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Sicurezza degli edifici scolastici e disposizioni in materia di privacy: ancora una proroga

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Istruzione

03/03/2005

Il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, introducendo ulteriori slittamenti...


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Ci sono disposizioni legislative per le quali l’entrata in vigore è una storia senza fine: proroghe su proroghe che, in pratica, ne slittano indefinitamente l’applicazione.

E’ il caso dell’adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza e, in misura minore, dell’applicazione delle nuove misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dal D.Lgs 196/2003.

Nei giorni scorsi il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (milleproroghe), apportando modifiche; nella pratica, inserendo ulteriori proroghe.

In sede di conversione è stato, ad esempio, introdotto l’art. 4-bis, che ha prorogato di ulteriori sei mesi il termine per l’adeguamento degli edifici scolastici previsto dal decreto legge 266/2004, convertito in legge dalla legge 306/2004, che disponeva “Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.”
La sicurezza slitta così al 30 giugno 2006…

Tra le modificazioni introdotte al decreto 314/2004 in sede di conversione, vi è un ulteriore slittamento di sei mesi, rispetto alle proroghe già previste dal decreto –legge 266/2004, per quanto riguarda l’applicazione delle nuove misure di sicurezza introdotte dal Codice della privacy, cioè quelle non previste dal DPR 318/1999.

L’Art. 180 del Codice della privacy sarà così modificato:
“1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 dicembre 2005.”

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 31 marzo 2006”.
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