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I quesiti sul decreto 81/08: e' legittima la denuncia di un ex dipendente?

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Lavoratori

25/11/2009

È legittima la denuncia per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza, fatta da un lavoratore a rapporto di lavoro ormai interrotto? Che sanzioni possono essere applicate? A cura di G. Porreca.

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È legittima la denuncia per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza, fatta da un lavoratore a rapporto di lavoro ormai interrotto? Che sanzioni posso essere applicate? A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Quesito
Un lavoratore denuncia, a rapporto di lavoro ormai interrotto da più di un anno, che non gli sono stati forniti i dispositivi di protezione individuale, che non gli è stata impartita la formazione e che non gli è stata fatta la visita medica preventiva.
Dalle verifiche documentali risultano fondate tali violazioni. E' applicabile in tal caso la procedura 758/94 in modalità “ora per allora” o è necessario segnalare il reato alla A. G. perchè non sanabile? Esiste qualche sentenza della Cassazione in proposito?

 

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Risposta
Al caso di cui al quesito formulato è applicabile la sentenza n. 19 del 18/2/1998 della Corte Costituzionale sulla prescrizione cosiddetta “ora per allora” che è stata oggetto anche di un altro quesito riguardante l’applicazione della sanzione nel caso della chiusura di una attività lavorativa dopo una ispezione da parte dell’organo di vigilanza: I quesiti sul decreto 81/08: chiusura dell’attività dopo un’ispezione”.Con la citata sentenza, si rammenta, la Corte Costituzionale, venne interessata dal giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Ferrara ad esprimersi, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, sulla legittimità costituzionale dell’art. 24 comma 1 del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, recante “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, nella parte in cui non ha previsto che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa, con conseguente estinzione del reato, anche coloro che abbiano regolarizzato la violazione volontariamente ed indipendentemente dall’intervento dell'Organo di vigilanza (ad esempio con la rimozione delle circostanze nelle quali è stata riscontrata l'inadempienza o nei casi di messa fuori esercizio di macchine ed impianti risultati irregolari o di cessazione di attività del contravventore, ecc.) oppure anche nella sola ipotesi in cui l'Organo di vigilanza abbia omesso colposamente di impartire il provvedimento di prescrizione. La stessa Corte Costituzionale ebbe modo in quella occasione di fornire delle utili indicazioni che possono essere benissimo applicate anche al caso prospettato nel quesito in esame.

Con la citata sentenza n. 19 del 18/2/1998, infatti, la Corte Costituzionale ha di fatto introdotta quella che è stata definita la cosiddetta prescrizione “ora per allora” autorizzando sostanzialmente l’organo di vigilanza ad impartire nei casi portati ad esempio nella sentenza stessa, la prescrizione prevista dall'art. 20 del citato D. Lgs. n. 758/1994 nonché ad attivare tutte le procedure amministrative, previste dal decreto stesso, per la estinzione in via amministrativa dei reati (prescrizione, rivisita, ammissione al pagamento ridotto e comunicazione al PM degli adempimenti per l'archiviazione). La decisione della Corte Costituzionale era stata assunta con l’evidente intento di garantire lo stesso trattamento e di disciplinare in egual modo tutte quelle situazioni che si fossero presentate analoghe a quelle espressamente indicate dal legislatore nel D. Lgs. n. 758/1994, non avendo lo stesso potuto prevedere in astratto tutte le possibili situazioni equipollenti che si fossero potute verificare,  ed assunta anche, non ultimo, con l’obiettivo di alleggerire il carico dell’Autorità Giudiziaria. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dopo la pubblicazione della sentenza, faceva seguire ad essa una nota indirizzata a tutti gli organi di vigilanza invitando gli stessi a volersi attenere.

Ritornando ora al quesito formulato si ritiene che la cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro con un lavoratore nei confronti del quale sono stati dallo stesso tenuti dei comportamenti che non hanno garantito la tutela della sua salute e che hanno comunque rappresentato dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, abbia di fatto eliminato lo stato di rischio al quale lo stesso lavoratore era esposto e quindi, alla luce di quanto sopra indicato nonché delle considerazioni espresse dalla stessa Corte Costituzionale condivise peraltro dal Ministero del Lavoro, si ritiene, in risposta al quesito formulato, che al caso nello stesso prospettato si possa benissimo applicare il provvedimento di prescrizione “ora per allora” e “favorire” la estinzione del reato in via amministrativa, previa l’adozione ovviamente delle procedure previste dal D. Lgs. n. 758/1994. Resta comunque l’obbligo da parte dell’organo di vigilanza di informare  delle decisioni assunte il P.M. competente circostanziando le motivazioni che lo hanno portato ad attivare le procedure medesime facendo riferimento alla citata sentenza della Corte Costituzionale.
 
 


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Rispondi Autore: Roberto Garofalo - likes: 0
15/02/2017 (14:03:44)
Sono stato assunto con contratto a tempo indeterminato part time a Maggio 2015, l'azienda ha svolto solo l'obbligo della formazione sulla sicurezza del lavoro senza ad oggi sottopormi a visita medica con relativi esami ecc. Cosa posso fare? a chi posso denunciare ciò?

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