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Scatta l’obbligo del tesserino

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori autonomi, imprese familiari

31/08/2007

Dal 1° settembre obbligatorio per tutte le imprese che operano in regime di appalto e subappalto. Un esempio.

Scatta l’obbligo del tesserino

Dal 1° settembre obbligatorio per tutte le imprese che operano in regime di appalto e subappalto. Un esempio.

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Dal 1° settembre 2007, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i lavoratori occupati dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovranno essere muniti di un apposito tesserino di riconoscimento. Per i lavoratori vi è inoltre l’obbligo di esporre tale tessera.

 
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Lo prevede l’art.6 della Legge 123/2007, tra le misure di tutela della sicurezza dei lavoratori e di contrasto al lavoro nero.
La disposizione riguarda le aziende di qualsiasi settore, non solo quindi di quello edilizio come prevedeva invece la
Legge di conversione del Decreto Bersani (Legge n. 248 del 4 agosto 2006).

L’obbligo della tessera di riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di munire i lavoratori del tesserino mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Per il computo delle unità lavorative si deve tenere conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena osserva tuttavia che “l'utilizzazione del tesserino è, da un punto di vista pratico, preferibile anche nelle piccole imprese in quanto il registro va aggiornato quotidianamente e se ne deve tenere uno per ciascun luogo di lavoro.”

La Legge 123/2007 non ha stabilito alcun modello di tesserino, ma ha disposto solo che esso debba contenere la fotografia e le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
 
A titolo di esempio riportiamo la tipologia di modello suggerita dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena che contiene gli elementi essenziali richiesti dalla norma.

Sanzioni severe sono previste per datori di lavoro e lavoratori che non rispettano questi obblighi.
Per il datore di lavoro che non munisce i lavoratori di tesserino (o, nel caso di meno di 10 dipendenti, che non tiene l’apposito registro) è prevista una sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena ha ricordato che il tesserino di riconoscimento non è in alcun modo sostitutivo di altri documenti che obbligatoriamente debbono essere sul posto di lavoro (libro matricola, libro paga, ecc.).


 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: giarnieri silvano immagine like - likes: 0
19/02/2015 (17:03:00)
Ho lavorato diversi anni, ora sono in pensione,
col badge appuntato alla divisa di lavoro. Ero
quasi fiero di averlo. I dipendenti di oggi sono
di una maleducazione sconfinata e fanno della
mancanza di badge una loro vittoria.
Rispondi Autore: londi simonetta immagine like - likes: 0
07/03/2016 (11:21:14)
Avrei bisogno di una risposta ad un quesito per me molto importante: vi è l'obbligo di legge di esporre il cartellino di riconoscimento anche per i lavoratori della grande distribuzione (supermercati, centri commerciali ecc)?
grazie!

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