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Continue deroghe agli obblighi di sicurezza nelle scuole - Obblighi vigenti (1/2)

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Istruzione

06/11/2002

A cura dell'avv. Rolando Dubini. ''La questione della proroga di adempimenti per il settore dell'istruzione rappresenta un rilevante problema per quanto riguarda l'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza impiantistica, antincendio...''

1. CONTINUE DEROGHE AGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA
La questione della proroga di adempimenti per il settore dell'istruzione rappresenta un rilevante problema per quanto riguarda l'attuazione sostanziale degli obblighi in materia di sicurezza impiantistica, antincendio e dei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda gli interventi strutturali nel settore degli istituti pubblici e privati di istruzione in materia di sicurezza del lavoro, antincendio e sicurezza degli impianti, vi è stata una prima proroga al 31 dicembre 1999, ed una seconda proroga al 31 dicembre 2004 di tutti gli adempimenti relativi all'adeguamento delle strutture alle più recenti normative relative alle materie citate.

Possiamo ripercorrere cronologicamente le tappe di questa vicenda legislativa singolare, in base alla quale il settore scolastico viene esentato da tutti quegli interventi strutturali di adeguamento degli impianti esistenti necessari per ottemperare alle prescrizioni delle normative già vigenti da anni in materia di antincendio, conformità tecnica degli impianti e sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

a) Prima proroga
Con Decreto Legge n° 542 del 23 ottobre 1996, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (convertito in legge dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 649) è stato disposto quanto segue:
Art. 1-bis. Interventi nel settore della pubblica istruzione.
1. Per quanto concerne gli edifici [....] adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999. (...)
4. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici periferici, provveditorati agli studi e sovraintendenze scolastiche, il disposto dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
I provvedimenti oggetto di proroga sono i seguenti:
- Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19 settembre 1994
Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.
- Legge ordinaria del Parlamento n° 46 del 5 marzo 1990
Norme per la sicurezza degli impianti.

b) Seconda proroga
Con la Legge n° 265 del 3 agosto 1999, recante Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, la proroga di cui al punto precedente è stata dilatata a dismisura:
Art. 15. - Interventi nel settore della pubblica istruzione.
1. Gli interventi previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.649, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n.340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.
2. I soggetti o gli enti di cui ai comma 1 rispondono a norma delle vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza previsti nei singoli piani.
3. Ai fini di cui al presente articolo le regioni possono anche autorizzare l'utilizzazione delle eventuali economie comunque rivenienti dai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi indicate nel comma 7 dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n.340. Gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1998, n.382, di competenza degli organi individuati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n.292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242, devono essere completati entro il 31 dicembre 2000.
2. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dopo le parole: "le sale operatorie degli ospedali," sono inserite le seguenti: "degli istituti di istruzione e di educazione".
3. I decreti del Ministro della pubblica istruzione da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dal comma 2 del presente articolo e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. Per l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, si applica, relativamente agli edifici e locali assegnati in uso ad istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ed agli uffici scolastici periferici, provveditorati agli studi e sovraintendenze scolastiche, il disposto dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Questo modo di procedere del legislatore da un lato istituisce una ingiusta e ingiustificata disparità di trattamento (anche alla luce dei principi di uguaglianza dinanzi alla legge di tutti i soggetti) tra settore dell'istruzione e i rimanenti settori lavorativi, dall'altro contraddice pesantemente il dettato dell'art. 32 della Costituzione che riconosce il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (e al conseguente art. 2087 del Codice civile, che protegge l'integrità fisica e morale del lavoratore, obbligando ogni datore di lavoro a garantire la sicurezza in sè di ogni luogo di lavoro) che con questi continui e arbitrari provvedimenti di proroga espone a rischi evidenti sui luoghi di lavoro scolastici i lavoratori e gli utenti di tali servizi, in primo luogo studenti di tutte le fasce d'età, giovanissimi compresi.

A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano
La seconda parte dell'articolo (''Obblighi vigenti'') sara' pubblicata domani.

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Rispondi Autore: Monica Bergamaschi - likes: 0
02/09/2021 (15:05:41)
Vorrei sapere qual è la situazione attuale, se è ancora la stessa o se ci sono state modificazioni, dal momento che l'articolo sembrerebbe del 2002, anche se fa riferimento a date successive .

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