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Sull’applicazione del D.Lgs. 758/94 per violazioni della sicurezza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Vigilanza e controllo

20/07/2009

Cassazione: la ritardata comunicazione dell’adempimento alle prescrizioni dell’organo di vigilanza non fa decadere la possibilità di ottenere la estinzione del reato mediante la definizione amministrativa ex d. lgs. n. 758/1994. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
 
 
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Ancora una sentenza sulla applicazione del D.Lgs. 19/12/1994 n. 758 contenente “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” e sulla estinzione in sede amministrativa delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. Con la stessa, in particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito che una ritardata comunicazione da parte del contravventore di aver adempiuto alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro impartite dall’organo di vigilanza non fa assolutamente decadere la possibilità da parte dello stesso contravventore  di ottenere la estinzione in sede amministrativa del reato prevista dall’art. 24 dello stesso D. Lgs. n. 758/1994, ragione per cui la stessa Corte suprema ha annullata una sentenza emessa dal Tribunale in senso contrario ed ha rinviato gli atti allo stesso Tribunale di origine per un nuovo giudizio. La ritardata comunicazione dell’adempimento, infatti, non può avere secondo la Corte di Cassazione lo stesso effetto di un ritardato adempimento ad una prescrizione di cui all’art. 20 del citato D. Lgs. n. 758/1994. Una diversa interpretazione comporterebbe, secondo la Corte di Cassazione, la presenza di un potere da parte dell’organo di vigilanza di imporre al contravventore un obbligo che non avrebbe una base in una disposizione avente forza di legge in contrasto con la riserva relativa di legge prevista dall’articolo 23 della Costituzione.
 
Con la sentenza in esame  il Tribunale aveva dichiarato il proprietario di un apparecchio di sollevamento colpevole del reato di cui all’art. 194 del D. P. R. 27/4/1955 n. 547, contenente le norme generali di prevenzione degli infortuni, per avere omesso di denunciare la messa in servizio dell’apparecchio medesimo e per non avere consentito quindi la effettuazione della verifica di funzionamento dello stesso. Al contravventore era stata impedito di fruire della oblazione prevista dal D. Lgs. n. 758/1994  in quanto, pur avendo effettuata la denuncia all’ufficio dell’ISPESL competente, aveva omesso di darne comunicazione all’organo di vigilanza.
 
L'imputato, rilevando una mancanza od una manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato, ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione che lo ha ritenuto fondato. Secondo la Suprema Corte, infatti, “in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa, ai sensi del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 24, costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale. Il giudice quindi non può pervenire ad una pronuncia nel merito se preventivamente non abbia accertato che vi è la prova della effettiva notificazione delle prescrizioni imposte al contravventore dall'organo di vigilanza, dell'accertamento da parte dell'organo di vigilanza del mancato adempimento di tali prescrizioni e della mancata eliminazione delle violazioni nel termine e secondo le modalità indicate, nonché del mancato pagamento della eventuale sanzione amministrativa”. “Nel caso di specie” ha proseguito la Sez. III, “il giudice ha ritenuto che non si fosse verificata la causa di estinzione del reato ed ha quindi dichiarato l'imputato colpevole non perché abbia accertato che lo stesso non avesse adempiuto alle prescrizioni o non avesse pagato la sanzione amministrativa, bensì unicamente perché il medesimo aveva comunicato con ritardo alla AUSL l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impostegli”.
 
L’art. 21 del D. Lgs. n. 758/1994, ha ricordato quindi la Sez. III,  stabilisce che deve essere l'organo di vigilanza a verificare, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza, se la violazione è stata eliminata, e non prevede invece che sia il contravventore a dovere comunicare all'organo di vigilanza o ad altro ente l'avvenuto adempimento delle prescrizioni, e tanto meno prevede che alla mancanza di tale comunicazione consegua addirittura la perdita del diritto di ottenere l'estinzione del reato in via amministrativa, anche qualora le prescrizioni siano state adempiute nel termine. Né potrebbe pensarsi, secondo la Corte di Cassazione, che tale onere di comunicazione dell'avvenuto adempimento possa costituire l'oggetto di una delle prescrizioni che l'organo di vigilanza può impartire a norma dell’art. 20 del D. Lgs. n. 758/1994. “È infatti evidente”, prosegue la Corte, “come del resto risulta anche dal successivo articolo 21, comma 1, che le prescrizioni di cui all'articolo 20 riguardano esclusivamente gli adempimenti diretti ad eliminare le conseguenze delle violazioni alle norme antinfortunistiche, a ricreare una situazione di conformità a tali disposizioni, ed a far cessare l'eventuale situazione di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, e non già adempimenti di tipo diverso, come quello imposto nella specie”.
 
In ogni caso”, ha proseguito la Suprema Corte, “è comunque evidente che il ritardato adempimento di queste ulteriori prescrizioni, non può avere lo stesso effetto del ritardato adempimento delle vere e proprie prescrizioni di cui al cit. articolo 20” ed ha affermato che “una diversa interpretazione, del resto, comporterebbe la sussistenza di un potere dell'organo di vigilanza di imporre al contravventore una prestazione personale che non avrebbe una base in una disposizione avente forza di legge, in contrasto con la riserva relativa di legge prevista dall'articolo 23 Cost”.
 
Il giudice, quindi,” ha concluso la Suprema Corte, “non poteva ritenere l'imputato decaduto dalla possibilità di ottenere l'estinzione del reato mediante la regolarizzazione in via amministrativa soltanto perché lo stesso non aveva dato comunicazione (anzi aveva dato comunicazione con ritardo) alla AUSL dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni”.


 


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