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Pronto soccorso in ambito ferroviario: il nuovo regolamento

Finalmente pubblicato il regolamento relativo al primo soccorso per le aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario. L’organizzazione del pronto soccorso, il pacchetto di medicazione e la formazione.

Come più volte segnalato da PuntoSicuro il decreto legislativo 81/2008 prevede, per una sua completa attuazione, numerosi rimandi a disposizioni, regolamenti e provvedimenti attuativi che tardano ad arrivare.
In relazione a questi ritardi che, malgrado la complessità della normativa, dopo quasi tre anni appaiono sempre meno giustificabili, segnaliamo che è stato pubblicato recentemente sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale n. 19 del 24 gennaio 2011 concernente il Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario di quanto disposto in tema di pronto soccorso aziendale dal Decreto Interministeriale n. 388 del 15 luglio 2003.
 
Il Decreto Interministeriale, che entrerà in vigore il prossimo 26 marzo, era previsto nell'articolo 45 (Primo Soccorso), comma 3 del Decreto legislativo 81/2008:
 
Articolo 45 – Primo Soccorso
(…)
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.
 
Il nuovo Regolamento definisce le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario.
Ricordiamo che il decreto 388/2003 fissa le regole del pronto soccorso aziendale: le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione.


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Riportiamo brevemente alcuni punti significativi del regolamento, che valgono anche per il “personale di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile in esercizio e vuoto”.
 
Riguardo all’organizzazione di pronto soccorso il datore di lavoro provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni per il primo soccorso.
Inoltre “i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati”.
 
In merito alle dotazioni per il primo soccorso il datore di lavoro deve dotare il personale o le squadre di personale del “pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 del decreto n. 388 del 2003 e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare la richiesta di pronto soccorso”.
Nel caso di “treni passeggeri in esercizio non completamente percorribili, il personale viaggiante deve poter comunicare con quello di macchina con un idoneo mezzo e tramite una procedura adatta ad attivare, in ogni caso, la richiesta di pronto soccorso”.
 
Infine qualche indicazione riguardo alla formazione.
 
Il datore di lavoro provvede, con cadenza triennale, alla formazione del personale  “al fine di fornire adeguate informazioni sulle procedure di richiesta di pronto soccorso, sulle tecniche di primo intervento sanitario e sull'uso dei presidi contenuti nel pacchetto di medicazione. La formazione ha altresì il fine di consentire l'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle nozioni di base utili per riconoscere i sintomi di una emergenza sanitaria e per attivare la richiesta di pronto soccorso. Il corso di formazione è organizzato in via preventiva rispetto all'impiego del predetto personale”.
 
Tale corso di formazione deve avere durata non inferiore a sei ore e deve essere “svolto da personale medico nonché, per le parti del programma relative alle procedure, da personale esperto dell'ambito ferroviario, secondo il programma indicato nell'allegato al regolamento.
Mentre per il personale di macchina e viaggiante il corso di formazione deve avere durata non inferiore a otto ore.
 
Nel decreto, a cui vi rimandiamo anche per le disposizioni transitorie e finali, è presente una allegato contente un programma del corso formativo di primo soccorso.
 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 24 gennaio 2011, n. 19 - Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 
Tiziano Menduto
 
 
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Rispondi Autore: Michele Citarella - likes: 0
05/02/2022 (21:44:48)
Quello che non mi è chiaro è questo:
il personale ferroviario che opera in luogo isolato, deve essere isolato sia sul DM 388/2003 sia sul DM 19/2011?
Oppure solo sul DM 19/2011 in quanto questo 19/2011 ingloba e comprende il 388/2003?
Qualcuno sa darmi delucidazioni?
Rispondi Autore: Michele Citarella - likes: 0
05/02/2022 (22:01:51)
Ovviamente volevo scrivere:
Il personale ferroviario che opera in luogo isolato, deve essere FORMATO sia sul DM 388/2003 sia sul DM 19/2011? Oppure solo sul DM 19/2011 in quanto questo DM 19/2011 ingloba e comprende il 388/2003?

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