Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Un’analisi critica delle tabelle delle nuove malattie professionali

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

07/10/2009

Disponibili on line alcuni interventi dedicati agli aspetti innovativi, propositivi e problematici delle nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. Le novità e le difficoltà applicative.

Un’analisi critica delle tabelle delle nuove malattie professionali

Disponibili on line alcuni interventi dedicati agli aspetti innovativi, propositivi e problematici delle nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. Le novità e le difficoltà applicative.

google_ad_client
 
Come già segnalato e commentato da PuntoSicuro, l’anno passato è stato promulgato il Decreto del 9 aprile 2008 che contiene le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.
In particolare l’aggiornamento delle tabelle è il risultato dei lavori svolti dalla Commissione Scientifica prevista dall’art. 10 del D. Lgs. 38/2000 (istituita con Decreto del Ministro del Lavoro il 23 marzo 2001) per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie.
 
 
 ---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----



Sul tema delle nuove tabelle delle malattie professionali si sofferma il numero di Luglio/Settembre 2008 (reso disponibile on-line recentemente) del Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia che a queste tabelle dedica uno specifico capitolo: “La nuova tabella delle malattie professionali: le posizioni dei diversi interlocutori”.
 
Nell’articolo “La nuova tabella delle malattie professionali: aspetti applicativi per la tutela del lavoratore”, scritto da Antonella Miccio (Inail), si indica che la nuova tabella emanata, “nel lodevole tentativo di trasferire sul piano normativo alcune evidenze clinico-epidemiologiche della medicina del lavoro non trascurando le indicazioni comunitarie per adeguare il sistema di tutela italiano a quello europeo, non ha però completamente raggiunto due obiettivi fondamentali”. In primis quello di “contenere indicazioni tabellari chiare e facilmente interpretabili e fruibili, in secondo luogo di trovare la sua legittimità in termini di compatibilità e coerenza con i principi assicurativi cui necessariamente l’Istituto Assicuratore deve far riferimento”.
 
L’autore ricorda che le “nuove tabelle prevedono 85 voci per l’industria (erano prima 58) e 24 per l’agricoltura (in precedenza 27) essendo stati esclusi in agricoltura alcuni agenti chimici per i quali vige ormai da tempo espresso divieto di utilizzo”.
In particolare è rilevante la novità che “per ciascuna voce di tabella è stata inserita l’indicazione nosologica delle malattie correlate ai diversi agenti” con l’indicazione puntuale del numero di codifica internazionale ICD-10.
L’indicazione nosologica - dovuta alla “maggior consapevolezza, per certi particolari quadri morbosi, nell’individuazione del nesso causale con un agente lavorativo” e alle maggiori conoscenze della medicina del lavoro – potrà ad esempio “facilitare la certificazione di tecnopatie all’Inail anche da parte di quegli operatori sanitari meno addentro alla specifica tematica”, come i medici di famiglia, ma presenta alcuni aspetti negativi.
Ad esempio “il riferimento dettagliato ad una specifica forma morbosa esclude dalla tutela, come malattia tabellata, tutte le patologie non espressamente elencate e determina così una discrepanza di trattamento nei confronti di lavoratori che, ancorché esposti al medesimo rischio tabellato, hanno contratto patologie non indicate in tabella e su cui grava l’onere della prova”.
Nelle nuove tabelle sono state “introdotte le malattie muscolo-scheletriche da sovraccarico biomeccanico a seguito di movimenti ripetuti o posture incongrue dell’arto superiore e del ginocchio (quest’ultima non presente nella tabella dell’agricoltura) e l’ernia discale lombare da vibrazioni trasmesse al corpo intero e da movimentazione manuale di carichi”.
Inoltre tra “i diversi quadri inseriti hanno trovato collocazione numerose forme neoplastiche con l’indicazione dell’organo bersaglio” (sono presenti 19 voci nella tabella dell’industria e 2 voci della tabella della agricoltura): tuttavia “ad un più attento esame dell’elenco la genericità terminologica delle “malattie neoplastiche” del DPR 336/1994 non appare del tutto superata nel nuovo Decreto”.
 
Nell’intervento di Saverio Potenza “Le nuove tabelle delle malattie professionali: risvolti propositivi e criticismi medico legali per gli Enti di Patrocinio, Parti Sociali, Lavoratori” viene svolta un’analisi critica delle nuove tabelle delle malattie professionali dell’industria e dell’agricoltura mettendone in luce sia gli aspetti propositivi che gli eventuali criticismi e “problematicità operative che la normativa attuale comporta in ambito medico legale”.
Intanto si ricorda che l’obiettivo della Commissione Scientifica “era quello di aggiornare le tabelle in base al progresso delle conoscenze scientifiche e, nel contempo, di adeguare le stesse al quadro normativo nazionale europeo”.
Infatti “la Commissione Europea con la Raccomandazione del 19 settembre 2003 aveva imposto la trattazione uniforme delle malattie professionali nei vari Stati membri e che la revisione tabellare fosse finalizzata all’inserimento dei mutamenti provocati dal progresso delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie produttive, al fine di inglobare i nuovi rischi e i nuovi agenti patogeni”.
Riguardo alla novità e ai criticismi dell’indicazione nosologica (relativa cioè alla classificazione della malattia) - già affrontata nel precedente intervento - l’autore indica che “a parziale garanzia dei diritti del lavoratore, è stata introdotta per moltissime lavorazioni anche la voce aperta aggiuntiva: “altre malattie causate dall’esposizione professionale di” con ICD-10 da specificare per la malattia che si intende denunciare.
Si tratta dunque di un gruppo di malattie “la cui correlazione causale con la specifica lavorazione non è acclarata come per le altre specificate”.
Se l’introduzione di tale voce “indubbiamente non permette di far ricadere automaticamente tra le malattie tabellate anche quelle per le quali attualmente non vi è un nesso causale scientificamente certo”, peraltro “consentirà di inglobare, almeno nel futuro, quelle per le quali la ricerca ed il progresso scientifico potranno rapidamente dimostrarne una riconducibilità con la lavorazione”.
Tuttavia si ricorda che allo stato attuale “per le ‘altre malattie’ non specificate, l’onere della prova ricade comunque sul lavoratore”.
Un altro elemento innovativo delle nuove tabelle “è quello di aver operato una diversificazione del periodo massimo di indennizzabilità (PMI) dalla cessazione della lavorazione per le diverse entità morbose ricomprese nella singola voce”.
 
L’intervento, che si sofferma anche sui problemi dell’introduzione nella tabella di limiti temporali e di soglie di esposizione al rischio, conclude affermando che le nuove tabelle delle malattie professionali “benché caratterizzate da alcuni aspetti pregevoli come delineati, destano tuttavia perplessità sulla loro efficacia applicativa per le difficoltà operative che comportano e per i criticismi descritti, con inevitabili ripercussioni nell’attività medico legale di patrocinio e nelle aule di Tribunale”.
Infatti “si tratta comunque di una disciplina basata su criteri complessi e connotata anche da limiti teorici, dettati da incertezze e difficoltà metodologiche, ma anche da limiti pratici legati alle concrete difficoltà operative nella raccolta dei dati, nella ricostruzione delle circostanze ed eventi e nella identificazione dell’etiologia, nel cui labirinto medici giudicanti possono trovare difficoltà ad orientarsi e a volte anche in palese contrasto con le direttive giurisprudenziali e con i fondamenti della medicina legale, potendosi riscontrare di fatto difformità di interpretazione delle problematiche medico legali”.
 
 
“La nuova tabella delle malattie professionali: aspetti applicativi per la tutela del lavoratore”, di A. Miccio (INAIL, Sovrintendenza Medica Generale) in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXX n°3, luglio-settembre 2008 (formato PDF, 50 kB).
 
 
“Le nuove tabelle delle malattie professionali: risvolti propositivi e criticismi medico legali per gli Enti di Patrocinio, Parti Sociali, Lavoratori”, di S.Potenza (Medicina legale - Università degli studi di Roma “Tor Vergata”) in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Volume XXX n°3, luglio-settembre 2008 (formato PDF, 72 kB).
 
  
Tiziano Menduto
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Michael Gavazzo immagine like - likes: 0
06/09/2013 (11:11:49)
Buongiorno,

a chi rivolgersi per inoltrare denunce di omissioni, a mio avviso, atte a omettere gravi carenze aziendali che portano conseguenze sulla salute dei lavoratori nel lungo periodo?
(come è già successo e accade attualmente passando per queste omissioni come un azienda in regola)

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

L’amianto, le malattie asbesto correlate e i nuovi dati statistici

La sicurezza e la differenza di comportamento visivo tra mancini e destrorsi

La prevenzione delle malattie infettive trasmesse per via ematica

Il burnout nel mondo del lavoro: fattori di rischio e impatto sulla salute


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

28OTT

Mese europeo della sicurezza informatica: pensa prima di cliccare!

24OTT

Il fenomeno delle aggressioni nel trasporto pubblico locale

21OTT

Innovazione, ricerca e nuove strategie di prevenzione

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
31/10/2025: Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav. - Sentenza n. 28516 del 06 novembre 2019 - Aggressione al ferroviere. La generica allegazione di un'aggressione non prevedibile per attività criminosa di terzi non può rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 2087 cod. civ.
31/10/2025: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 31665 del 02 agosto 2024 - Morte di due tecnici italiani in territorio libico durante un sequestro. Nessuna responsabilità della Società se manca la diligenza del manager delegato alla sicurezza.
30/10/2025: Bozza decreto-legge recante “Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali” – documento non definitivo – 28 ottobre 2025
29/10/2025: Direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione, del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RLS

Sentenza n. 38914: il RLS e la condanna in Cassazione


SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Apparecchiature a risonanza magnetica, tubo di quench e sicurezza


RISCHIO PSICOSOCIALE E STRESS

Il burnout nel mondo del lavoro: fattori di rischio e impatto sulla salute


DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, CULTURA

Cantieri: formare al rispetto, alle relazioni e alla valorizzazione di talenti


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità