dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata dall'assemblea nella 20a sessione il 27 novembre 1997, avente per titolo "General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants (Principi generali dei sistemi di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino);
k) "autorità competenti : le autorità e le organizzazioni designate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 3;
l) "spedizioniere/caricatore : una persona che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare, o la persona nel cui nome o per conto della quale, viene stipulato il contratto.".
2.2. DEFINIZIONI
Il nuovo art. 72-ter del D. Lgs. n. 626/94 contiene le definizioni necessarie per l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 25/2002:
a) agenti chimici: "tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato";
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
L'articolo 2 c. 1 del citato D. Lgs. n. 52/1997 intende per:
(a) sostanze: "gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivati dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione";
(b) preparati: "le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze";
(c) polimero: una sostanza, composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monometriche, che comprenda una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro reagente e sia costituita da meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Tali molecole debbono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Nel contesto di tale definizione per "unità monomerica" si intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero;
Ai sensi dell'articolo 2 c. 2 del citato D. Lgs. n. 52/1997 sono considerati pericolosi le sostanze ed i preparati:
-a) esplosivi: "le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento";
-b) comburenti: "le sostanze ed i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica";
-c) estremamente infiammabili: "le sostanze ed i preparati liquidi con i punto di infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria";
-d) facilmente infiammabili:
- 1) "le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi;
- 2) "le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche topo il distacco della sorgente di accensione";
- 3) "le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d'infiammabilità è molto basso";
- 4) "le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose";
-e) "infiammabili: "le sostanze ed i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità";
-f) molto tossici: "le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche";
-g) tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche";
-h) nocivi: "le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
-i) corrosivi: "le sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva";
-l) irritanti: "le sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria";
-m) sensibilizzanti: "le sostanze ed i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche";
-n) cancerogeni: "le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza";
-o) mutageni: "le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza";
-p) tossici per il ciclo riproduttivo: "le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacita riproduttive maschili o femminili";
-q) pericolosi per l'ambiente: "le sostanze ed i preparati che qualora si diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati differiti per una o più delle componenti ambientali".
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
I preparati di cui al citato D. Lgs. n. 285/1998 sono quelli elencati nell'allegato II del medesimo D. Lgs., nonché "quelli che contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e sono considerati pericolosi sulla base dei criteri di classificazione di cui all'articolo 3";
Non rientrano in questa normativa:
- i medicinali per uso umano o veterinario;
- i prodotti cosmetici;
- i miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti;
- i agli antiparassitari;
- le munizioni e agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, come effetto pratico, esplosioni o effetti pirotecnici;
- i prodotti alimentari pronti per il consumo;
- gli alimenti per animali pronti per il consumo;
- il trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
- i preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o di trasformazione.
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
Il nuovo Titolo VII-bis del D. Lgs. n. 626 reca prescrizioni per la "Protezione da agenti chimici".
Tali prescrizioni si applicano agli agenti chimici così come definiti dall'articolo 72-ter, D. Lgs. n. 626/94 esclusi i casi previsti dallo stesso articolo.
2.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
I requisiti minimi individuati dal D. Lgs. n. 626794, così come modificato dal D. Lgs. n. 25/2002 (art. 2) "si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro" (art. 72-bis c. 1 D. Lgs. n. 626/94).
Eccezioni
Eccezioni a tale principio derivano dall'esistenza di norme speciali e specifiche che regolano alcuni agenti, ovvero le nuove disposizioni fanno salva l'applicazione:
- dei provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti - supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136) (art. 72-bis c. 2 D. Lgs. n. 626/94).
- per gli agenti cancerogeni sul lavoro si applicano le norme di cui al nuovo titolo VII bis del D. Lgs. n. 626/94 come modificato dal D. Lgs. n. 25/2002, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66 (Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro - in Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2000, n. 70);
- per il trasporto di agenti chimici pericolosi si applicano le norme di cui al nuovo titolo VII bis del D. Lgs. n. 626/94 come modificato dal D. Lgs. n. 25/2002, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 novembre 1996 (Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada – in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1996, n. 282), 15 maggio 1997 (Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE - nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1997, n. 128), 28 settembre 1999(Attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione dell'Unione europea, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE- nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249) e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 (Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia - pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999, n. 48), di attuazione della direttiva 94/55/CE (G.U.C.E. 12 dicembre 1994, n. L319) nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998;
. per le attività comportanti esposizione ad amianto invece non si applicano le norme di cui al nuovo titolo VII bis del D. Lgs. n. 626/94 come modificato dal D. Lgs. n. 25/2002, in quanto le stesse "che restano disciplinate dalla normativa specifica".
Ricordiamo che l'art. 2 della direttiva n. 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, così recita:
"Art. 2. - Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) "operatore : il proprietario, il noleggiatore, l'imprenditore o l'agente marittimo della nave;
b) "nave : qualsiasi nave da carico, petroliera, chimichiera o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunità o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli;
c) "merci pericolose : quelle merci classificate nel codice IMDG, inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF; nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC;
d) "merci inquinanti :
idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato l;
sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato 2;
sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato 3;
e) "MARPOL: la Convenzione internazionale del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978, in vigore il 1 gennaio 1998;
f) "codice IMDG : il codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose vigente il 1 gennaio 1997;
g) "codice IBC : il codice internazionale OMI per la costruzione e l'armamento delle navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa, in vigore il 1 luglio 1998;
h) "codice IGC : il codice OMI internazionale per la costruzione e l'attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa, in vigore il 1 luglio 1998;
i) "raccolta INF : il corpus delle norme di sicurezza IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi, in vigore al 1 gennaio 1998;
j) "risoluzione IMO A.851(20) : la risoluzione 851(20) dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata dall'assemblea nella 20a sessione il 27 novembre 1997, avente per titolo "General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants (Principi generali dei sistemi di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino);
k) "autorità competenti : le autorità e le organizzazioni designate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 3;
l) "spedizioniere/caricatore : una persona che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare, o la persona nel cui nome o per conto della quale, viene stipulato il contratto.".
2.2. DEFINIZIONI
Il nuovo art. 72-ter del D. Lgs. n. 626/94 contiene le definizioni necessarie per l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 25/2002:
a) agenti chimici: "tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato";
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
L'articolo 2 c. 1 del citato D. Lgs. n. 52/1997 intende per:
(a) sostanze: "gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivati dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione";
(b) preparati: "le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze";
(c) polimero: una sostanza, composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monometriche, che comprenda una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro reagente e sia costituita da meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Tali molecole debbono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Nel contesto di tale definizione per "unità monomerica" si intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero;
Ai sensi dell'articolo 2 c. 2 del citato D. Lgs. n. 52/1997 sono considerati pericolosi le sostanze ed i preparati:
-a) esplosivi: "le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento";
-b) comburenti: "le sostanze ed i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica";
-c) estremamente infiammabili: "le sostanze ed i preparati liquidi con i punto di infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria";
-d) facilmente infiammabili:
- 1) "le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi;
- 2) "le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche topo il distacco della sorgente di accensione";
- 3) "le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d'infiammabilità è molto basso";
- 4) "le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose";
-e) "infiammabili: "le sostanze ed i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità";
-f) molto tossici: "le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche";
-g) tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche";
-h) nocivi: "le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
-i) corrosivi: "le sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva";
-l) irritanti: "le sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria";
-m) sensibilizzanti: "le sostanze ed i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche";
-n) cancerogeni: "le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza";
-o) mutageni: "le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza";
-p) tossici per il ciclo riproduttivo: "le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacita riproduttive maschili o femminili";
-q) pericolosi per l'ambiente: "le sostanze ed i preparati che qualora si diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati differiti per una o più delle componenti ambientali".
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
I preparati di cui al citato D. Lgs. n. 285/1998 sono quelli elencati nell'allegato II del medesimo D. Lgs., nonché "quelli che contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e sono considerati pericolosi sulla base dei criteri di classificazione di cui all'articolo 3";
Non rientrano in questa normativa:
- i medicinali per uso umano o veterinario;
- i prodotti cosmetici;
- i miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti;
- i agli antiparassitari;
- le munizioni e agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, come effetto pratico, esplosioni o effetti pirotecnici;
- i prodotti alimentari pronti per il consumo;
- gli alimenti per animali pronti per il consumo;
- il trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
- i preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o di trasformazione.
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
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