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Le linee di indirizzo per migliorare la sicurezza delle macchine

Le linee di indirizzo per migliorare la sicurezza delle macchine
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interviste e inchieste

05/04/2022

Cosa è la “sorveglianza del mercato”? Perché si è arrivati alle nuove linee di indirizzo? Quali sono le tematiche più rilevanti? Ne parliamo con Nicola Delussu, coordinatore del Gruppo Tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale.


Brescia, 5 Apr – Come la cronaca degli infortuni gravi e mortali ci ricorda costantemente e come segnalato più volte anche dal nostro giornale, le macchine, le attrezzature di lavoro, continuano a rappresentare uno degli elementi più ricorrenti nelle dinamiche d’infortunio.

E al di là delle eventuali prassi scorrette nel loro utilizzo e l’eventuale carenza di formazione degli addetti, nei sopralluoghi effettuati durante la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro si riscontrano frequentemente macchine pericolose non dotate dei requisiti minimi previsti dalle normative in vigore o comunque che espongono i lavoratori a rischi gravi.

 

Proprio per contribuire al miglioramento della sicurezza delle macchine ci soffermiamo oggi su un documento redatto dal Gruppo tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, dal titolo “Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, Titolo III del D.Lgs. 81/08. Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA”. Un documento importante di cui si è parlato il 2 dicembre scorso anche durante la manifestazione Ambiente Lavoro e che interessa tutti gli attori della “ sorveglianza del mercato”: organi di vigilanza, fabbricanti, datori di lavoro/utilizzatori, verificatori, distributori, …

 

Proprio per l’importanza del documento, in questa fase di crescita degli infortuni gravi e mortali, abbiamo ritenuto necessario, a nostra volta, presentare il documento attraverso un’intervista al coordinatore del Gruppo Tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale, Nicola Delussu (ATS Città Metropolitana di Milano).  Un’intervista che, vista la complessità e ricchezza dell’argomento, non poteva essere breve e che abbiamo deciso di suddividere in due parti.   

In questa prima parte affronteremo nello specifico le caratteristiche e novità del documento, mentre nella prossima seconda parte si entrerà più nel dettaglio, sempre a partire dal documento, delle non conformità delle macchine che è possibile riscontrare nei luoghi di lavoro.

Nelle prossime settimane il nostro giornale ospiterà articoli e ulteriori interviste per approfondire ulteriormente gli aspetti del documento, anche con riferimento alle ricadute pratiche sulle aziende.

 

Cosa si intende, per quanto riguarda le macchine, con “Sorveglianza del Mercato” e con “Autorità di Sorveglianza sul Mercato”?

Che attività svolge il Gruppo Tematico Macchine e Impianti del Coordinamento Tecnico Interregionale?

Perché si è arrivati alle Linee di indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature? A chi sono rivolte? Quali sono gli argomenti e le tematiche più rilevanti trattate?

Perché è stato necessario aggiornare il documento sul tema prodotto dal Coordinamento interregionale nel 2012?

 

Questi in breve sintesi gli argomenti trattati nella prima parte dell’intervista:

Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di visualizzare integralmente la prima parte dell’intervista (realizzata il 31 marzo 2022) e/o di leggerne una parziale trascrizione.


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Macchine
Formazione sui rischi specifici degli operatori che utilizzano macchine utensili e carrelli elevatori (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

La prima parte dell’intervista di PuntoSicuro a Nicola Delussu

 

 

Il documento, la vigilanza e le macchine conformi, non conformi o rese conformi

Veniamo al nuovo documento prodotto dal Coordinamento Tecnico Interregionale. A chi è rivolto il documento? Per chi può essere utile? Come è articolato?

 

Nicola Delussu: Questo documento è una rivisitazione, ma soprattutto un'integrazione, di un documento che il gruppo tematico macchine impianti aveva prodotto nel giugno del 2012.

Il documento si intitola, non a caso, “Linee di indirizzo per l'attività di vigilanza sulle attrezzature” e ha, come sottotitolo, ‘Direttiva macchine 2006/42/CE e decreto legislativo 17/2010’, quindi il suo decreto di recepimento e poi nel sottotitolo è presente il “Titolo III del decreto legislativo 81/08’: tutto l'impalcato normativo che ruota intorno alla costruzione, alla fabbricazione e all'uso delle attrezzature.

È chiaro che, in questa grande tematica, gli obblighi del datore di lavoro per garantire la messa a disposizione ai suoi dipendenti di attrezzature sicure sono obblighi importantissimi, fondamentali, oserei dire. E, non a caso, il titolo III si sposa e si integra costantemente con le disposizioni regolamentari vigenti importate dalle normative europee, cioè tutta la parte delle direttive di prodotto che riguarda le macchine e che riguarda poi le attrezzature.

 

Il documento è un documento che è destinato, quindi, agli organi di vigilanza territorialmente competenti che durante l'attività di vigilanza accertano la presenza di macchine sospette non conformi, quindi osservano una qualche non conformità, un rischio su un’attrezzatura. È quindi un documento sugli obblighi che discendono dal decreto legislativo 81, in modo particolare dell'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 81, che dà agli organi di vigilanza l'obbligo di comunicare, di darne notizia all'autorità di sorveglianza sul mercato perché possa esprimere un giudizio sulla produzione di quelle macchine, nel nostro Paese o in altri paesi della Comunità, dicendo se quelle macchine sono conformi così come vengono messe in messe sul mercato oppure se non sono conformi.

 

Ricordo che l'esito del giudizio della commissione della Autorità di sorveglianza sul mercato definisce una macchina conforme, non conforme o resa conforme. Quindi da questi pregiudizi discendono situazioni che sono ovviamente differenti.

Su una macchina conforme: la macchina non ha alcun tipo di problema e quindi cessa la segnalazione di presunta non conformità; sulla macchina resa conforme si prende atto che quell’intervento successivo fatto dal fabbricante ha ripristinato i RES (i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato 1 della Direttiva macchine e del decreto legislativo 17/2010); se la macchina è non conforme su quella bisogna necessariamente intervenire perché venga resa conforme e quindi si interviene con gli strumenti tipici degli organi di vigilanza. Quindi una prescrizione, quindi il tentativo di comprendere se quella macchina è stata prodotta in un unico esemplare o in più esemplari. Se quegli esemplari che sono stati venduti hanno tutti lo stesso la stessa tipologia di non conformità o se ci sono state fasi diverse in quella produzione che hanno differenziato quelle non conformità. Dopo di che il Ministero, che con il suo provvedimento ha già indicato quali sono i RES non conformi che devono essere adeguati, chiede al fabbricante di rendere conforme l'esemplare che è stato segnalato e di mettere a disposizione un kit di adeguamento per i clienti a cui quella attrezzatura è stata venduta, perché quell’attrezzatura diventi conforme e quindi rispettosa dei RES.

 

Il documento inizia proprio con questo primo capitolo, “Macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza: procedure per l’applicazione dell’art. 70, c. 4, del d.lgs. 81/08”. Quindi tutto ciò che accade durante un'attività di sorveglianza da parte dell'organismo di vigilanza territorialmente competente che interviene sulla macchina, la accerta, evidenzia la situazione di non pericolosità della macchina, acquisisce tutti i documenti di costruzione necessari, a partire dalla dichiarazione di conformità. E quindi va vedere se la fase di costruzione è una dichiarazione di conformità ai RES o una dichiarazione di conformità a una norma armonizzata, cosa che presuppone una costruzione che può essere anche più precisa o che ha una presunzione di sicurezza se tutti i rischi sono coperti dalla norma armonizzata. Sto dicendo queste cose, un po' sinteticamente, anche se credo che si possano ulteriormente precisare e definire …

 

La normativa e la revisione dei trattori agricoli o forestali

Ho visto che c’è un capitolo dedicato ai “trattori agricoli o forestali”. Qual è il motivo dell’attenzione a queste particolari attrezzature di lavoro?

 

N. D.: C’è un capitolo dedicato ai trattori perché in questo capitolo noi diamo conto del fatto che in Italia, nell'applicazione delle direttive e dei regolamenti applicabili ai trattori, è stato fatto, per certi versi, di “tutto e di più”. Mi faccia dire così, perché ci sono delle situazioni anche contraddittorie da un punto di vista normativo.

Noi abbiamo pubblicato delle tabelle, con dei diagrammi nei quali spieghiamo da dove a dove è applicabile una direttiva, dove convivono più direttive che dicono anche cose differenti.

Però questa è la situazione.

Dopodiché in relazione a questa situazione - così palesemente problematica da un punto di vista normativo - sono seguite una valanga di linee guida, di interventi di adeguamento.

 

C’è una situazione che, ancora oggi, vede i trattori in attesa di un decreto che è dentro un cassetto da 3-4 anni, forse anche qualche cosa di più, e che è quello che dirà come i trattori dovranno andare a fare la revisione. È una cosa obbligatoria, ma è anche una cosa che non è stata ancora scritta. Cioè è scritta, ma non è ancora ratificata.

 

Insiemi di macchine, valutazione del rischio e norme tecniche specifiche

Come lei ha già accennato, era stato pubblicato dal Coordinamento interregionale nel 2012 un documento sull’applicazione del titolo III del Testo Unico e della normativa correlata alla direttiva macchine. Perché si è reso necessario l’aggiornamento del documento?

 

N. D.: Diciamo che la necessità è venuta fuori fondamentalmente per quattro aspetti. Abbiamo dovuto integrare argomenti che non erano stati trattati in precedenza.

 

Uno in particolare è la costituzione di insiemi di macchine, cioè il momento in cui si assemblano attrezzature diverse - possono essere insiemi di macchine o insiemi di macchine e quasi macchine, oppure insiemi di quasi macchine e insiemi di macchine marcate CE e macchine non marcate CE. Nella fase in cui avviene questo assemblaggio, molto spesso ci sono delle cose che portano l'attrezzatura a non essere rispondente alle normative regolamentari vigenti.

In modo particolare questo avviene se questo assemblaggio viene fatto su volontà del datore di lavoro utilizzatore che decide, di sua sponte, di prendere e mettere insieme macchine perché sta modificando il suo ciclo produttivo (magari lo rende più funzionale, più veloce, …), ma si dimentica che, nel momento in cui io assemblo un insieme di macchine quella diventa una nuova macchina, perché ne ho modificato la funzionalità principale, allora lì dentro devo riprocedere ad una immissione sul mercato di una nuova attrezzatura. E questo comporta degli obblighi, che sono rifare la valutazione di rischio, reintegrare quel fascicolo tecnico che era limitato ai singoli componenti, ma soprattutto fare la valutazione del rischio di interfaccia tra le macchine, che costituisce il vero problema o la vera pericolosità di un insieme che non è stato adeguatamente valutato da chi lo ha realizzato.

 

E su questo meccanismo è stato necessario spendersi, anche in virtù di quello che avevano detto le linee guida della Commissione Europea sulle imprese e sulle industrie che dal 2010 ha emanato circa tre linee guida importanti. Pur non essendo atti di legge sono, diciamo, l’interpretazione autentica di quello che c'è scritto in direttiva da parte dei tecnici delegati di tutti i Paesi europei e quindi diventa un punto di riferimento importante per chi lavora con la direttiva macchine. Una di queste linee guida, del 2010, è la più importante, quella anche scritta e tradotta completamente in italiano, e ce ne sono state altre due una del 2017, l'altra del luglio del 2020 che rappresentano la revisione punto 1 e la revisione punto 2 di quella prima linea guida.

Noi abbiamo fatto (…) circa undici esempi di insieme di macchine con i quali si può avere a che fare all'interno delle aziende. Quindi partendo dagli impianti di biogas fino ai mangimifici. Quindi andando a vedere come una isola robotizzata metalmeccanica o una linea robotizzata per lavorazioni meccaniche possono essere assemblate.

Ecco alcune volte, purtroppo, queste linee si trovano senza una marcatura di insieme e quindi, come tali, diventano delle macchine non a norma, sulle quali bisogna intervenire e - purtroppo o tenendo conto dell'importanza della pericolosità che può avere non aver valutato completamente il rischio di quell'insieme - le sanzioni sono anche molto pesanti, perché parliamo di sanzioni che arrivano fino a 40.000 euro. (…)

 

Veniamo agli altri tre elementi che ci hanno portato alla revisione delle linee di indirizzo.

 

Abbiamo dovuto aggiungere le categorie dove c'è stata l'evoluzione normativa. Tra queste, ho già detto prima, vale quanto detto per i trattori agricoli o forestali.

 

In più c’è stata la necessità di allineare alcune interpretazioni a quelle che la linea guida della Commissione Europea imprese industria ha dato rispetto alla direttiva macchine. Era giusto che ci fosse questo passaggio.

 

Non ultimo e, oserei dire, molto importante, la necessità di allineare alcune indicazioni all'evoluzione delle norme tecniche.

 

Qualcuno dirà: qui abbiamo parlato di direttiva, abbiamo parlato di Titolo III, abbiamo parlato di decreto legislativo 17/2010, ma le norme tecniche non sono leggi, non sono norme obbligatorie.

È vero, non sono norme obbligatorie, ma nella valutazione su una macchina assumono un riferimento altrettanto importante per i valutatori, così come per i costruttori, che è quello di rappresentare il riferimento della regola dell'arte.

 

Quindi noi oggi non possiamo più esprimere un giudizio congruo ed esaustivo su una macchina se noi non abbiamo verificato, oltre alle indicazioni che i RES presenti nell'allegato 1 della direttiva indicano, le norme tecniche specifiche soprattutto quelle armonizzate. Perché lì c'è scritto come si costruisce una macchina in funzione di uno specifico rischio.

Tra l’altro quando quella norma dovesse fallire, da un punto di vista della misura, esiste in ambito europeo un sistema di clausole di salvaguardia che permettono di mettere in discussione anche la norma. Quindi credo che di questo aspetto vada tenuto conto. Noi questo lo abbiamo richiamato, a più riprese, all'interno del documento e penso che sia una cosa importante.

(…)

 

--- fine della prima parte dell’intervista ---

 

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento di cui si parla nell'intervista:

Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, Gruppo tematico Macchine e Impianti, “Linee indirizzo per l’attività di vigilanza sulle attrezzature. Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010, Titolo III del D.Lgs. 81/08. Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA”, documento redatto dal Gruppo tematico Macchine e Impianti, edizione dicembre 2020.

 

Scarica la normativa di riferimento:

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

 

Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

 


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