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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'I quesiti sul decreto 81/08: i condomini sono tenuti a redigere il DVR?
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Chiarimenti circa l’obbligo di redazione del DVR e del DUVRI da parte dei condomini anche in assenza del portiere. A cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Quesito
In questo periodo si riscontra una notevole confusione oltre che ad una speculazione riguardo all’obbligo di redazione del DVR e del DUVRI da parte dei condomini anche senza portiere. Come sta la questione? Vanno sempre redatti tali documenti? Ed ancora, sarebbe possibile aggirare la redazione del DUVRI tramite un regolamento interno che impedisca più operazioni di manutenzione contemporaneamente?
Risposta
Per rispondere al quesito è necessario analizzare le disposizioni contenute nell’art. 26 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera o di somministrazione.
Il DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, è previsto, come è noto, dal comma 3 del citato art. 26, ed è un documento nel quale il datore di lavoro committente deve indicare i rischi interferenziali nonché le misure da adottare per eliminare e, ove ciò non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze nel caso in cui affidi dei lavori o dei servizi ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi da eseguire all’interno della propria azienda o di una sua singola unità produttiva. Nel DUVRI, che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera, non vanno presi in considerazione, secondo quanto indicato nel comma 3, ultimo periodo, dello stesso art. 26, i rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Le condizioni, quindi, che si devono verificare affinché sorga l’obbligo dell’applicazione dell’art. 26 sono una che si sia in presenza di un committente datore di lavoro e l’altra che i lavori affidati in appalto siano da svolgere all’interno dell’azienda del committente o di una sua singola unità produttiva.
La definizione sia di azienda che di unità produttiva la si rinviene nell’art. 2 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 il quale alla lettera c) individua come azienda “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato” ed alla lettera t) come unità produttiva lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. La definizione inoltre di datore di lavoro è riportata nella lettera b) dello stesso articolo 2 ed in esso è individuato come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Quella del lavoratore, invece, è contenuta nella lettera a) dello stesso articolo nella quale questi è individuato come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Dalle definizioni sopraindicate emerge, quindi, chiaramente che perché si configuri una azienda o una unità produttiva occorre che nell’ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa.
Passando ora al condominio è chiaro che questo sarà equiparato ad un’azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo allora, assumendo l’amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, vanno rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare quelle contenute nel citato art. 26 (cooperazione, coordinamento, informazione ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali sia fra i lavoratori del committente e quelli delle ditte appaltatrici sia dei lavoratori delle ditte appaltatrici fra di loro). In caso contrario, invece, e cioè in assenza di lavoratori dipendenti o ad essi equiparati che prestino attività lavorativa per conto del condominio, l’amministrazione non è tenuta ad ottemperare alle disposizioni dell’art. 26 del D. Lgs. ed in particolare non è tenuto ad elaborare il DUVRI.
Una conferma di quanto appena sostenuto si può riscontrare anche dalla lettura della determinazione n. 3 del 5/3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella quale viene sostenuto che “si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”. Nella stessa determinazione l’Autorità di Vigilanza indica inoltre che fra i rischi interferenziali si possono considerare, a mero titolo esemplificativo:
- quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi (che si svolgano ovviamente nell’ambito dell’azienda);
- quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- quelli esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell’appaltatore;
- quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).
Per le considerazioni sopra espresse ed in risposta al quesito formulato, quindi, al di là delle eventuali finalità speculative che possono indurre ad una differente interpretazione, si ritiene, in conclusione, che i condomini che non hanno personale dipendente o ad esso equiparato non sono tenuti ad elaborare né il DVR né il DUVRI.
Il ricorso poi, suggerito nel quesito, alla effettuazione di lavorazioni non contemporanee nel condominio si può considerare una buona soluzione per evitare in concreto la presenza di rischi interferenziali fra le diverse imprese operanti nel condominio ma comunque non serve nel caso in cui lo stesso ha personale dipendente perché ugualmente vanno individuati i rischi interferenziali fra il personale del condominio medesimo con quello delle imprese appaltatrici sia pure che operino singolarmente.
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Rispondi Autore: Antonella Morandi - likes: 0 | 17/06/2009 (10:39) |
In linea generale sull'obbligo di DUVRI in assenza di personale dipendente del Committente durante lo svolgimento delle attività appaltate:d'accordo. E l'interferenza con i condomini? es. caso di manutenzione strutturale del tetto: i residenti non vengono evacuati durante i lavoro. Si può parlare d'interfernza da regolare in qualche modo secondo i dettati del D.L.gs. 81/2008? Varrebbe anche la pena di richiamare l'attenzione su un'altro altrettanto obbligo per il committente, introdotto gia dall'art. 7 D.L.gs. 626/94, di verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici. Nelle attività di manutnzione condominiali infatti può essere più probabile che impres poco serie adibiscano a lavori, anche pericolosi, lavoratori non regolarmente assunti, privi della idoneità alla mansione specifica o altro. In questi casi, in occasione di infortuni ad esempio, l'Amministratore di Condominio che non ha applicato l'art. 26 comma 1 lettere a) e b) del D.L.gs. 81/2008 come ne risponde? Inoltre qualche rilfessione andrebbe fatta sulla pertinenza della definizione di azienda e unità produttiva riferita alla persona giuridica del "condominio". Chi scrive esercita attività professionale di consulente ed RSPP esterno ed un familiare esercita la professione di Amministratore condominale. Va bene mettere in guardia da consulenze speculative, ma leggendo il Vs bellissimo e documentatissimo articolo, ma per chin è addetto ai lavori lascia spazio a false ed inopportune interpretazioni se non anche a trovare soluzioni di raggiro alla norma poco realistiche (es. l'impresa di pulizie ed il girdiniere o l'impresa che manutiene l'ascensore, o l'impresa che manutiene l'impianto elettrico secondo Voi è sempre possibile esclure che non siano presenti in contemporaneamente? quelli vengono quando hanno tempo, secondo un loro programma d'intevrnti o quando c'è un guasto. Cordiali saluti |
Rispondi Autore: BRUNO QUINTORIO - likes: 0 | 18/06/2009 (07:59) |
All'articolo suddetto va anche aggiunto l'ipotesi spesso reale di condominio ove operano attività commerciali o di professionisti che ricevono clientela esterna al condominio (studi di avvocati, commercialisti, notai, ed imprese esterne che lavorano per loroetc) In questo caso almeno riaspetto ad un eventuale piano di coordinamento delle emergenza, specialmente in edifici che superano l'altezza antincendio di 24 metri alla gronda è necessario redigere il PEI (Piano di Emergenza Interno al Condominio in cui l'AQmministratore reveste lan figura di rappresentate dell'impresa preminente nel fabbricato, rappresentando ache tali attità commerchiali. Condivido la non obbligarietà di redigere il DVR, non condivido l'esclusione del DUVRI che comunque andrebbe sempre redatto in presenza di imprese esterne, anche in assenza di portieri, giardinieri etc. in quanto l'Amministratore comunque come committente ha degli obblghi verso i lavoratori delle imprese appaltatrici. Si tenga presente il committente (persona singola proprietario di un immobbiloe) che commissiona una ristrutturazione che prevede la redazione del P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento)ha l'obbligo di verificare le interferenze tra il personale e le lavorazioni delle imprese appaltatrici o sub appaltatrici. Poi ricordiamici che all'Amministratore incombe l'obbligo di controllare che il comportamento dei singoli condomini non porti ridchi aggiuntivi agli alri condomini, ad esempio utilizzo di bombole di gas nelle cantine al sotterraneo, l'accesso ai tetti per la posa di antenne o accesso ai locali motori dei servizi tecnologici (acsensori, cabine elettriche, locali caldaie) Per quanto sopra ritengo doveroso da parte dell'amministratore una valutazione dei rischi, e una informazione formazione verso i condomini specialmente per prevenire incendi o esplosioni. Comunque ricoediamoci che a breve sarà obbligatorio redigere il Fascicolo del Fabbricato in cui sarà opportuno inserire prassi di buona condotta cehe nei DVR sono riconosciuti come PRASSI DI SICUREZZA. Cordiali Saluti e complimenti per l'iniziativa- Bruno Quintorio (consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro) |
Rispondi Autore: Giulia Meozzi - likes: 0 | 22/06/2009 (15:53) |
SECONDO LE ANALISI DA ME SVOLTE NEL CORSO DEGLI ULTIMI MESI, LA CONSULTAZIONE DEGLI ARTICOLI A RIGUARDO, L'INTERPRETAZIONE DEL TESTO UNICO, GLI AGGIORNAMENTI PRESSO GLI ORDINI E IL CONFRONTO CON I TECNICI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA HO CONCLUSO CHE IL D.U.V.R.I. DEVE ESSERE REDATTO ANCHE IN ASSENZA DI PORTIERI DIPENDENTI. L’AMMINISTRATORE SECONDO IL CODICE CIVILE ART. 2043 PER NEMINEM LAEDERE DEVE SALVAGUARDARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEGLI ABITANTI DEL CONDOMINIO, INOLTRE, NEL MOMENTO IN CUI ASSUME L’INCARICO DIVENTA RESPONSABILE DEL FABBRICATO. IN SEGUITO ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI APPALTO L’AMMINISTRATORE VIENE AD ASSUMERE IL RUOLO DI COMMITTENTE. TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE O, COMUNQUE, IL SOGGETTO CHE, SECONDO IL TIPO E L’ASSETTO DELL’ORGANIZZAZIONE NEL CUI AMBITO IL LAVORATORE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITA’, HA LA RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE STESSA IN QUANTO ESERCITA POTERI DECISIONALI E DI SPESA. IN SEGUITO A QUESTA DEFINIZIONE ASSUME TITOLIO DI “DATORE DI LAVORO” (DEFINIZIONE ART.2 D.LGS.81/08). SE AMMETTIAMO LA RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE SECONDO TALI DEFINIZIONI L’ART. 26 DEL T.U. 81/08 OBBLIGA IL COMMITTENTE A REDIGERE IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE. CITO A RIGUARDO ANCHE L’ARTICOLO DELL’ING. PORRECA QUANDO ELENCA I RISCHI INTERFERENZIALI SECONDO LA n. 3 del 5/3/2008: AL SECONDO PUNTO SI DEFINISCONO INTERFERENZIALI I RISCHI IMMESSI NEL LUOGO DI LAVORO DEL COMMITTENTE DALLE LAVORAZIONI DELL’APPALTATORE. UNA ULTERIORE RIFLESSIONE DEVE ESSERE FATTA PER QUANTO RIGUARDA L’APPROCCIO GENERALE DEL DECRETO ALLA SICUREZZA. SE IL DECRETO SI PONE COME OBIETTIVO LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUI POSTI DI LAVORO NON PUO’ IN NESSUN CASO ESCLUDERE QUELLA CATEGORIA DI LAVORATORI CHE, PER LA NATURA DELLE LAVORAZIONI SVOLTE, DEVONO OPERARE IN LUOGHI DI LAVORO ESTRANEI ALLA SEDE OPERATIVA AZIENDALE. I LAVORATORI MANUTENTORI INFATTI SVOLGONO LA PROPRIA OPERA PER QUASI TUTTA LA DURATA DELL’ORARIO DI LAVORO IN AMBIENTI ESTERNI DAI QUALI HANNO IL DIRITTO DI ESSERE TUTELATI. (NON SOLO PER LA NATURA STESSA DEL LUOGO DI LAVORO – SICUREZZA DELLE TERRAZZE, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, PRESENZA ESTINTORI ETC.. – MA ANCHE NELL’INCONTRO OCCASIONALE CON ALTRI LAVORATORI CHE SVOLGONO LAVORAZIONI PIU’ O MENO NOCIVE – ES. DISINFESTAZIONE GIARDINI CONDOMINIALI). MI SEMBRA ASSURDO PENSARE CHE UNA DITTA DI MANUTENZIONE DOPO AVER ESEGUITO INFORMAZIONE, FORMAZIONE, DOTAZIONE DPI, FORMAZIONE ANTINCENDIO ETC SUI PROPRI DIPENDENTI DEBBA PERMETTERE IL LORO INSERIMENTO IN UN AMBIENTE TOTALMENTE PRIVO DI ATTREZZATURE E SISTEMI DI SICUREZZA. LA SIMILITUDINE DEL DUVRI CON IL PSC NE OFFRE UN ULTERIORE PROVA. MI PERMETTO DI CONCLUDERE CON UNA PROVOCAZIONE: SE L’ANTENNISTA , UN SUO APPRENDISTA, O ANCHE UN DIPENDENTE DI UNA IMPRESA DI PULIZIE NELLO SVOLGIMENTO DEL PROPRIO LAVORO CADE DA UN TERRAZZO PRIVO RINGHIERE E DI SEGNALETICA IDONEA DI AVVERTIMENTO… LA RESPONSABILITA’ E’ SOLO DEL SUO DATORE DI LAVORO CHE NON L’HA ADEGUATAMENTE INFORMATO E FORMATO O ANCHE DEL COMMITTENTE CHE NON HA RESO I LUOGHI DI LAVORO IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI QUELLA LAVORAZIONE?? IN BUONA FEDE NON PARLEREI DI SPECULAZIONE MA DI BUONA CONSULENZA VERSO I PROPRI CLIENTI. GRAZIE. ARCH. GIULIA MEOZZI |
Rispondi Autore: DIONISI - likes: 0 | 17/02/2010 (11:37) |
Alla luce del nuovo Testo Unico della Sicurezza artt. 26, 36, 37, a conferma di quanto già contenuto nella Circolare Min. Lavoro n.28/1997 Direttive applicative del Dlgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ”Individuazione datore di lavoro nei condomini. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'Amministratore condominiale pro-tempore” Si precisa quindi quanto segue: L’amministratore di Condominio, in quanto datore di lavoro e responsabile dei sistemi di sicurezza e prevenzione, ha obbligo di: - Corso di formazione 81/08 come datore di lavoro pari a 16 ore relativo al rischio specifico nei condomini secondo art. 10 81/08 - Predisporre adeguato piano di emergenza ed evacuazione - Redigere Documento di valutazione dei rischi se vi sono lavoratori dipendenti o se vi sono nello stabile dei rischi “alti” quali presenza di garage interrati, attività commerciali ad altà rumorosità o vibrazioni - Redigere Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze se vi sono ditte appaltatrici che operano per il condomino (pulizie, manutenzioni, ristrutturazioni) |
Rispondi Autore: vito elia - likes: 0 | 22/05/2013 (12:27:19) |
premesso che le citazioni di norme e articoli e le relative riflessioni sulla loro applicazione risultano utili al fine di valutare la necessità dei vari adempimenti a cui ottemperare, a mio avviso, sarebbe utile disporre anche di un sintetico prospetto di adempimenti con i relativi riferimenti alle norme e alle condizioni che li rendono necessari. |
Rispondi Autore: Piero Bozzoni - likes: 0 | 13/08/2018 (18:06:10) |
Secondo me, nell'Art.2 comma 1 lett. a sono compresi non solo i dipendenti, ma ritengo che ci siano comprese tutte le persone che all'interno del Condominio svolgono azione lavorativa, tipo il Sig. Bianchi dell'appartamento x che fa manutenzione del verde usando tagliaerba, o l'inquilino Verdi che è elettricista e a fine lavoro sostituisce le lampadine ecc... In questi termini secondo me l'Amministratore di Condominio diventa a tutti effetti Datore di lavoro son tutti gli obblighi degli arti 17 e 18. |