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Sospensione delle attivita’: discrezionalita’ del provvedimento, competenze e sanzioni

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

26/11/2007

Discrezionalità nell’applicazione del provvedimento di sospensione, competenze relative alla vigilanza, natura delle sanzioni e obblighi in materia di appalti: le novità della circolare n. 24 del 14 novembre 2007 del Ministero del Lavoro.

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Con la circolare n. 24 del 14 novembre 2007 il Ministero del Lavoro è intervenuto per chiarire alcuni aspetti applicativi della Legge del 3 agosto 2007 n. 123.
Come già anticipato da PuntoSicuro, il Ministero si è espresso sull’applicazione della sospensione delle attività in presenza di gravi violazioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro, estendendo il circolare di chiarimenti del 22 agosto 2007 (formato PDF 1,72 Mb).
 
In particolare i più importanti elementi della circolare del 14 novembre 2007, oltre a quanto già citato, riguardano:
-        il concetto di “discrezionalità” del provvedimento di sospensione;
-        le competenze degli ispettori del lavoro e delle aziende sanitarie locali;
-        la natura della “sanzione amministrativa aggiuntiva” prevista per la revoca del provvedimento di sospensione;
-        indicazioni in materia di appalti con particolare riferimento alla stesura della valutazione del rischio.
 
Nella circolare del 22 agosto 2007, riguardo alla discrezionalità, si suggerisce la non attuazione del provvedimento nel caso in cui questo comporti “a sua volta una imminente situazione di pericolo sia per i lavoratori che per i terzi” o “un irrimediabile degrado degli impianti e delle attrezzature”.
Con la nuova circolare si consiglia di valutare attentamente l’opportunità di adottare il provvedimento di sospensione “in tutte quelle ipotesi in cui si venga a compromettere il regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico, anche in concessione (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica, acqua, luce, gas, ecc.) così pregiudicando il godimento di diritti costituzionalmente garantiti”.
 
Riguardò alla strumentalità dell’accertamento in materia di sicurezza vengono chiariti alcuni dubbi interpretativi relativi alle competenze.
La nuova circolare ribadisce che, salvo diverse indicazioni future da concordare con il coordinamento tecnico delle regioni, ”il personale ispettivo del Ministero del Lavoro provvede ad adottare l'atto di sospensione in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della sicurezza e salute del lavoro con esclusivo riferimento al proprio ambito di competenza e cioè nel settore delle costruzioni edili o di genio civile, nei lavori in sotterraneo e gallerie, nei lavori mediante cassoni in aria compressa e subacquei, nei lavori in ambito ferroviario e nel settore delle radiazioni ionizzanti". Al di là di questa competenza specifica resta valido il preesistente quadro delle competenze che conferisce in via generale la funzione di vigilanza in queste materie al personale ispettivo delle aziende sanitarie locali (Legge n. 833/1978).

 
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Un altro dubbio risolto dalla circolare riguarda il pagamento della “sanzione amministrativa aggiuntiva” quale presupposto della revoca del provvedimento di sospensione.
Tale sanzione è da considerarsi più come un “onere aggiuntivo” che come una sanzione vera e propria. L’eventuale mancato pagamento di quest’onere non comporta infatti una riscossione coattiva del relativo importo ma solo la permanenza del provvedimento sospensivo.
 
Con la circolare infine si ricorda che il documento unico  di valutazione del rischio non può considerarsi un documento statico; è invece un documento dinamico che necessita di aggiornamento in caso di appalti, subappalti, “forniture e posa in opera intervenuti successivamente o in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità operative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera”.
L’obbligo di pianificazione della sicurezza a carico del committente non è relativo ai soli appalti “interni”, ma anche nel caso di affidamento dei lavori o servizi rientranti “nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda”.
 
La circolare contiene anche chiarimenti in merito al diritto di accesso del RLS al documento di valutazione del rischio e al registro degli infortuni, all’utilizzo del tesserino di riconoscimento, alla non sussistenza della moratoria degli accertamenti ispettivi (comma 1198 della legge finanziaria 2007) e alla applicazione della diffida da parte del personale ispettivo degli enti previdenziali, chiarimenti che saranno illustrati in un prossimo articolo.



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