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Sicurezza degli impianti termici: le novita’

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

27/11/2006

Nuove Linee Guida della Regione Lombardia regolamentano le attività di accertamento, ispezione manutenzione ed esercizio degli impianti termici.

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La Giunta Regionale lombarda ha recentemente approvato le "Linee guida per l'esercizio, la manutenzione ed ispezione degli impianti termici del territorio regionale".

Le Linee Guida definiscono indirizzi e procedure che favoriscono l'armonizzazione su tutto il territorio regionale delle attività di ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici negli edifici da parte degli Enti locali competenti.

Questi i temi affrontati
1. Introduzione di definizioni specifiche e uniformi sul territorio regionale;
2. Regolamentazione delle modalità, frequenza e costo delle attività di ispezione da parte degli enti competenti;
3. Regolamentazione delle specifiche tecniche e dei requisiti della figura degli ispettori degli impianti tecnici;
4. Regolamentazione dell'attività di controllo e manutenzione da parte dei manutentori, e frequenza delle stesse;
5. Modalità di effettuazione della dichiarazione di avvenuta manutenzione;
6. Modalità di trasmissione telematica della dichiarazione di avvenuta manutenzione;
7. Regolamentazione della dotazione documentale degli impianti termici;
8. Regolamentazione dei requisiti e delle attività dei manutentori;
9. Declinazione delle responsabilità di avvenuta manutenzione;
10. Attività sanzionatoria;
11. Istituzione del catasto regionale informatizzato degli impianti termici.
La Direttiva n. 2002/91/CE, emanata nel dicembre 2002, ha l’obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 192/2005, in vigore dall’ 8 ottobre 2005, il quale, tra le altre cose, determina le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione. In virtù dell’art. 17 del D.lgs 192/05, c.d. "Clausola di cedevolezza", le disposizioni statali restano in vigore fintanto che le Regioni e Province Autonome non recepiscano autonomamente la direttiva stessa.

Ricordiamo che sono soggetti a controllo tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici presenti nel territorio regionale. Non sono considerati impianti termici quelli inseriti in cicli di processo, purché tale tipo di utilizzo sia prevalente.

Risultano pertanto esclusi gli impianti per la climatizzazione estiva; quelli costituiti da scalda acqua unifamiliari (anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW); impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scalda acqua supera i 15 kW.

Controllo e manutenzione degli impianti termici

Sia la precedente legislazione (DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/99) che la nuova (D.Lgs. 192/05 comma 1 Allegato "L"), prescrivono che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico debbano essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice o incaricata della manutenzione dell’impianto, o, per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente alle analoghe istruzioni disponibili a corredo dell’impianto.

In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli devono essere effettuati almeno una volta l'anno.

I controlli per gli impianti, comprensivi delle analisi di combustione e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione precedenti, e devono essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione prescritte dalle istruzioni, almeno:

ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;

annualmente per tutti gli altri impianti termici.

E importante sottolineare come “Tale frequenza è da ritenersi la minima sufficiente ai fini di garantire un adeguato controllo sul risparmio energetico. Rimangono salve le indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore o dal manutentore dell’impianto o dal costruttore dei componenti.”

Requisiti del manutentore

Il manutentore deve appartenere ad un’impresa iscritta alla CCIAA o all’Albo degli Artigiani, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, ed abilitata con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) (impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso) dell’art. 1 della stessa legge.

 

Fonte: AIB Notizie

 

 

 

 

 

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