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Norme tecniche per le costruzioni: piu' che una proroga un pasticcio

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

15/01/2008

Leggendo l’articolo 20 del Decreto Milleproroghe di fine anno, abbiamo dato notizia di una proroga annunciata e attesa, una proroga rimasta forse solo nella penna del legislatore. Intanto approvate le nuove Norme.

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L’articolo 20 del recente decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, chiamato Milleproroghe, è denominato “Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni” e contiene una serie di indicazioni e di riferimenti che sembrano, ad una prima lettura, dare corpo all’intesa raggiunta tra stato, regioni ed enti locali riguardo l’approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) e il periodo transitorio di diciotto mesi.
 
Tuttavia l’articolo non è chiaro e può dar adito a diverse interpretazioni.
Vediamo di fare chiarezza, aiutati in questo da alcuni documenti messi in rete da un sito della Regione Toscana e spinti dalle richieste dei lettori.
 
L’articolo 20 fa iniziale riferimento all’articolo 5 (Normative tecniche in materia di costruzioni) del testo del Decreto Legge 28 maggio 2004, n.136, coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n.186.
In questo articolo viene tuttavia inserito dall’articolo 14-undecevis della Legge 17 agosto 2005, n. 168 un nuovo comma 2bis che, al fine di avviare una fase sperimentale, consente per diciotto mesi un’applicazione della normativa precedente sulla medesima materia, “di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246”. Dunque un periodo transitorio che sarebbe scaduto il 23 aprile 2007.
 
Successivamente è stata promulgata una nuova Legge, quella del 26 febbraio 2007 n.17, che intervenendo sul nascente dibattito sulla revisione delle norme tecniche, introduce con il comma 4bis all’articolo 3 una proroga del periodo transitorio al 31 dicembre del 2007.
 
A questa data, con questi periodi transitori in atto, le NTC del Decreto Ministeriale del 14 settembre 2005 si potevano ritenere ancora in gran parte inattive.
 
È a questo punto che entrano in gioco le numerose riunioni, non ultima la Conferenza Unificata del 20 dicembre 2007, che parlano di nuove NTC da approvare e di un futuro periodo transitorio fino al 30 giugno 2009.
 
Attesi da molti operatori, fanno il loro ingresso nel parterre il Milleproroghe e l’articolo 20. Articolo che, pur nella sua oscura formulazione, avrebbe sicuramente messo a regime il principio della disciplina transitoria di diciotto mesi se nel frattempo fossero state pubblicate le nuove NTC soggette a revisione.
 
Proroga che, recita l’articolo 20, non si applica alle verifiche e agli interventi relativi agli edifici e le opere con caratteristica strategica e per le “opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso”.
 
 

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Alla pubblicazione del Decreto Milleproroghe sulla Gazzetta Ufficiale, tuttavia, le nuove NTC erano ancora in fase di revisione e attendevano le osservazioni dell’Unione Europea.
 
Con le nuove NTC ancora fuori gioco, per far funzionare il regime transitorio sarebbe servita una formulazione diversa dell’articolo 20, ma era troppo tardi: il Decreto Legge era già stato pubblicato.
 
In questa situazione di confusione e incertezza, il Ministro delle Infrastrutture, sollecitato da più parti, ha finalmente firmato il 10 gennaio il Decreto Ministeriale di approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, norme che sostituiranno quelle del Decreto del 14 settembre 2005 e che entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
E il periodo transitorio? Ad oggi il Decreto Ministeriale del 14 settembre 2005 è vigente?
 
In teoria sembrerebbe di sì, ma molti, ad esempio il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, hanno chiesto una riformulazione dell’articolo 20, magari con la futura conversione del Decreto Milleproroghe, proprio per reintrodurre il periodo transitorio mancante.
 
Un groviglio che speriamo sia sbrogliato al più presto con i chiarimenti e gli interventi legislativi necessari.


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