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Proroga Sistri: modifica al Decreto e nuove guide

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

05/10/2010

Il Ministero dell’Ambiente proroga parte delle scadenze relative al SISTRI. Disponibili il Decreto, la nota esplicativa del Ministero, il manuale operativo aggiornato e alcune nuove guide utente.

 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il quarto decreto SISTRI che modifica il Decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.
 
Sostanzialmente il decreto:
“- conferma la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010;
- proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box agli aventi titolo;
- proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.”


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Per dare una informazione più completa ed aiutare le aziende ha comprendere le modifiche inserite, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato, a corredo del decreto ministeriale 28 settembre 2010, una nota esplicativa che chiarisce il quadro derivante dalle predette disposizioni:
 
"a) utilizzo dei dispositivi elettronici
Gli iscritti al SISTRI che, alla data di avvio dell’operatività dello stesso, fissata per il 1° ottobre
2010, sono in possesso dei dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi dispositivi a decorrere da tale data.
Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno “in carico” le informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre. Lo “scarico” di rifiuti caricati nel Registro di cui all’articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 nel periodo antecedente all’operatività del SISTRI potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro.
Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno “caricare” nel Registro cronologico i dati relativi a tutti i rifiuti “in giacenza” nel Registro di cui all’articolo 190.
Dal momento che non tutti gli iscritti sono, alla data del 1° ottobre, dotati dei dispositivi, fino al 30 novembre 2010 potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE. In tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al sistema, si applicherà quanto previsto all’articolo 6, comma 4, del DM 17 dicembre 2009 per i casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi.
Si sottolinea l’estrema rilevanza che l’utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di acquisire la dovuta padronanza nell’impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità
dovesse evidenziarsi a seguito dell’effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso.
 
b) soggetti iscritti al SISTRI che alla data del 1° ottobre 2010 non sono in possesso dei dispositivi elettronici
I soggetti iscritti al SISTRI ai quali, alla data del 1° ottobre 2010, non sono stati ancora consegnati i dispositivi, continuano a compilare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.
Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti utilizzeranno altresì i dispositivi medesimi secondo quanto sopra riportato. Si evidenzia l’estrema utilità dell’utilizzo immediato dei dispositivi, una volta che gli stessi siano disponibili, al fine di poter usufruire della possibilità di prendere dimestichezza con il nuovo sistema in questa prima fase di avvio dell’operatività.
 
c) regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2010
L’articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 consente ai soggetti tenuti ad aderire al SISTRI di usufruire di una fase di applicazione dello stesso, ora prorogata sino al 31 dicembre 2010, finalizzata alla verifica della piena funzionalità del SISTRI e anche ad acquisire la necessaria padronanza nell’utilizzo dei dispositivi medesimi.
Il medesimo articolo specifica infatti che, al fine di garantire che non vi sia soluzione di continuità per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti in tale fase di prima applicazione del SISTRI, i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del
formulario di cui alla citata normativa garantisce l’adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006.”
 
 
Sul sito del Ministero dell’Ambiente sono inoltre disponibili il “Manuale Operativo Sistri” e diverse guide utente, il tutto aggiornato al 30 settembre:
 
 
- Guida Utente Produttori (formato PDF, 3.28 MB).
 
- Guida Utente Trasportatori (formato PDF, 2.89 MB).
 
- Guida Utente Recuperatori-Smaltitori (formato PDF, 2.23 MB).
 
 
 
 
 


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