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Quale sicurezza per la scuola?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Istruzione

02/10/2006

Due contributi per la sicurezza scolastica: il IV rapporto Imparare Sicuri - rapporto nazionale sulla sicurezza degli edifici scolastici e le opinioni del Codacons Scuola.

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È stato presentato il 28 settembre da Cittadinanzattiva il IV rapporto “Imparare Sicuri”, che ha messo sotto la lente di ingrandimento 271 scuole concentrate in 88 città, 25 province e 12 regioni per indagare sullo stato della sicurezza degli edifici scolastici.

Il rapporto fa parte della quinta fase della campagna in preparazione degli eventi della IV Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, “La scuola di sicurezza”, che si terrà il 25 novembre 2006 in migliaia di scuole italiane, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, con l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione.
In contemporanea sarà diffuso un bando relativo a progetti realizzati negli ultimi due anni in materia di prevenzione della sicurezza in ambito scolastico, “Buone pratiche di educazione alla sicurezza”. Un’apposita giuria valuterà i progetti pervenuti e le scuole finaliste verranno premiate nel corso di una manifestazione pubblica nel mese di febbraio 2007.
Il rapporto, dopo un’introduzione sulle politiche civiche della sicurezza, il diritto alla sicurezza, l’informazione civica, riporta i dati dell’indagine 2006 suddivisi in: edifici, percorsi comuni, servizi generali, servizi didattici, aule, impianti, stato dell’edificio, cantieri.
Sono inoltre indagati i percorsi comuni, le aule, i servizi didattici, i servizi generali e i servizi igienici: infine sono analizzate le iniziative di prevenzione,  segnaletica,  formazione del personale docente/non docente,  l’organizzazione, la certificazione.
Sono anche analizzate le barriere architettoniche e le certificazione degli edifici scolastici.
Link alla graduatoria completa. Link al rapporto.

Sempre in tema di sicurezza scolastica, il responsabile dell’area scuola del Codacons,  ha inviato un commento all’articolo A SCUOLA SICURI, la Campagna a sostegno della proposta di una legge per mettere in evidenza lo stato attuale degli edifici scolastici di tutta Italia e proporre soluzioni sostenibili nel breve periodo, pubblicato da PuntoSicuro n. 1557.
Nel commento, è sottolineato come “La bozza parla solo della sicurezza e messa a norma degli edifici scolastici, esoneri per i datori di lavoro e risarcimento del danno e non parla per niente delle norme di esercizio, dell'organizzazione del lavoro, del carico mentale, di prevenzione, ecc. di stretta competenza del datore di lavoro ovvero il dirigente scolastico.
Da nessuna parte parla dell'art. 31 comma 3 del 626, ovvero dell'obbligo del datore di lavoro (DS) di applicare le misure alternativa che garantiscano un equivalente livello di sicurezza in attesa che i lavori di adeguamento vengano effettuati dai proprietari degli edifici scolastici ovvero comuni e province.
All'art. 6 comma 2 della bozza, anche se solo in caso di mancanza della conferenza dei servizi ed in presenza dell'autorizzazione a svolgere l'attività didattica in presenza di rischi, vi è l'esplicita esclusione dell'applicazione del 626 e relative sanzioni nei confronti delle scuole. Della serie, facciamoci del male ma non ne rispondo”.

Sempre in tema di misure alternative per la prevenzione – continua il responsabile dell’area scuola del Codacons– “All'art. 8 comma 1 della bozza, in caso di non rispetto delle condizioni prioritarie di sicurezza previste dalla bozza (e non dal D.Lgs. 626/94), si prevede direttamente la chiusura della scuola e non prima l'applicazione dell'art. 31 comma 3 del 626 ovvero le misure alternative che garantiscono un equivalente livello di sicurezza. Al successivo comma 3 dell'art. 8, in caso di inadempienza (che tra l'altro deve essere anche accertata - se nessuno l'accerta la situazione rimane tale e quale) da parte del dirigente scolastico, viene solo prevista la nomina di un commissario ad acta. E le sanzioni previste dal 626 e norme correlate per il datore di lavoro quando questi è inadempiente?”

Infine, è sottolineato come la proposta di legge limiterebbe le prerogative dei RLS di cui ai vari commi e punti dell'art. 19 del 626. In particolare sono evidenziati:

punto C e D – “non verrebbe più consultato per l'antincendio, il pronto soccorso e l'evacuazione e per la formazione dei lavoratori - attenzione, si tratta della formazione degli insegnanti i quali poi insegnano ai nostri figli”;

punto G – “l'RLS non viene più formato”.

punto H – “l'RLS non può più promuovere la salute e l'integrità fisica dei lavoratori e dei studenti”;

punto L- “l'RLS non può più partecipare alla riunione periodica per la sicurezza del 626“;

comma 3 – “l'attività dell'RLS non potrà più essere contrattata con il Contratto di lavoro di categoria”; 

Comma 4 – “(questa è veramente grave) viene abolita la garanzia per l'RLS di non subire pregiudizi per l'attività che svolge e che la tutela prevista dalla legge per le rappresentanze sindacali non si applicano all'RLS”.

Per contattare il Codacons: Mimmo Di donna, e-mail: codacoba@tin.it
Lista di discussione: http://it.groups.yahoo.com/group/igiene_sicurezza-scuole/
Codacons, area tematica "scuola sicura": http://www.codacons.it/scuola/scuola.asp

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