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Riapertura scuole: il ruolo del dirigente scolastico e del RSPP

Riapertura scuole: il ruolo del dirigente scolastico e del RSPP

Autore: Donato Eramo

Categoria: Istruzione

08/09/2020

Criticità organizzative e gestionali per la “Sicurezza nelle Scuole” in tempo di Covid-19: ruolo del Dirigente Scolastico ed il ruolo di “vigilanza interna” del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.

In precedenti articoli pubblicati da Punto Sicuro, chi scrive, partendo dal crollo del tetto del Liceo Ginnasio Statale “Virgilio”, una delle istituzioni scolastiche più antiche e prestigiose di Roma, aveva messo in evidenza una nota anomalia tutta italiana, la sicurezza nelle scuole, intesa come la rispondenza di strutture, impianti, macchine ed attrezzature scolastiche alle norme di salute e sicurezza sul lavoro in vigore, in particolare la rispondenza di scuole, di ogni ordine e grado, al D.Lgs. 81/2008. In tempo di “Covid-19” il problema della “salute” del personale scolastico, e più in particolare degli studenti, ha accentuato l’urgenza delle misure da mettere in atto per la possibile diffusione virulenta della pandemia in atto.

Nell’articolo veniva messo in evidenza in particolare il “silenzio assordante” delle varie Istituzioni dello Stato che segue alla solita lettura della cronaca effettuata dai Mass Media, sempre la stessa in una sorta di copia-e-incolla. Come addetti ai lavori, ci si è chiesti se le stesse situazioni “critiche” riguardanti la “sicurezza nelle scuole” si stessero verificando oggi, nella cosiddetta FASE 2, causa la potenziale diffusione del “Covid-19” ove non venissero presi seri provvedimenti. Queste prime considerazioni hanno consentito di fare alcune riflessioni per dare un modesto contributo alla discussione del tema riguardante quale organizzazione e gestione fosse più opportuna, necessaria ed indispensabile per assicurare concretamente la “sicurezza nelle scuole” a “livello nazionale” ma soprattutto a “livello di singola scuola”, nella consapevolezza dei dati allarmanti forniti dalla Protezione Civile sul tema della sicurezza nelle scuole, i quali dicono che su 42.000 strutture scolastiche di ogni ordine e grado, 28.000 non sono a norma. Un disastro solo italiano.


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Pertanto, dall’analisi e dagli approfondimenti riguardanti il tema principale relativo all’apertura “sicura” delle scuole in tempo di “Covid-19”, è emerso il bisogno di una continua denuncia, giorno dopo giorno, per un auspicabile cambio di indirizzo dovuta al fatto che:

  • la sicurezza nelle scuole è e rimane un gravissimo problema “tutto” italiano dove le responsabilità, civili e penali, del Dirigente Scolastico dipendono, per legge, dal potere decisionale e di spesa di altri Soggetti quali Sindaci, Presidenti di Provincia, Presidenti di Regione, Privati e Stato;
  • la sicurezza nelle scuole è un problema tutto italiano per l’indifferenza dei vari Ministri pro tempore del Ministero dell’Istruzione, di volta in volta insediatisi che non assicura, come richiesto dal D.Lgs.81, pieni poteri organizzativi e di spesa ai Dirigenti Scolastici (ex Presidi), in materia di salute, sicurezza sul lavoro ed ambiente, in quanto i veri “proprietari” degli edifici scolastici, e quindi responsabili in pieno, dal punto di vista civile e penale, delle loro omissioni, sono i Sindaci, Presidenti di Provincia, Presidenti di Regione, Privati e Stato;
  • Sindaci, Presidenti di Provincia, Presidenti di Regione e Privati invocano sempre di più, in caso di incriminazioni per lesioni o omicidio colposo, la distinzione fra “Ruolo Politico” e “Ruolo Amministrativo”, compreso il Ministro in carica pro tempore, che invoca anche lui il suo “Ruolo Politico”. La differenza invece invocata è sostanziale perché il “Ruolo Politico”, non avendo generalmente conoscenze, competenze ed esperienze nel ruolo che svolge, tende a trasferire le responsabilità ai Funzionari/Dirigenti del “Ruolo Amministrativo” e di conseguenza il trasferimento di tale responsabilità ai Dirigenti Scolastici che, per contro, non hanno in concreto, come fatto già cenno, “pieni” poteri organizzativi e di spesa previsti espressamente dal D.Lgs. 81;
  • la sicurezza nelle scuole, purtroppo, non è ancora una urgenza nazionale di tutela dei lavoratori della scuola, della salute della popolazione in generale e più in particolare degli studenti di qualsiasi età, per una consolidata cattiva politica e burocrazia, tutta italiana, che è arrivata in forte ritardo a recepire addirittura le Direttive comunitarie e che solo a seguito delle forti pressioni della Comunità Europea, tramite una procedura d’infrazione contro lo Stato italiano, il Governo Prodi finalmente varò il D.Lgs.81/2008, successivamente integrato dal D.Lgs. 106/2009 dal Governo Berlusconi. Pertanto, è stato molto chiaro del perché, ma anche molti anni prima del D.Lgs. 81, delle attuali carenze di salute e sicurezza sul lavoro, a qualsiasi livello, che producono nelle strutture scolastiche disastri, crolli, infortuni, infortuni invalidanti, malattie professionali e infortuni con esito mortale.

 

In parallelo, in un altro articolo, analizzando i vari Sistemi o Modelli organizzativi e gestionali, si evidenziava, che mentre il D.Lgs. 231/2001 richiedeva di identificare un idoneo “Modello di Organizzazione e di Gestione (MOG)” che potesse essere esimente della “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, i “Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)” richiedevano invece lo sviluppo di una serie di iniziative, quali l’informazione, la formazione, l’addestramento e il diretto coinvolgimento di tutto il personale. Si è visto invece che questi Modelli o Sistemi, concepiti come strumenti organizzativi e gestionali per l’applicazione concreta del D.Lgs. 81/2008, presentano ancora delle “criticità”, nel momento in cui, a livello nazionale, non sempre questi strumenti hanno assicurato un abbattimento o una diminuzione “significativa” degli infortuni, delle malattie professionali, degli incidenti sul lavoro e, nei casi più gravi, degli infortuni mortali.

Fenomeni questi denunciati soprattutto dalla Pubblica Amministrazione che aveva registrato nel tempo una serie di “criticità” in materia, in particolare da parte della “Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro” che, tramite il complesso delle audizioni e degli atti istruttori compiuti, aveva dimostrato come “la superficialità dei controlli, l’incuria e la trascuratezza della pubblica amministrazione insieme a lungaggini burocratiche e confusioni su competenze amministrative”, protrattesi per decenni, avevano aggravato gli effetti delle condizioni generali “in spregio a qualsiasi tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori ed il persistente gravissimo pericolo per la salute della popolazione che non può consentire dilazione alcuna da parte delle autorità competenti”.

 

Da queste iniziali considerazioni, gli addetti ai lavori hanno visto che queste “criticità”, denunciate con molta efficacia dalla Commissione Parlamentare, sono rimaste sostanzialmente invariate, anche se c’è da registrare, con molta onestà intellettuale, che, obiettivamente, a fronte dei dati positivi riguardanti la diffusione del “Covid-19” ottenuta dal “lockdown” nella FASE 1 messo in atto dal Governo, la risposta del sistema generale nazionale di prevenzione e protezione ha risposto pienamente ed è stato molto efficace.

Questo perché, scorrendo a posteriori l’elenco dei provvedimenti adottati dal Governo e dai vari Ministeri competenti (primi i D.P.C.M.), emerge una precisa volontà di coinvolgere tutta la popolazione e tutte le aziende nella delicata opera per contrastare la diffusione del “Covid-19” dimostrando che nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro si sta attraversando un momento di particolare “criticità”, mai vissuto prima, non solo in Italia ma anche nell’ambito della Comunità Europea ed Internazionale. Da registrare che l’eccezionalità da gestire in alcuni momenti critici della diffusione del “Covid-19” ha indotto a pensare ad una diminuzione di “diritti”, nascosti dalle garanzie previste proprio per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita, invece si è registrato un particolare coinvolgimento di tutta la popolazione e di tutte le aziende per la produzione di beni e servizi,  nella delicata operazione per il contenimento della pandemia, in cui il Governo ed i Ministeri competenti hanno fatto propri gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008, in particolare le indicazioni in tema di informazione e formazione.

 

Pertanto ci si è chiesti quali “criticità” organizzative e gestionali, evidenziate dalla “Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”, fossero ancora in atto e si è constatato che sostanzialmente sono rimaste invariate le situazioni riguardanti le carenze degli Enti di “vigilanza” dello Stato, soprattutto gli “Ispettori del lavoro”, di cui si attende da molti anni azioni normative e amministrative da parte del Parlamento, volte ad aumentare in particolare gli organici (si parla dell’urgenza di assumere infatti 6.000 “Ispettori del lavoro”) e la formazione professionale continua di tutto il personale ispettivo chiamati proprio a “vigilare”, a livello nazionale, sulle carenze in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente.

 

In parallelo, il “Covid-19” ha colto di sorpresa tutte le aziende di micro, piccole, medie e grandi dimensioni, pubbliche e private, come anche ovviamente, e per analogia, tutte le scuole di ogni ordine e grado, in cui i Dirigenti Scolastici, a tutti gli effetti del D.Lgs. 81/2008 “Datori di Lavoro”, devono sovraintendere sia tutta la struttura scolastica che i Dirigenti, i Preposti (così come definiti dal D.Lgs. 81) e gli Enti di Staff, cioè quelle funzioni con specifiche competenze a supporto di tutta la struttura scolastica (vedi il cosiddetto personale ATA che svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all’attività scolastica), creando una serie di “criticità” organizzative e gestionali in materia.

Tra questi Enti di Staff, certamente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il “Medico Competente” sono i cosiddetti principali “soggetti obbligati” (ex D.Lgs. 81) a supporto del Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro), dei Dirigenti e dei Preposti, in materia di salute, sicurezza sul lavoro ed ambiente, per le loro conoscenze, competenze, esperienze e capacità manageriali per svolgere oltre ai compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, anche funzioni di “vigilanza interna” per rendere operative quelle cautele che sono oggetto della valutazione di tutti i rischi presenti nelle lavorazioni svolte, e riportate nel “Documento sulla Valutazione dei Rischi” (DVR).

 

In materia infatti, soprattutto per la parte legata agli aspetti sanzionatori, il D.Lgs. 81 richiede al Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) di valutare tutti i rischi connessi all’attività scolastica svolta, avvalendosi per la valutazione proprio del supporto specialistico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” e del “Medico Competente”, i quali, a loro volta, devono “rapportarsi” periodicamente anche al management scolastico sia per non incorrere in “difetto di vigilanza”, sia per indirizzare quelle azioni del Dirigente Scolastico, dei Dirigenti e dei Preposti per rimuovere situazioni lavorative che presentano un certo grado di “non conformità” che, nel loro insieme, potrebbero essere proprio l’oggetto di potenziali ispezioni da parte degli “Ispettori del lavoro”.

A tale proposito e per le ragioni prima indicate riguardanti i veri “proprietari” degli edifici scolastici e quindi responsabili, in pieno, dal punto di vista civile e penale, appare opportuno che le “non conformità” della struttura scolastica vengano immediatamente denunciate, da parte del Dirigente Scolastico, in primo luogo ai Sindaci, Presidenti di Provincia, Presidenti di Regione e Privati, supportato proprio dalla valutazione dei rischi effettuata dal “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” in stretto collegamento con il “Medico Competente”, i cui dati sono riportati nel Documento sulla Valutazione dei Rischi (DVR).

 

In realtà la situazione da gestire da parte del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” è molto più complessa, a causa molte volte dello scarso coinvolgimento in materia da parte dei Dirigenti Scolastici e più in generale dalla scarsa attenzione da parte del Ministero dell’Istruzione, dei Sindacati Confederali del Comparto Scuola e dell’Associazione Nazionale Presidi.

Questa figura professionale in parallelo a quella del “Medico Competente”, non appaiono mai nelle varie “Linee Guida” o “Piani Scuola” del Governo e del  Ministero dell’Istruzione come figure professionali “determinanti” per la gestione di una materia così complessa, dovuta anche e soprattutto ai molti parametri in gioco, in particolare in strutture scolastiche di grandi dimensioni (con più di 250 persone) perché generalmente viene sottovalutato il “congruo” dimensionamento (l’organico) del Servizio di Prevenzione e Protezione che deve tenere conto non solo di un “numero sufficiente” di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione” rispetto al numero dei lavoratori occupati (in analogia alle previsioni del D.Lgs. 81 per il calcolo del numero minimo dei “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)” che tiene conto proprio del “numero dei lavoratori occupati”), ma di altri parametri come, per esempio:

  • il numero dei sopralluoghi obbligatori per effettuare la valutazione di tutti i rischi
  • il numero di visite degli ambienti scolastici con il Medico Competente
  • il numero di ore di formazione obbligatoria, principalmente quelle per Dirigenti, Preposti e Lavoratori
  • la dimensione generale della struttura organizzativa scolastica, in termini di numero di Unità Produttive/Sedi
  • e altri parametri collegati a ulteriori fattori operativi, interni ed esterni.

Questo perché il D.Lgs. 81/2008 ha voluto vincolare il collegamento gerarchico e funzionale tra il Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo una logica di continuità operativa ed organizzativa in materia, rispetto ad altre previsioni già presenti nella precedente normativa, e poi confermate dal D.Lgs. n. 81/2008, riguardante l’”obbligo” di non poter delegare la sua nomina e la responsabilità del suo operato.

 

In tempo di “Covid-19” quindi, indipendentemente dall’azione di “vigilanza esterna” da parte degli “Ispettori del Lavoro”, il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” ed il “Medico Competente” devono espletare una parallela “vigilanza interna” nella scuola a supporto del Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) e dei Dirigenti, necessaria per individuare quelle “non conformità” riguardanti ambienti, impianti, macchine ed attrezzature che inevitabilmente maturano in fase di esercizio (vedi cronica carenza nelle scuole di manutenzione preventiva, periodica e programmata), rispetto alla iniziale rispondenza alle norme in fase di progettazione e messa in esercizio della scuola stessa e, vigilare, più in particolare in un periodo critico quale quello della pandemia in atto, l’applicazione dei provvedimenti adottati dal Governo e dal Ministero dell’Istruzione per contrastare la diffusione del “Covid-19”, fermo restando le decisioni finali che comunque il Dirigente Scolastico deve prendere in materia, congiuntamente  ai “Dirigenti”, questi in qualità di alter ego del Dirigente Scolastico stesso.

 

In questa logica appaiono pertanto importanti i “rapporti” che il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” ed il “Medico Competente” devono avere con gli “Ispettori del lavoro” degli Enti esterni di vigilanza dello Stato competenti per territorio, in primo luogo in una logica di rapporti tra due Istituzioni pubbliche, in secondo luogo per i necessari ed opportuni rapporti, anche interpersonali, con questi organismi esterni di controllo, compresi gli organismi della Magistratura, per una mirata “vigilanza interna”.

Questa vigilanza interna deve essere pertanto indirizzata soprattutto nei confronti delle responsabilità (civili e penali) del Dirigente Scolastico il quale deve, a sua volta, e con una certa urgenza, comunicare queste “non conformità”, non solo ai vari livelli esterni, di cui si è fatto già cenno, e cioè a livello di Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Regione e Privati, proprio perché sono i veri “proprietari” (Datori di Lavoro con pieni poteri di firma ex D.Lgs. 81) degli edifici scolastici e quindi responsabili in pieno e soprattutto, dal punto di vista civile e penale, delle loro omissioni, ma anche agli “Ispettori del lavoro” competenti per territorio. Questo perché, da parte di chi scrive è stato sempre importante richiedere agli “Ispettori del lavoro”, di fare riferimento, in caso di ispezione, al “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” ed al “Medico Competente”, per l’importanza di rapportarsi a queste funzioni, su una materia che deve necessariamente avere una comune visione, ma soprattutto per il supporto specialistico che queste figure devono assicurare, per legge, al Dirigente Scolastico, ai Dirigenti, ai Preposti e ai RLS.

 

Quanto sopra per evidenziare che i ruoli all’interno della scuola del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” e del “Medico Competente” sono oramai sempre più complessi, causa un quadro normativo in continuo divenire e, come nel caso del “Covid 19”, con continue ordinanze regionali e comunali in parallelo alle indicazioni del Governo e dei Ministeri competenti che, nel loro insieme, aggravano l’attuale situazione da organizzare e da gestire. Ecco perché l’importanza in definitiva che il Dirigente Scolastico ed i Dirigenti vengano supportati da specialisti in materia, perché, a parere di chi scrive, anche se il Dirigente Scolastico non è tenuto obiettivamente a creare un ambiente scolastico a “Rischio Zero”, per contro il Dirigente Scolastico, i Dirigenti ed i Preposti hanno l’obbligo giuridico di adottare tutte le possibili misure necessarie ed opportune per fronteggiare tutti i rischi presenti, e in tema di “Covid-19” si deve cercare di eliminare la possibile diffusione con tutte le indicazioni che il Governo ed i Ministeri competenti stanno di volta in volta emettendo in materia, ed ad hoc, per la scuola.

 

In tal senso il ruolo del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, in parallelo al ruolo del Medico Competente,  deve essere quello di “vigilanza interna” per “liberare”, in un certo qual modo, il Dirigente Scolastico dalle molteplici incombenze richieste dalla complessa normativa in materia di salute, sicurezza sul lavoro ed ambiente, per la semplice considerazione che, fermo restando le sue principali responsabilità in materia, obiettivamente il Dirigente Scolastico non può avere le stesse conoscenze, competenze, esperienza e formazione in materia, ma deve comunque avere le necessarie capacità, tramite appositi Corsi di alta formazione professionale, di valutare le più rilevanti misure di cautele generali e specifiche da adottare nella scuola per ridurre, se non abbattere ove possibile, i rischi lavorativi presenti nelle attività scolastiche svolte.

Pertanto il Dirigente Scolastico deve avere la capacità di avvalersi di persone competenti per ricevere informazioni e soprattutto rapporti periodici sulle principale problematiche che attengono alle sue responsabilità dirette in materia, in parallelo alle responsabilità dei Dirigenti e dei Preposti che, a loro volta, devono assicurare il controllo e la vigilanza richiesti dalla normativa sui “Lavoratori”, più in particolare sugli studenti, per ridurre, e ove possibile eliminare infortuni, malattie professionali, incidenti e infortuni mortali.

 

In merito al ruolo del Lavoratore (in generale il personale ATA accennato) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, appare opportuno fare una piccola annotazione riguardanti gli “obblighi” di comportamenti sicuri previsti dal D.Lgs. 81, e a maggior ragione in tempo di “Covid-19”, in quanto, per decenni, è stato normale sostenere che il Lavoratore sarebbe solo un cosiddetto “creditore” di sicurezza, concetto che invece, oggi più di ieri, deve essere riesaminato, proprio in relazione alle precise previsioni dell’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, il quale prevede che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni”.

Queste previsioni normative indicano quindi un “ nuovo principio”, più che mai basilare su un terreno come quello appunto attuale del “Covid-19”, perché sostanzialmente riguarda il cambiamento radicale del Lavoratore da semplice creditore di sicurezza ad un solidale collaboratore del Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro), dei Dirigenti e dei Preposti nell’applicazione del “dovere” di fare sicurezza verso se stessi e verso altri, nel senso che il lavoratore diventa garante attivo, oltre che della propria sicurezza, anche quella dei propri compagni di lavoro o di altre persone presenti nelle lavorazioni a rischio svolte in ambito scolastico (vedi Laboratori), quando a maggior ragione si trovi nella condizione possibile di maggiori competenze ed esperienza lavorativa, per il quale ha il dovere di intervenire per rimuovere le possibili cause di infortuni, segnalando le stesse, con la dovuta urgenza, al suo diretto Preposto e/o al Dirigente.

 

In conclusione, la centralità del ruolo sia del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” che del “Medico Competente” nello scenario scolastico e prevenzionistico attuale, risulta accentuato in fase di emergenza “Covid-19” durante la quale si concreta ulteriormente il ruolo di “consulenti” specialisti del Dirigente Scolastico, dei Dirigenti e dei Preposti così come espressamente richiesto dal D.lgs. 81/2008. Per quanto riguarda invece il processo di valutazione dei rischi è ormai consolidata l’interpretazione dalla giurisprudenza, secondo la quale il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, pur come semplice collaboratore del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza sul lavoro, può essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando agisca con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, per aver dato, per esempio, un suggerimento sbagliato o aver trascurato di segnalare una situazione lavorativa a rischio, inducendo, così, il Dirigente Scolastico(Datore di Lavoro), ad omettere l’adozione di una doverosa misura di prevenzione che, a sua volta, può essere a carico degli accennati “proprietari formali” della struttura scolastica, quali Sindaci, Presidenti di Provincia, Presidenti di Regione, Privati ed altri.

Per queste omissioni, varie sentenze di Cassazione, oramai hanno confermato che il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” può rispondere insieme al Datore di Lavoro di un “evento dannoso derivante dal suggerimento sbagliato o dalla mancata segnalazione, essendo a lui ascrivibile un possibile titolo di colpa professionale”.

In tema di pandemia quindi, i vari “protocolli” emessi dal Governo e dai Ministeri competenti sia nella FASE 1 di “lockdown” che nella FASE 2 di “gestione dell’emergenza” hanno messo in evidenzia la chiara necessità di fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 ed in tal senso il ruolo di “vigilanza interna sia del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” che del “Medico Competente” a supporto del Dirigente Scolastico(Datore di Lavoro) e dei Dirigenti, appare determinante per un nuovo approccio integrato nella valutazione e gestione del rischio connesso proprio all’emergenza “Covid-19”, evidenziando che l’attività di prevenzione e di protezione nei luoghi di lavoro e di vita nella FASE 3 di conclusione dell’emergenza, deve assolvere all’obiettivo di garantire non solo la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ma anche la salute e la sicurezza della “collettività”, obiettivi entrambi tutelati dalla Costituzione.

 

Donato Eramo

 



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Rispondi Autore: Giovanna Braga - likes: 0
08/09/2020 (08:11:58)
Articolo molto utile, grazie. Auguri a tutti per una ripartenza sicura!
Rispondi Autore: Luca - likes: 0
08/09/2020 (08:56:22)
Il problema principale sono le base d'asta delle gare di appalto RSPP sugli Istituti scolastici che hanno una media di scarsi 1.000,00€/anno (ripeto base d'asta!!!) questa è la cosa più vergognosa...
Rispondi Autore: Nicola Baldi - likes: 0
08/09/2020 (10:02:28)
Scusate ma non ritengo corretto (ed anzi pericoloso) attribuire (anche se virgoletatto) la frase "difetto di vigilanza" al RSPP: il RSPP (per legge) NON Ha poteri di vigilanza. Attenzione ad usare certi termini, già le sentenze sul RSPP sono inventate chissà su cosa (esempio quelle che attribuiscono al RSPP doveri di formazione cosa che NON è scritta sulla legge, a meno che io non abbia un testo di legge sbagliato!), non ci complichiamo la vista inutilmente e pericolosamente. Oltre a quanto afferma Luca, gara scandalose a cui semplicemente nessuno dovrebbe partecipare, ma purtroppo si sa che per qualcuno il ruolo di RSPP è una bazzecola , pur di fare cassa.
Rispondi Autore: Luca - likes: 0
08/09/2020 (10:14:04)
Il problema è duplice Nicola:
1- di chi ci partecipa (e ci partecipano anche con dei ribassi importanti!); io oramai appena vedo la parola Istituto scolastico, cestino direttamente;
2- degli Istituti che prima impongono prezzi a dir poco ridicoli, poi pretendono che l'RSPP li manlevi da tutte le loro responsabilità...
Rispondi Autore: Nicola Baldi - likes: 0
08/09/2020 (10:29:37)
Concordo Luca, anche noi saltiamo a prescindere.
Certo che pensano che manlevi: il RSPP per tanti (anche certe sentenze usano questo termine) è il Responsabile della Sicurezza e poi, mi dispiace dirlo, ma per chi lavora nel pubblico il concetto di tempo=denaro non sanno nemmeno cosa sia e quindi a prezzi stracciati pensano si possano fare mari e monti !!! Mah.....
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0
08/09/2020 (12:17:26)
Articolo puntuale da condividere. Mi chiedo perchè in questo periodo della pandemia ci si è esercitati a ripartire sempre daccapo senza mai tener conto di far funzionare bene e meglio quello che già c'è. Perchè inventarsi tutto ancora una volta.
In questo senso il richiamo ai soggetti ed al D. Lgs. 81/2008 è importante perchè significa che molte cose sono state fatte solo a lievllo formale. Per citarne una: adesso si inventa il docente per il COVID appositamente formato per tenere i trapporti con l'ASL. Ma è già previsto che le ASL siano in rapporto con la scuola. Certamente è bene puntualizzare e precisare però all'interno di una cornice esistente senza invenarne una nuova. Insomma si aggiunge confusione a confusione. E se i problemi ci sono (e ci sono) vuiol dire che il sistema non ha funzionato. Occasione utile per mettere a punto le cose. Della necessità, ieri ma oggi più che mai, di mettere ordine ed agire con serietà voglio ricordare il contributo, su questo tema, di Matteo Fadenti pubblicato nei giorni scorsi.
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
09/09/2020 (14:40:40)
Pessimo articolo. Scritto male. Con notizie confuse.
il solo parlare di obblighi di vigilanza da parte di RSPP e Medico fa venire la pelle d'oca. Per non parlare dei sistemi di gestione creati per applicare il decreto '81.
Suggerisco alla redazione un controllo sulla qualità degli articoli prima di pubblicarli
Rispondi Autore: ALESSANDRO CAFIERO - likes: 0
12/09/2020 (16:09:21)
Nicola, ciò che osservi sul termine "vigilanza interna" credo vada visto, però, nel compito di monitoraggio a cui il RSPP deve adempiere nel rispetto delle regole previste dal DVR, che ricordo fa lui in collaborazione con il DDL (magari nella scuola, spesso, ciò non accade perché si chiama un consulente esterno a farlo) e dal miglioramento dello stesso DVR al quale deve contribuire anche lui verificando i cambiamenti che possono susseguirsi a livello organizzativo, normativo, o straordinario. Anche avvalendosi delle altre figure della sicurezza presenti.
Ma parlare di vigilanza, monitoraggio o verifica il senso del ruolo non cambia.
Rispondi Autore: Paola Cimarra - likes: 0
13/09/2020 (13:47:12)
Mi troverò a lavorare in un'aula i cui banchi sono stati organizzati in file da 4 banchi con distanziamento laterale di 30 cm da fila a fila, mentre tra un banco e l'altro di ciascuna fila c'è il solo spazio necessario per contenere la sedia di ciascun banco. Una distanza veramente esigua che non consente un agevole spazio di movimento in condizioni normali, tanto più per raggiungere le vie di fuga in caso di emergenza terremoto o incendio. Per non parlare anche dell'esigua distanza tra le rime buccali: il metro di distanza c'è se gli alunni restano immobili guardando avanti, se invece spostano la testa a destra o a sinistra il metro non c’è più. Tutto questo, e molto altro ancora, è stato riferito sia verbalmente che per iscritto alla Dirigente Scolastica, oltre che alla RLS e alla RSPP, ma tutto ciò non ha modificato tale situazione. A questo punto io, lavoratore che mi trovo ad operare in una situazione potenzialmente pericolosa, che cosa posso fare?
Rispondi Autore: Idà Enzo - likes: 0
05/05/2021 (00:49:18)
Io avrei un domanda, io ho due bambini in un complesso scolastico uno di 3 anni l'altro di quattro con la 104 in classi separate oggi mi hanno chiamato da scuola perché nella classe del più piccolo e risultato positivo un un'amichetto e dovevo prelevare il bambino aspettando comunicazioni dal Asl ma mi anno fatto prelevare anche il fratello con la 104 dalla sua classe nella classe del piccolo tutti nella classe del più grande solo lui e giusto il protocollo?

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