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La Cassazione sulla delega alle figure intermedie in azienda

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Approfondimento

16/11/2009

Non uniformemente concorde la Cassazione sulla responsabilità delle figure intermedie. La distribuzione delle competenze in azienda non coincide con quella delle responsabilità che devono essere invece oggetto di specifiche deleghe. A cura di G. Porreca.

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Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 9055 del 27 febbraio 2009 (u. p. 4/2/2009) -  Pres. Rizzo – Est. D’Isa – P.M. Febbraro - Ric. D. F. C. e D. F. G. 

Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).

Se si ricollegano le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Cassazione in questa sentenza con quelle contenute in altre recenti sentenze emanate dalla stessa Corte e sullo stesso argomento si riscontra una posizione non uniformemente concorde della suprema Corte in merito alla individuazione delle responsabilità, per quanto riguarda l’applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori, di quelle figure che nelle aziende vengono definite intermedie, quali i dirigenti, ai quali spettano poteri di coordinamento e di organizzazione in uno specifico settore operativo o in tutte le branche dell’attività aziendale, o i preposti ai quali competono poteri di controllo. E’ discusso in particolare se il trasferimento delle responsabilità dal datore di lavoro a tali figure intermedie debba intendersi automatica e legata  alla attribuzione delle singole competenze nell’ambito della organizzazione dell’azienda o abbisognino di una certa e specifica delega da parte del datore di lavoro. Dalla lettura di questa sentenza in particolare discende che lo scalettamento e la distribuzione delle competenze in azienda non coincide con la distribuzione delle responsabilità le quali devono invece derivare da apposite e specifiche deleghe da assegnare al momento del conferimento degli incarichi.



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Il fatto e la condanna.  L'incidente di cui alla sentenza in esame aveva visto come vittima un sedicenne il quale, entrato assieme ad altri amici in un campo di calcetto del centro polisportivo di un comune, ancora in fase di realizzazione, si era appeso alla traversa di una delle porte che non era stata infissa al suolo ed è stato colpito dalla stessa a seguito del suo ribaltamento. Le porte erano poggiate a terra nel campo ed i ragazzi verosimilmente le avevano poste in posizione verticale, sicché la causa del sinistro era stata individuata in una mancata sorveglianza del campo sportivo nel quale i giovani potevano accedere senza alcun controllo per giocare a calcio.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ha emesso una sentenza di condanna, successivamente confermata dalla Corte di Appello, nei confronti del titolare e legale rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori nonché del responsabile di cantiere della ditta medesima in ordine al delitto di lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche ai danni del ragazzo. Il giudice di primo grado, conformemente alla contestazione elevata dal P. M., aveva ritenuto gli imputati responsabili della mancata sorveglianza e della inidonea collocazione delle porte essendo stato accertato in dibattimento che, al momento dell'incidente, il cantiere era ancora in atto, i lavori non erano ancora ultimati, mancando ancora l'attività di assestamento del terreno, il suo definitivo livellamento ed il compimento di altri lavori accessori, e che quindi non era ancora avvenuta la riconsegna del cantiere al comune da parte della ditta appaltatrice.

I ricorsi
. Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso prima alla Corte di Appello, che ha confermata la loro condanna, e quindi successivamente alla Corte di Cassazione chiedendo alla stessa l’annullamento delle sentenze. Gli stessi non riconoscevano la loro posizione di garanzia che ritenevano invece transitata in capo ai rappresentanti legali del comune e sostenevano di non avere più la disponibilità del cantiere essendo i lavori stati già ultimati da tempo, tant'è che era stata redatta la contabilità finale ed era stata emessa la regolare fattura, così come del resto anche confermato in sede di dibattimento dal direttore nominato dal comune nelle sue dichiarazioni testimoniali. Sostenevano ancora gli imputati che le porte e le reti erano state acquistate dalla ditta appaltatrice per conto del comune ma che alla stessa non era stato mai commissionato né il montaggio né l'installazione al suolo, montaggio che invece era stato fatto a cura di un operaio del comune su richiesta del direttore dei lavori. Il responsabile legale della ditta, altresì, essendo stata contestata dal giudice una mancata sorveglianza del cantiere, poneva in evidenza che della stessa sorveglianza era stato incaricato il direttore tecnico del cantiere il quale, anche se non gli erano stati riconosciuti i requisiti professionali necessari, aveva di fatto svolto tale attività.

Motivi della decisione
. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di entrambi gli imputati e nel confermare la loro condanna ha fornito delle utili indicazioni in merito alla cennata distribuzione delle responsabilità nell’ambito della organizzazione di un’azienda per quanto riguarda l’applicazione delle misure di sicurezza e degli indirizzi sulla necessità o meno di ricorrere all’istituto della delega.

Intanto in premessa la suprema Corte ha tenuto a ribadire quanto più volte espresso in precedenti sentenze e cioè che la violazione di norme generali riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro sono riferibili sia a coloro che frequentano il cantiere per ragioni di lavoro che agli estranei che si sono venuti a trovare all'interno del cantiere stesso. La Corte di Cassazione ha quindi precisato, in merito alla mancata sorveglianza del cantiere, ritenuta essenziale ed importante ai fini della dinamica dell’accaduto, e con riferimento alla affermazione fatta da parte del datore di lavoro di avere affidato tale incarico al direttore tecnico di cantiere, che l’incarico stesso non aveva fatto comunque venir meno la responsabilità del datore di lavoro in ordine all'obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro in assenza di specifica delega in materia.

Nella materia infortunistica,” prosegue la Corte di Cassazione, “perché possa prodursi l'effetto del trasferimento dell'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo dell'impresa (siano essi responsabili di settore o capireparto) è necessaria una delega di funzioni da parte dell'imprenditore o del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti certo l'affidamento dell'incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato, nella consapevolezza dell'obbligo di cui viene a gravarsi; quello cioè di osservare e fare rispettare la normativa di sicurezza.”.

Se, dunque, è possibile”, sostiene ancora la Corte, “che l'imprenditore possa delegare ad altri gli obblighi attinenti alla tutela delle condizioni di sicurezza del lavoro su di lui incombenti per legge, in quanto principale destinatario della normativa antinfortunistica, qualora sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla sua qualità per la complessità ed ampiezza dell'impresa per la pluralità di settori produttivi di cui si compone o per altre ragioni, tuttavia il cennato obbligo di garanzia può ritenersi validamente trasferito purché vi sia stata una specifica delega, e ciò per l'ovvia esigenza di evitare indebite esenzioni, da un lato, e, d'altro, compiacenti sostituzioni di responsabilità”.

Sul presupposto che” continua la Sez. IV, “l'individuazione dei destinatari dell'obbligo di prevenzione” sostiene ancora la Sez. IV, “deve avvenire in relazione all'organizzazione dell'impresa e alla ripartizione delle incombenze, siccome attuata in concreto tra i vari soggetti chiamati a collaborare con l'imprenditore e ad assicurare in sua vece l'onere di tutela delle condizioni di lavoro, non può quest'ultimo essere esentato da colpa per qualsiasi evenienza infortunistica conseguente all'inosservanza dell'obbligo di garanzia suo proprio, quando non vi sia stato un trasferimento di competenza in materia antinfortunistica attraverso un atto di delega e ciò in attuazione del principio della divisione dei compiti e delle connesse diversificate responsabilità personali”.

Donde”, conclude la suprema Corte, “ la necessità di una delega certa e specifica da parte dell'imprenditore, che valga a sollevarlo dall'obbligo di prevenzione, altrimenti su di lui gravante”.


Corte di Cassazione - Sezione IV - Sentenza n. 9055 del 27 febbraio 2009 (u. p. 4/2/2009) -  Pres. Rizzo – Est. D’Isa – P.M. Febbraro - Ric. D. F. C. e D. F. G. - Non uniformemente concorde la cassazione sulla responsabilità delle figure intermedie. la distribuzione delle competenze in azienda non coincide con quella delle responsabilità che devono essere invece oggetto di specifiche deleghe.
 



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