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Lo sapevi che - Sulla massima sicurezza concretamente attuabile

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

27/03/2009

In riferimento all'adozione delle misure attuabili nel senso di cui al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile è sufficiente la massima sicurezza concretamente attuabile? A cura dell’Avv. R. Dubini.

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I precedenti articoli di PuntoSicuro sulla massima sicurezza fattibile (a cura dell’Avv. Dubini) hanno stimolato un interessante commento di un lettore:
 
“Ho letto su Punto Sicuro la tua definizione sul concetto di Massima sicurezza fattibile.
Oggi con le tecnologie disponibili, spesso non specifiche per le attività lavorative, e con l'attuale ricerca scientifica, si potrebbe ipotizzare una fattibilità della sicurezza estremamente avanzata. L'interpretazione lessicale della definizione di cui all'oggetto potrebbe portare a considerazioni esagerate. L'argomento era stato assai dibattuto negli anni 90. Nel merito però l'interpretazione definitiva è stata data dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha indicato nel principio del concretamente fattibile la possibilità per l'imprenditore di realizzare la sicurezza  in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica da lui utilizzata o utilizzata in lavorazioni similari.
(Corte Costituzionale del 25 luglio 1996 n°312 “ Sicurezza sul lavoro-Rischi- Obbligo per il datore di lavoro di ridurli al minimo- Mediante misure tecniche, organizzative e procedurali “concretamente attuabili”)”
 
L’Avv. Dubini si è espresso in disaccordo con il lettore in quanto “La sentenza della Corte Costituzionale citata è isolata, l'unica del genere e riguarda solo il rumore, non può quindi essere estesa arbitrariamente all'intera portata dell'art. 2087 del codice civile.”.
 
Pubblichiamo un approfondimento a cura dell’avv. R. Dubini.
 

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Art. 2087 e Corte Costituzionale
 
La Corte Costituzionale è intervenuta sulla portata applicativa dell'art. 2087 del Codice Civile in relazione al principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, esclusivamente per quanto riguardava l'applicazione dell'art. 41, co. 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 in materia di rumore, e non per tutti i tipi di rischi professionali tutelati da altre disposizioni di legge, come ha chiarito la Corte di Cassazione. A parere della Corte, con l'espressione «misure concretamente attuabili» si devono intendere le misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti. Deve quindi ritenersi penalmente censurata soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standards di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive. L'accertamento del giudice deve rivolgersi di volta in volta in questa direzione, verificando non tanto se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli standards di produzione industriale, o specificamente prescritta (Corte Cost. 25 luglio 1996 n. 312).
 
Corte Cost. 25 luglio 1996 n. 312
 
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25 e 70 Cost., dell'art. 41, co. 1, del decreto legislativo. 15 agosto 1991, n. 277, che impone al datore di lavoro di ridurre "al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti da esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte", sollevata sotto il profilo della violazione dei principi di riserva di legge in materia penale e di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, in quanto verrebbe posto a carico del datore di lavoro un obbligo del tutto generico e indeterminato, che fa riferimento, oltre alle prescrizioni ed acquisizioni tecniche, anche ad altre non meglio specificate misure organizzative e procedurali, senza contestualmente fissare un valore limite di tollerabilità del rumore. Invero, da un lato, la norma impugnata - caratterizzata più dalla predeterminazione dei fini che il datore di lavoro deve raggiungere che dalla individuazione dei comportamenti che egli è tenuto ad osservare, e quindi suscettibile di ampliare la discrezionalità dell'interprete - contiene una valutazione del legislatore circa le potenzialità lesive delle lavorazioni rumorose e la doverosità della riduzione al minimo del rumore, che non può essere contrastata dalla Corte costituzionale, trattandosi di valutazione ragionevole, diretta alla tutela dei valori espressi dall'art. 41 Cost. Del resto, l'eliminazione della disposizione impugnata comporterebbe anche l'eliminazione del generale dovere di protezione posto a carico del datore di lavoro e quindi un arretramento sul piano della concretizzazione dei principi costituzionali. Da un altro lato, si tratta di una norma penale di scopo che, nel fare riferimento anche alle misure organizzative e procedurali concretamente attuabili, investe la quasi totalità dell'attività di impresa ed una pluralità di mezzi, con pressochè infinite possibilità di combinazione, e quindi finisce per attribuire al giudice penale la discrezionalità spettante all'imprenditore. Tuttavia la disposizione impugnata è suscettibile di una interpretazione adeguatrice - la sola che possa escludere il contrasto con l'art. 25 Cost. - tale da restringere considerevolmente la discrezionalità dell'interprete, ritenendo che, là dove parla di misure "concretamente attuabili", il legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicchè sia penalmente censurata soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli "standard" di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive. L'accertamento del giudice, pertanto, dovrà essere indirizzato non tanto a stabilire se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli "standard" di produzione industriale, o specificamente prescritta.
 
La sentenza citata (isolata, e che riguardava il rigetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Reggio Emilia, sez. distaccata di Guastalla) aveva ad oggetto esclusivamente il rischio da rumore e le disposizioni in materia del D. Lgs. n. 277/1991 ed ogni sua estensione a tutta la rimanente legislazione prevenzionistica è una scelta politica e legislativa e non deriva affatto dalla logica della sentenza, che infatti la giurisprudenza della Cassazione ha interpretato nel senso di eccezione al più generale principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile.
 
In riferimento all'adozione delle misure "concretamente attuabili" (nel senso di cui al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile ex art. 2087 c.c. e all'art. 3 c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 626/96, ora art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008) per la riduzione al minimo del rumore nell'ambiente di lavoro (art. 41 D. Lgs. n. 277/1996), la Corte Costituzionale ha sottolineato che "il legislatore si riferisce alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive" (sentenza n. 312 del 18 luglio 1996).
 
La Cassazione ha successivamente precisato che quest'ultima sentenza interpretativa della Corte Costituzionale ha inciso solo sulle misure organizzative e procedurali "concretamente attuabili" per ridurre al minimo i danni derivanti dall'esposizione al rumore di cui all'art. 41 comma 1 D. Lgs. n. 277/1991, "dando specificità al generico dettato legislativo attraverso il riferimento agli standard di sicurezza generalmente praticati nei vari settori produttivi". Ma l'art. 24 del D.P.R. n. 303/1956 [poi abrogato dal D. Lgs. n. 187/2005 sulla prevenzione del rischio da vibrazioni], era rimasto in vigore, prima dell'attuale d.lgs. n. 81/2008, per quanto attiene il danno extrauditivo (anche in applicazione degli articoli 2087 del codice civile e 3 del D. Lgs. n. 626/94), poneva in effetti a carico del datore di lavoro non tanto l’"adozione di misure organizzative e procedurali, bensì dei provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l'intensità dei rumori propri delle lavorazioni a rischio: tale precetto corrisponde a quello contenuto nella prima parte del comma 1 dell'art. 41 D. Lgs. 277/1991, cioè "riduzione al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, dei rischi [...] mediante misure tecniche" (Corte di Cassazione sez. IV pen., 16 maggio 1997 in c. Minestrina). Dunque "è agevole comprendere che, nel quadro interpretativo delineato dalla Suprema Corte di legittimità, la sentenza n. 312 della Corte Costituzionale è, sì, destinata ad incidere sull'art. 41, comma 1, del D. Lgs. n. 277/91, ma con esclusivo riguardo alle misure organizzative e procedurali, non invece in rapporto alle misure tecniche, che devono ispirarsi tutt’ora al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile".



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