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I quesiti sul decreto 81/08: il POS in caso di forniture nei cantieri

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

16/12/2009

Ulteriori chiarimenti circa obbligo di redigere il POS da parte delle imprese di mere forniture di materiali ed attrezzature nei cantieri temporanei o mobili. A cura di G. Porreca.

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Quesito sull’obbligo di redigere il POS da parte delle imprese di mere forniture di materiali ed attrezzature nei cantieri temporanei o mobili. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

L’osservazione fatta da alcuni lettori con riferimento alla risposta al quesito pubblicato sul quotidiano del 2/12/2009, relativo all’obbligo o meno delle imprese fornitrici di redigere il POS, dà lo spunto per effettuare un approfondimento per quanto riguarda tale obbligo da parte delle aziende di “mera” fornitura di materiali ed attrezzature nei cantieri temporanei o mobili nonché per rettificare parzialmente quanto sostenuto nella risposta ma solo in merito alla materiale redazione in tali casi del DUVRI e non della effettuazione della valutazione dei rischi interferenziali comunque necessaria per una corretta prevenzione dai rischi nei luoghi di lavoro.



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Quando si parla di forniture di materiali e/o attrezzature nei cantieri temporanei o mobili occorre innanzitutto, ai fini della applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, individuare e precisare se si tratta di una mera fornitura, e cioè di una pura e semplice fornitura di tali materiali e/o attrezzature, o meno. Sulla mera fornitura ha già avuto modo di esprimersi il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in occasione della circolare n. 4 del 28/2/2007, emanata in vigenza del D. Lgs. n. 626/1994 e del D. Lgs. n. 494/1996, nella quale la mera fornitura nei cantieri temporanei o mobili è stata assimilata alla fornitura a piè d’opera e ciò condivisibilmente non ritenendo di considerare tale quella fornitura di materiali che viene abbinata anche alla messa in opera o nel caso della fornitura del calcestruzzo, ad esempio, alla gettata. Nella circolare lo stesso Ministero del Lavoro ha avuto modo di precisare, su conforme parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, che le aziende impegnate nelle attività di fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature in un cantiere edile non devono redigere il POS, essendo, per effetto del combinato disposto dell’art. 9.1, c) bis dell’allora D. Lgs. 494/96 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 222/03, l’obbligo della redazione di tale documento posto a carico unicamente delle imprese che eseguono i lavori indicati nell’Allegato I del D. Lgs. n. 494/96 e non potendo tale obbligo essere esteso anche a quelle che, pur presenti in cantiere, non partecipassero in maniera diretta all’esecuzione di tali lavori, tra le quali il Ministero del Lavoro ha fatto ricadere nella citata circolare le aziende che svolgono attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e/o attrezzature. A proposito della affermazione fatta dal Ministero del Lavoro di tenere conto, ai fini della sicurezza sul lavoro, solo delle aziende che eseguono i lavori di cui all’Allegato I del D. Lgs. n. 494/96 si consulti l’approfondimento elaborato dallo scrivente al termine del quale si è pervenuti alla conclusione che sarebbe necessario, sempre ai fini della sicurezza sul lavoro, tenere conto di tutte le aziende che sono state comunque chiamate ad “operare” in cantiere e non solo di quelle “esecutrici”.

Lo stesso Ministero del Lavoro nella citata circolare ha precisato, inoltre, che “le esigenze  di sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un soggetto incaricato della mera presenza di materiali e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante l’attuazione delle particolari disposizioni organizzativo-procedurali (scambio di informazioni, coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, cooperazione nelle fasi operative) stabilite dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 (ora art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008). Di conseguenza spetta all’impresa esecutrice, in base all’art. 7.1, b) del D. Lgs. n. 626/94 mettere a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza attingendo, ove pertinente e necessario, anche a quanto previsto in proposito dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 494/96 e dai piani di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e PSS, quando previsti)”.

L’azienda fornitrice, da parte sua”, ha concluso il Ministero del Lavoro nella citata circolare, “come effetto della applicazione della procedura di informazione-coordinamento di cui all’art. 7.2, b) dovrà curare che siano stabilite ed applicate le procedure interne di sicurezza (delle quali – come del resto per ogni altra iniziativa adottata ai fini di sicurezza in ambito aziendale – è opportuno che sia mantenuta l’evidenza documentale) per i propri dipendenti inviati ad operare nel particolare cantiere”.

Il D. Lgs. n. 81/2008 successivamente, così come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009, ha preso in considerazione, come già sostenuto nella risposta al quesito indicato, il caso delle mere forniture di materiali ed attrezzature sia nell’art. 96, contenuto nel Titolo IV Capo II relativo alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, che nell’art. 26 dello stesso decreto legislativo, contenuto nel Titolo I, riguardante la sicurezza sul lavoro negli appalti e subappalti ed applicabile a qualunque tipo di attività lavorativa svolta.

Secondo l’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, si ribadisce “ I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: …….g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)”, ma con  il comma 1 bis, introdotto successivamente dal citato decreto correttivo nell’art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008, è stato precisato che “la previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature” ed è stato anche aggiunto che “in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente decreto” il quale  ha appunto fissato gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

Secondo l’art. 26 comma 3 bis, invece, aggiunto con il decreto correttivo “ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 (che prevede la redazione del DUVRI) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché………”

Ora dalla lettura coordinata dei due articoli sopraindicati deriva quindi che in effetti, così come è stato fatto osservare, le aziende di mere forniture di materiali ed attrezzature sono esonerate sia dalla redazione del POS, per effetto dell’art. 96 comma 1 bis, che dalla partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell’art. 26 comma 3 bis. Queste sono comunque tenute, per espressa indicazione del legislatore contenute nello stesso art. 26 comma 3 bis, a scambiare le informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni con chi le ha chiamate in cantiere per effettuare la fornitura (comma 2 lettera b), a cooperare con le stesse (comma 2 lettera a) ed a farsi coordinare in cantiere (comma 3).

Si fa osservare a tal punto che dell’accesso in cantiere dell’azienda incaricata della mera fornitura di materiali e/o attrezzature e quindi degli eventuali rischi interferenziali da questa eventualmente apportati dovrà comunque essere anche informato sia il coordinatore in fase di esecuzione ove esistente, (si ricorda che nei PSC vengono programmate ed indicate le zone del cantiere destinate alle forniture) che l’impresa affidataria e ciò l’impresa che ha richiesta la fornitura lo dovrà fare integrando il suo POS in maniera tale che il coordinatore stesso possa valutare la compatibilità delle operazioni di fornitura con il suo PSC ed apportare, se necessario, eventuali variazioni e quindi, operando le stesse nel cantiere sottoposto al suo controllo, coordinare durante l’esecuzione dei lavori tutte e due le imprese, appaltatrice e committente.

Si può quindi concludere che, se pure non vogliamo chiamare POS o non vogliamo chiamare DUVRI quello che l’azienda fornitrice è tenuta ad elaborare, una cosa è certa e cioè che, in ogni caso, l’azienda fornitrice, anche nel caso quindi di una mera fornitura, è tenuta a relazionare, e per iscritto, a parere dello scrivente, in merito alle operazioni che si accinge a fare in cantiere e ad informare, come già detto, degli eventuali rischi che può apportare sia l’impresa affidataria che il coordinatore in fase di esecuzione. Le stesse considerazioni sulla necessità di informare sia l’impresa affidataria che il coordinatore in fase di esecuzione sugli eventuali rischi che potrebbero introdurre in cantiere si ritiene che valgono anche per i lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso per i quali il legislatore non ha inteso fornire degli indirizzi precisi circa l’obbligo o meno di redigere i piani operativi di sicurezza. Non si deve comunque perdere di vista che la finalità del legislatore, al di là delle indicazioni più o meno precise che ha potuto fornire con le norme, è quella non di indurre a “produrre carta”, e si fa riferimento ai documenti di sicurezza quali il PSC, il POS o il DUVRI, ma quella di far attuare nei luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri temporanei o mobili una effettiva prevenzione, cosa che solo con una individuazione dei rischi prima e con la lo loro eliminazione poi si può raggiungere.

 



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Rispondi Autore: geometra - likes: 0
16/12/2009 (10:29)
Sono più che d'accordo con quanto sopra esposto e ringrazio per le precisazioni fornite.
Saluti
Rispondi Autore: massimo - likes: 0
18/12/2009 (08:55)
caro Porreca, le dico, così come fosse un buon amico cosa mi è successo la scora settimana in merito a tutta questa problematica: un coordinatore che pretendeva il POS da noi semplici fornitori, dopo aver ragionato nel merito delle considerazioni fatte anche grazie al suo indispensabile supporto, ha concluso che sì, non avremmo dovuto fare il POS, ma siccome fare il duvri (l'alternativa) era un onere anche suo, e non ne aveva voglia, il POS lo adobbiamo fare lo stesso oppure non ci permette di entrare in cantiere.
........ credo che non ci siano commenti. ho comunque proposto al mio DL di denunciare la cosa allo SPISAL e di chiedere i danni nel caso avesse avuto il coraggio di respingere le ns. atb.
cordialità sincere.

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