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D.Lgs. 81/2008: gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori
Urbino, 28 Apr – Se nelle aziende il lavoratore è il soggetto da tutelare, ed è dunque titolare delle posizioni giuridiche attive correlate all’obbligo di sicurezza del datore di lavoro, “la rilevanza super-individuale del diritto alla salute come diritto fondamentale della persona, e dunque l’interesse pubblico-generale alla protezione del bene-salute, rendono il lavoratore allo stesso tempo anche soggetto passivo di specifici doveri, penalmente sanzionati, doveri di cui, correlativamente, il datore di lavoro ha il diritto (ma allo stesso tempo il dovere, in vigilando) di pretendere l’osservanza”.
A esprimersi in questi termini e a ragionare sull’intreccio di atti e comportamenti nel quale si “sovrappongono posizioni attive e passive” è un Working Paper dell’ Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro ( Olympus) dal titolo “ Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente (concretamente) applicata?”. Si tratta di un breve saggio inserito sul sito di Olympus il 22 dicembre 2014 e a cura di Gaetano Natullo, professore associato di Diritto del lavoro nell’ Università degli Studi del Sannio.
PuntoSicuro si è già soffermato in passato su questo interessante saggio che tratteggia l’evoluzione delle norme regolative della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento al principio della Massima Sicurezza Tecnologicamente Possibile e alla ripartizione e individuazione dell’obbligo di sicurezza.
E dopo aver parlato degli obblighi di datore di lavoro, dirigente e preposto non potevamo non soffermarci sull’evoluzione normativa degli obblighi, dei diritti e dei doveri di un’altra figura centrale: il lavoratore.
Il Prof. Natullo si sofferma in particolare sugli esiti dell’evoluzione normativa ed applicativa sotto un duplice versante:
a) “l’ambito soggettivo ed oggettivo (contenuti) delle tutele legislativamente consacrate;
b) l’incidenza dell’area ‘passiva’ della posizione soggettiva del lavoratore in relazione alla permanenza della posizione debitoria (obbligo di sicurezza) del datore di lavoro (e degli altri co-responsabili)”.
E si indica che la stessa nozione di “lavoratore” ai fini della sicurezza sul lavoro ha avuto una significativa evoluzione. Specialmente con l’emanazione del d.lgs. 81/2008 “si è esplicitata anche legislativamente l’esigenza che destinatario delle tutele (della salute) garantite dalle norme di prevenzione siano, oltre ai lavoratori subordinati in senso stretto (di cui alla nozione codicistica dell’art. 2094 c.c.) anche, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell’ambiente di lavoro, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, e finanche coloro che si trovino esposti ai rischi nell’ambiente di lavoro, pur in assenza di un vincolo lavorativo, ma comunque inseriti funzionalmente nell’ambito organizzativo aziendale”.
Ed infatti il D.Lgs. 81/2008 qualifica come “lavoratore” la ‘persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o un professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari’, inoltre equiparando ai lavoratori, come destinatari delle tutele, anche altre categorie” (ad esempio: socio lavoratore, associato in partecipazione, tirocinante ex l. n. 196/1997, studenti ed allievi di corsi di formazione professionale, ecc.).
Inoltre l’evoluzione del quadro normativo ha “significativamente modificato i termini formali della posizione soggettiva del lavoratore”.
Già nel d.lgs. n. 626/1994, ed ulteriormente nel d.lgs. 81/2008, è stata consacrata normativamente la diretta responsabilizzazione dei lavoratori mediante la previsione di specifici obblighi, cui “è correlata una responsabilità (oltre che disciplinare sul piano del contratto di lavoro) anche penale. Il prestatore di lavoro (subordinato) è pertanto esplicitamente ritenuto (co)responsabile della tutela della salute sua e dei propri colleghi conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro” (art. 20, comma 1, D.Lgs. 81/2008). Ed è destinatario di specifici obblighi, “funzionali a garantire la corretta collaborazione del lavoratore, necessaria per il buon esito dell’apparato di prevenzione predisposto dal datore di lavoro: nel senso che, se è quest’ultimo a dover apprestare le misure di prevenzione, fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione, formare i lavoratori sui rischi presenti e le misure per evitarli, ecc., il lavoratore da parte sua ha, tra gli altri, l’obbligo di eseguire correttamente e in maniera non pericolosa i compiti al lui assegnati, di utilizzare correttamente dispositivi e misure di prevenzione predisposte dal datore, di seguire i corsi diformazione specifici sulla sicurezza, di sottoporsi alle visite mediche di sorveglianza sanitaria, ecc”.
Il saggio indica tuttavia che, riguardo a questi aspetti innovativi, “la giurisprudenza è parsa piuttosto cauta, pur dando precisi segnali di sensibilità rispetto al nuovo dato normativo. Se infatti pare ancora intangibile il dogma della non escludibilità della responsabilità datoriale anche in caso di condotta del lavoratore non rispettosa dei doveri di legge, la nuova sensibilità del diritto vivente si avverte almeno sotto un duplice profilo:
a) L’accentuazione della responsabilità civile-contrattuale del lavoratore, più precisamente in termini di responsabilità disciplinare (anche se pure in questo caso con ripercussioni sulla posizione debitoria del datore di lavoro, a carico del quale il tradizionale ‘potere’ disciplinare si converte in ‘dovere’ disciplinare, quale ulteriore forma/dimostrazione di attuazione dell’obbligo di sicurezza);
b) La rilevanza della condotta negligente del lavoratore almeno in termini di attenuazione della ‘colpa’ datoriale (concorso di colpa) e di parallela riduzione della sua responsabilità anche risarcitoria”.
E, conclude il Prof. Natullo, che per il futuro “non sono da escludere, tutto considerato, ulteriori sviluppi anche degli orientamenti giurisprudenziali, nel senso di una più accentuata valutazione del rapporto di proporzionalità inversa che può sussistere tra l’area dell’obbligo di prevenzione del datore di lavoro (e dei suoi collaboratori) e quella del lavoratore”.
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente (concretamente) applicata?”, a cura di Gaetano Natullo, professore associato di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi del Sannio, Working Paper di Olympus 39/2014 inserito nel sito di Olympus il 22 dicembre 2014 (formato PDF, 305 kB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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