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Come fronteggiare le minacce alla sicurezza nei porti?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Trasporti e magazzinaggio

28/11/2007

Un piano di sicurezza per ogni porto: questa una delle novità introdotte del recente Decreto Legislativo di attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa alla sicurezza nei porti.

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In questi ultimi anni è aumentata sempre più la necessità di strategie organizzative in grado di migliorare la sicurezza dei porti di fronte al pericolo costituito da incidenti di sicurezza, come, ad esempio, atti di terrorismo.
 
In questo senso è stata emanata dal Parlamento Europeo il 26 ottobre 2005 la Direttiva 2005/65/CE con la specifica funzione di migliorare e integrare le misure di sicurezza del precedente regolamento n.725/2004 e di offrire maggiore protezione a persone, impianti e equipaggiamenti.
 
Il Decreto Legislativo del 6 Novembre 2007, n. 203 dà attuazione a questa direttiva introducendo le misure necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato nelle aree portuali.
 
Innanzitutto il Decreto stabilisce che “l'Autorità portuale, per i porti di competenza, o l'Autorità marittima negli altri porti, provvede ad elaborare una valutazione di sicurezza per ciascun porto di giurisdizione” tenendo conto delle specificità delle diverse zone.
 
Tra gli elementi considerati nella valutazione di sicurezza del porto sono presenti:
   - individuazione e valutazione dei beni e delle infrastrutture che è importante proteggere;
    - individuazione di possibili minacce a beni e infrastrutture e della loro probabilità di verificarsi;
    - identificazione, selezione e classificazione per ordine di priorità delle contromisure e degli adattamenti procedurali e loro grado di efficacia per ridurre la vulnerabilità;
    - identificazione dei punti deboli, fattore umano compreso, delle infrastrutture, delle politiche e delle procedure.


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Tenendo conto della valutazione di sicurezza del porto viene elaborato il secondo documento fondamentale per raggiungere gli obiettivi in essere del decreto: il piano di sicurezza del porto.
 
Il piano di sicurezza deve essere:
-         elaborato dall'Autorità di sicurezza, che fa capo al Compartimento marittimo avente giurisdizione sui porti;
-         adottato a maggioranza relativa dalla conferenza di servizi per la sicurezza portuale, presieduta dal Capo del Compartimento marittimo
-         approvato con atto del Prefetto.
 
Il piano di sicurezza prende in debita considerazione le specificità delle diverse zone di un porto, “integra i piani di sicurezza degli impianti portuali elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004” e individua:
     - le procedure da seguire;
     - le misure da attuare;
     - le azioni da intraprendere.
 
Le misure di sicurezza individuate possono essere applicate anche ai passeggeri e ai veicoli destinati ad essere imbarcati su navi che trasportano passeggeri e veicoli” e, nel caso di scali interessati da traffico internazionale, devono tener conto di “eventuali specifici protocolli o intese di cooperazione stipulati con gli altri Stati interessati”.
 
L’Autorità di sicurezza del porto assicura che si svolgano periodicamente addestramenti adeguati e provvede, almeno una volta ogni cinque anni, a riesaminare ed eventualmente aggiornare le valutazioni ed i piani di sicurezza elaborati.
   
 



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