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Una proposta per la qualificazione del formatore alla sicurezza

Le proposte presentate in Senato dalla Consulta CIIP sui criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. Formatori qualificati e formati, i requisiti, l’elenco dei formatori, le aree didattiche e le sanzioni.

 
Brescia, 21 Giu – Sul sito di AiFOS, Associazione Italiana dei Formatori della Sicurezza sul Lavoro, è stato recentemente pubblicato un documento relativo all’audizione in Senato della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) sul tema della qualificazione dei formatori alla sicurezza. Qualificazione dei formatori prevista dall'art. 6, c. 1, lett. m-bis del Decreto legislativo 81/2008, che assegna il compito di elaborarne i criteri alla C ommissione Consultiva permanente.
 
Nell’audizione la Consulta ha presentato dettagliate proposte per definire la figura qualificata del formatore alla sicurezza
 
- il resoconto del Senato sulla audizione della CIIP in sede di Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»;
- la memoria presentata dalla CIIP quale contributo in sede di audizione.
 
Durante l’audizione la Consulta ha richiamato sinteticamente il quadro normativo vigente ricordando che la normativa definisce compiutamente il concetto di " formazione", “senza però specificare i requisiti professionali che devono possedere coloro che svolgono tale attività. La definizione di questi requisiti è infatti demandata alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro”.
Riguardo ai lavori della Commissione consultiva “quand'anche i criteri di qualificazione dei formatori della sicurezza fossero stati già definiti, sarebbe comunque sempre necessario un intervento legislativo per istituire un sistema di assistenza e controllo che garantisca concretamente l'applicazione e il rispetto di tali criteri, a beneficio degli operatori e delle imprese”. Infatti, come riportato nel resoconto, “la mancanza di una normativa specifica ha infatti creato una situazione di grande incertezza, favorendo un mercato parallelo delle consulenze e degli attestati di sedicenti formatori della sicurezza, privi delle necessarie qualifiche e che danneggiano le aziende che si affidano a loro.  Vi è inoltre l'imminente scadenza del termine per i criteri di aggiornamento professionale dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione ( RSPP) e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)”.
 
Successivamente sono state illustrate una serie di proposte per contribuire alla definizione:
- delle figure di formatori che operano nell’ambito della sicurezza e salute sul lavoro;
- dei criteri per la loro qualificazione.
Riportiamo, in modo sintetico, alcune delle proposte presentate.


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Differenziare i formatori tra qualificati e formati
Dopo aver affrontato gli importanti obblighi di effettività della formazione e il rischio di “una formazione svolta da soggetti, spesso improvvisati, senza capacità ‘formative’, si indica l’opportunità di distinguere tra formatori qualificati (che svolgono attività formativa in via prevalente o esclusiva) e operatori formati (che esercitano altre mansioni ma erogano comunque formazione ad altre persone).
Infatti con il termine “formatore alla salute e sicurezza sul lavoro” è possibile individuare diverse figure con “diversa competenza professionale (titoli ed esperienza) per le diverse esigenze di formazione presenti nelle aziende e, spesso, nelle loro diverse unità produttive”.
Posto che la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro deve essere garantita su tutti i fattori di rischio e a ciascun lavoratore esposto (compresi i lavoratori equiparati),  il documento “propone l’opportunità di prevedere/professionalizzare più figure di formatore alla salute e sicurezza sul lavoro:
-formatori qualificati (senior e junior) che erogano l’attività di formazione in termini continui (eventualmente accanto a quella di progettazione);
-collaboratori formati alla prevenzione (aziendali e interaziendali), figura da individuare e sostenere con convinzione per l’indispensabilità soprattutto nelle micro e piccole aziende, quali lo stesso Datore di Lavoro, i Dirigenti e/o i Preposti, RSPP e ASPP, Medico competente, altre figure professionali (es. esperto qualificato sui rischi fisici, esperto di schede dati sicurezza sui rischi chimici, ecc.), nonché installatori, manutentori, progettisti”.
 
Ilformatore Senior è la figura principale del formatore, che deve “possedere titoli atti al fine di essere qualificato, cosi come previsto dal D.Lgs. 81/2008”. E il formatore Junior “(da non confondere con il i tutor!) Si tratta della figura di coloro che - non possedendo ancora i requisiti del formatore qualificato - devono seguire un percorso formativo. In generale sono coloro (compresi i giovani) che vogliono svolgere il ruolo di formatore”.
Riguardo poi ai collaboratori formati alla sicurezza si possono prevedere due tipologie:
- “collaboratore formato (aziendale): sono i lavoratori dipendenti dell’azienda e con specifiche competenze, con una formazione specifica, che possono svolgere attività di docenza per i lavoratori del proprio reparto, settore, azienda;
-collaboratore formato (inter-aziendale): sono liberi professionisti e consulenti esterni, che hanno un contratto stipulato e valido con l’azienda, che consente e, a volte, impone loro di operare all’interno di una o più aziende dove già svolgono attività di consulenza (es. progettisti, installatori e manutentori)”.
 
Stabilire i requisiti obbligatori del formatore
Per ciascuna figura è possibile identificare una serie di requisiti di competenza, a seconda dell'area di specializzazione, basati su titoli di studio o su specifiche esperienze professionali e di docenza maturate.
Rimandiamo i nostri lettori al documento originale che contiene indicazioni in merito ai requisiti dei formatori qualificati e dei collaboratori formati.
Ad esempio per i formatori qualificati sono stati previsti “due sistemi di requisiti:
-pre-requisito obbligatorio: Diploma di scuola secondaria superiore di 2.o grado, per tutti i formatori qualificati;
-requisiti aggiuntivi obbligatori: previsti n. 5 criteri” (titoli, esperienza didattica, esperienza lavorativa, esperienza professionale RSPP/ASPP, operatore qualificato TSSL della P.A.) tra loro alternativi, “ovvero con possibilità di opzione tra gli stessi e differenziati in aree e validi solo nell’area disciplinare oggetto della docenza: (giuridico-normativa, politecnica, igienico-sanitaria, formativa-relazionalecomportamentale)”.
 
Introdurre un elenco dei "formatori qualificati" a rilevanza pubblica
Una volta definiti i requisiti specifici dei formatori si devono individuare forme per dare loro pubblica evidenza, come già previsto per  altre figure del sistema di prevenzione e protezione individuate dalle disposizioni vigenti, quali gli RSPP e gli ASPP, i medici competenti ecc.
In questo senso la CIIP ritiene che occorra identificare alcuni criteri sulla “identificazione” delle figure dei formatori qualificati, “senza entrare nell’ampio e articolato dibattito su validità e prospettive di ‘Albi professionali’ ed altre forme di registrazione di titoli e competenze professionali, che non sono oggetto di questo documento”.
In particolare è necessario che:
- “la normativa preveda specifici criteri di qualificazione dei formatori;
- la normativa preveda specifici criteri di qualificazione degli Enti formatori;
- la normativa preveda apposite forme di attestazione dei formatori qualificati”.
 La CIIP suggerisce di “valutare la possibilità di prevedere:
- obbligo dei soggetti formatori di trasmissione delle attestazioni di fine corso/percorso formativo all’ASL (come già oggi avviene per le attestazioni dei Corsi per RSPP e ASPP, anche da parte dei soggetti operanti ope-legis);
- un apposito elenco dei formatori qualificati, ad es. presso gli Assessorati delle Regioni, ovvero l’INAIL (come avviene gia oggi per i RLS) ovvero presso il Ministero del lavoro (come avviene gia oggi per i medici competenti)”.
 
Definire di aree didattiche ove possano operare solo formatori qualificati
Rimandiamo i lettori al documento con l’identificazione di 4 aree didattiche principali (il riferimento è alle prescrizioni vigenti per i Corsi “Modulo A” , “B” e “C” per RSPP) e l’indicazione sintetica dei contenuti.
 
Introdurre sanzioni anche a carico degli Enti di formazione
Insieme a quanto proposto si deve accompagnare un sistema premiale e di controllo che garantisca l'effettività dei requisiti e il loro rispetto. La “nuova normativa” dovrebbe definire i “vari soggetti pubblici cui assegnare compiti di assistenza, vigilanza e controllo, in grado di sorvegliare e controllare e di irrogare le eventuali sanzioni:
- controlli, anche a campione;
-  sanzioni amministrative: es. decadimento dall’elenco di cui sopra;
-  sanzioni penali nei casi più gravi: potrebbero essere di competenza delle ASL come per la violazione di tutti gli altri obblighi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/2008”.
Tra queste si possono prevedere:
- “sanzione penale (arresto o ammenda) per il datore di lavoro e il dirigente che si avvalgano di professionisti privi dei requisiti richiesti dalla legge;
- sanzioni per gli Enti formatori che non rispettino la normativa;
- la segnalazione da parte dell'organo di vigilanza al soggetto gestore dell’elenco e conseguente cancellazione del nominativo del formatore dall'apposito elenco per XX anni a partire da quando viene rilevata dall'organo di vigilanza l'effettuazione di una attività di formazione aziendale in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge;
- sanzioni per il formatore qualificato, che non rispetti la normativa”.
Questesanzioni “devono essere inserite nel testo della proposta di legge dato che il formatore qualificato e gli Enti formatori non sono al momento definiti e, quindi, non esistono a livello di sanzioni, e prima ancora di obblighi”.
 
 Il documento, che vi invitiamo a visionare, si conclude con una raccolta di importanti sentenze in materia dell'obbligo di formazione per la salute e sicurezza del lavoro.
 
 
 
 
 
 
 


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Rispondi Autore: Maurizio Di Cunzolo - likes: 0
21/06/2011 (13:13:38)
Non ci credo ma spero che si inizi a parlare seriamente di sanzioni anche a carico degli Enti di formazione. Sai quanti siti internet di vendita attestati cominceranno a cambiare strada...
Rispondi Autore: Antonella Di Dato - likes: 0
25/06/2011 (04:23:25)
Sperando sempre che non si qualifichino le solite società che si accaparrano tutto e poi i soggetti interni hanno il privilegio di esser chiamati formatori. E una attività particolare soprattutto quando si ha a che fare con adulti professionisti che poi espletano attività lavorativa basata sulla formazione ricevuta .
Non basta conoscere gli articoo di legge ma e' importante la applicazione corretta in realtà lavorative diversificate.
Il formatore deve vivere lesperienza i campo la applicazione effettiva di quanto insegnato . Non basta la tecnica formativa di coinvolgimento in aula x l'esercitazione ne la super laurea .
Il coinvolgimento si ottiene parlando della propria esperienza in cui si e applicato il principio normativo con i dubbi, le certezze, le modalità la fattibilita la concretezza.
Almeno questo emio parere personale tenuto conto che oggi come oggi tutto e' interpretabile e ognuno ha un proprio modo di leggere il sistema.

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