Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Quali obblighi per il datore di lavoro con compiti di RSPP?

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

18/03/2008

La risposta del Ministero del Lavoro ad un interpello: per i datori di lavoro con compiti di RSPP non sono obbligatori i corsi di aggiornamento. Le novità del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro: corsi di formazione da 16 a 48 ore.

Quali obblighi per il datore di lavoro con compiti di RSPP?

La risposta del Ministero del Lavoro ad un interpello: per i datori di lavoro con compiti di RSPP non sono obbligatori i corsi di aggiornamento. Le novità del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro: corsi di formazione da 16 a 48 ore.

Pubblicità

 
In data 3 marzo 2008 è arrivata la risposta della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ad un interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
L’interpello era stato fatto per conoscere -  nei casi in cui, ai sensi dell’art 10 del D.Lgs. n. 626/94, il datore di lavoro svolga direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi – se il datore “debba possedere i requisiti e le capacità professionali previsti dall’art. 8-bis del decreto legislativo in oggetto e seguire i relativi corsi”.
 
L’art. 8-bis della 626/94, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale, ma fa tuttavia salvo, con il comma 7, quanto previsto dall’art. 10 della stessa 626. L’art. 10 indica, infatti, che, qualora il datore di lavoro svolga personalmente i compiti del servizio di protezione e prevenzione dai rischi, deve darne preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e frequentare un corso di formazione in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che può anche essere promosso dalle associazioni dei datori di lavoro.
 
La risposta all’interpello conclude che "non è richiesto al datore di lavoro il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore né dell’attestato di frequenza al corso per RSPP previsto dall’art. 8-bis, ma solo l’attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997".
 

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----





Vediamo di ricapitolare gli obblighi del datore di lavoro che assume i compiti del RSPP.
Oltre a informare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve trasmettere all’organo di vigilanza competente:
- una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di RSPP;
- una dichiarazione attestante l'adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi (art. 4, D.Lgs. 626/94);
-  una relazione su andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni;
- l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di almeno 16 ore (l’art. 3 del D.M. 16/01/1997).
 
Ricordiamo che il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, se non ci saranno modifiche in merito, si occupa dello “Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi” nell’articolo 34.
Al comma 2 è indicato che il datore deve “frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente”.
 
Tiziano Menduto



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Super RSPP immagine like - likes: 0
18/03/2008 (08:28)
Come mai nessuna necessità di aggiornamento?

Interventi di aggiornamento sulla gestione aziendale? Siii.

Interventi di aggiornamento sul nuove tecniche di comunicazione? Siii.

Interventi di aggiornamento sul marketing? Siii.

...e sulla sicurezza? Noo.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Webinar “Le novità dell’Accordo 2025 sulla formazione in videoconferenza”

Formazione: cosa cambia per i coordinatori della sicurezza nei cantieri?

Decreto 15 luglio 2025: nuova proroga per il tecnico manutentore

L’evoluzione digitale, la formazione continua e le nuove competenze


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

28OTT

Mese europeo della sicurezza informatica: pensa prima di cliccare!

24OTT

Il fenomeno delle aggressioni nel trasporto pubblico locale

21OTT

Innovazione, ricerca e nuove strategie di prevenzione

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
31/10/2025: Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. - Sentenza n. 28516 del 06 novembre 2019 - Aggressione al ferroviere. La generica allegazione di un'aggressione non prevedibile per attività criminosa di terzi non può rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 2087 cod. civ.
31/10/2025: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 31665 del 02 agosto 2024 - Morte di due tecnici italiani in territorio libico durante un sequestro. Nessuna responsabilità della Società se manca la diligenza del manager delegato alla sicurezza.
30/10/2025: Bozza decreto-legge recante “Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali” – documento non definitivo – 28 ottobre 2025
29/10/2025: Direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione, del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RLS

Sentenza n. 38914: il RLS e la condanna in Cassazione


SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Apparecchiature a risonanza magnetica, tubo di quench e sicurezza


RISCHIO PSICOSOCIALE E STRESS

Il burnout nel mondo del lavoro: fattori di rischio e impatto sulla salute


DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, CULTURA

Cantieri: formare al rispetto, alle relazioni e alla valorizzazione di talenti


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità