Le conseguenze dell’applicazione del nuovo Regolamento DPI
Brescia, 10 Apr – Riprendiamo a parlare delle conseguenze della scadenza del 21 aprile 2018 relativa all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989.
La necessità di chiarimenti sul Regolamento 2016/425
Quali sono le principali novità del nuovo Regolamento europeo? Cosa cambia realmente per le aziende? Sono previste nuove normative tecniche sui DPI correlate al Regolamento? Ci saranno anche modifiche sulla direttiva sulle prescrizioni minime per l’uso dei DPI? Quali sono le criticità ancora presenti?
Sono tanti i dubbi e le domande degli operatori e delle aziende correlate al Regolamento 2016/425 e alla scadenza del 21 aprile 2018. Per questo motivo abbiamo intervistato, nei giorni scorsi, Virginio Galimberti, presidente della Sottocommissione DPI dell’UNI, e abbiamo già pubblicato su PuntoSicuro una prima parte dell’intervista dal titolo “ Le criticità relative all’applicazione del nuovo Regolamento DPI”.
Nella prima parte abbiamo affrontato il tema del significato della scadenza del 21 aprile, le eventuali modifiche normative necessarie e alcune problematiche correlate alle “disposizioni transitorie” della Direttiva.
La seconda parte dell’intervista a Virginio Galimberti
Nella seconda parte dell’intervista, che presentiamo oggi, Virginio Galimberti sofferma in particolare sulle novità del nuovo Regolamento DPI, sulla futura normativa tecnica e sulle conseguenze del Regolamento 2016/425 sulle aziende e sulla sicurezza dei DPI.
Ce le ha già accennate in un recente articolo, ma ci ricordi quelle che ritiene essere le principali novità del Regolamento e le conseguenze dirette sulle aziende… Ci sono novità rilevanti in materia di RES?
Virginio Galimberti: Come già accennato in un precedente articolo e in parte nelle prime risposte a questa intervista, l’applicazione del Regolamento UE 2016/425 comporterà sicuramente parecchie modifiche alla legislazione nazionale in particolare in tutte quelle parti che fanno specifico riferimento alla abrogata D.E. 89/686/CEE.
Oltre ad alcuni passaggi già esplicitati nelle risposte nella prima parte dell’intervista, che non starei a ripetere (modifiche degli art 76 e 77 del D.Lgs. 81/2008 dovute all’abrogazione/aggiornamento del D.Lgs. 475/92) una ulteriore conseguenza dell’applicazione del regolamento UE 2016/425 nei confronti del D.Lgs. 81/2008 consiste nell’adeguamento della terminologia riportata nell’allegato VIII del decreto.
Ai fini invece del conferimento ai DPI da mettere sul mercato dei “nuovi” Requisiti Essenziali di Salute e di Sicurezza (RES), oltre ad inserire un capitolo “Osservazioni preliminari” con il quale si specifica cosa sono i RES che devono essere conferiti da parte del fabbricante al DPI e come ciò deve essere fatto, al punto 1 viene giustamente sostituito il termine “Assicurare” riportato nella D.E. con “Offrire”.
La maggior parte dei cambiamenti è rappresentato da un adeguamento più consono dei termini mantenendo inalterati i requisiti richiesti.
Come novità si possono evidenziare le seguenti aggiunte:
- Punto 1.3.4 – relativo a “Indumenti protettivi contenenti dispositivi amovibili” (es.: giacche per motociclisti);
- Punto 1.4 - Istruzioni e informazioni del fabbricante - i) [modificato rispetto alla versione degli allegati della 89/686/CEE] il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione; - k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate; - l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE - Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI;
- Punto 3.8.2 – Dispositivi conduttori (Lavori sotto tensione).
Con riferimento alla documentazione tecnica che il fabbricante deve produrre per la certificazione dei DPI il nuovo regolamento, a differenza della abrogata direttiva, non fa più distinzione di contenuti tra la prima categoria e le altre.
Una delle novità per i produttori di DPI di prima categoria consiste nel fatto che devono prevedere il “Controllo interno della produzione” (Modulo A) non richiesto dalla legislazione precedente.
Quali sono gli sviluppi futuri del Regolamento europeo? Sono previste anche nuove normative UNI sul tema DPI?
Virginio Galimberti: Non essendo ancora iniziata l’applicazione del Regolamento non sono in grado di prevedere quali possano essere i futuri sviluppi dello stesso e neppure i problemi che si potrebbero creare a livello gestionale che, secondo me, potrebbero essere nulli.
Posso invece essere più preciso, da normatore, a proposito dello sviluppo delle normative UNI sul tema dei DPI.
Come per quanto riguardava la D.E. 89/686/CEE la produzione delle norme “armonizzate” avveniva a seguito del mandato della UE al CEN (normazione a copertura di direttive specifiche), con l’applicazione del Nuovo Regolamento l’Unione Europea ha provveduto a cambiare la destinazione d’uso adeguandola al Regolamento stesso.
La presunzione di conformità prevista per le norme armonizzate dalla Direttiva viene riconfermata dal Regolamento che con l’art. 14 recita: “Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.”
Indipendentemente dalla parte legislativa la produzione delle norme UNI EN o UNI EN ISO sulla tematica dei DPI è sempre in evoluzione. Il problema italiano consiste nelle sparute forze disponibili nei Gruppi di lavoro UNI che per alcuni argomenti non è purtroppo in grado neanche di seguire i lavori.
Mi pare che siano previste anche delle future modifiche nella direttiva sociale 89/656/CE sulle prescrizioni minime per l’uso dei DPI….
Virginio Galimberti: A rigor di logica i contenuti del Regolamento UE 2016/425, per i quali, nelle risposte precedenti, ho accennato ad alcune modifiche conseguenti per il Titolo III del D.Lgs. 81/2008 (legge nazionale), dovrebbero comportare anche una riedizione aggiornata della Direttiva 89/656/CEE del 30 novembre 1989 (il cui recepimento costituisce il Titolo III capo II del D.Lgs. 81/2008) – direttiva relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro - sia per quanto riguarda il testo e sia principalmente gli allegati (riportati nell’allegato 8 del D.Lgs. 81/2008).
Il motivo principale di questa riedizione, riferito ai tre allegati, è l’allineamento della terminologia con quella del Regolamento; l’ampliamento della lista dei rischi lavorativi (allegato I) inserendone di nuovi quali ad esempio CEM; necessità di rivedere la lista dei DPI (allegato II) alla luce di quanto oggi disponibile sul mercato considerando anche eventuali accessori e ampliare la lista delle lavorazioni che prevedono l'uso dei DPI (allegato III) proponendo di collegare le lavorazioni alla valutazione del rischio e di realizzare strumenti di supporto a tematiche specifiche (ad esempio adattabilità dei DPI alle differenze di genere come misure, pesantezza, ergonomia ecc.).
Secondo la mia opinione, l’argomento dovrebbe essere di competenza, in Italia, del Ministero del lavoro e mi era stato detto che eravamo in dirittura d’arrivo.
Malgrado i ripetuti tentativi di informarmi a livello Ministeriale le uniche indicazioni non ufficiali che sono riuscito ad ottenere riguardano lavori di modifica a livello Europeo della sola Direttiva.
I lavori sono iniziati a giugno 2017 nell'ambito dell'ACSH (Advisory Commettee on Safety and Health at Work) che si è avvalsa di un gruppo di esperti provenienti da 21 paesi europei (Italia purtroppo non presente).
Nell’ultimo incontro che si è tenuto il 16 gennaio 2018 sono state presentate le proposte dei singoli stati che in precedenza avevano formulato commenti sui tre allegati. Da parte dell’Italia dovrebbero essere formulate le nostre proposte da inviare ma non ho minimamente idea da chi. Per la modifica del D.Lgs. 81/2008 non sono a conoscenza di attività/iniziative…
In definitiva quale sarà l’impatto del nuovo regolamento sulla qualità dei DPI e sulla sicurezza nelle aziende? Quali sono le eventuali criticità ancora presenti? E quale è stata la risposta e l’attenzione delle aziende produttrici di DPI in relazione alle nuove scadenze?
Virginio Galimberti: Considerando le leggere differenze applicative che ci sono tra le due legislazioni, dal punto di vista della qualità dei DPI e, di conseguenza, della sicurezza delle aziende (naturalmente legata ai DPI) non ci dovrebbe essere alcuna differenza.
Per parlare di criticità dividerei l’argomento in due.
Criticità derivanti dalle procedure di certificazione imposte che sono spesso legate alle difficoltà di interpretazione delle norme armonizzate, quando ci sono, da parte sia dei fabbricanti e sia degli organismi notificati preposti.
Criticità, in particolare per gli utilizzatori, legate al nostro sistema di distribuzione sul mercato che è molto polverizzato e che non sempre è all’altezza di trasmettere competenze e informazioni necessarie per una corretta gestione e uso del DPI (nel nostro paese la percentuale di piccole/medie imprese che si rivolge alla grande distribuzione o a ferramenta/colorifici è altissima).
Negli interventi presso molte aziende è normale rilevare la mancanza di note informative o trovare DPI inadatti ai rischi evidenziati (quando vengono effettivamente riportati sul documento di valutazione dei rischi) ovvero di presenza di personale che usa DPI salvavita senza addestramento.
In conclusione, non avendo collegamenti direttamente con le associazioni di settore, non sono al corrente di risposte e attenzione delle aziende produttrici di DPI in relazione alle nuove scadenze se non per un singolo caso per il quale sono stato coinvolto direttamente come coordinatore di un Gruppo di lavoro UNI.
Purtroppo, dopo l’entrata in vigore del Regolamento, un fabbricante ha reagito, a tempo scaduto cercando di coinvolgere ministeri ed altro, lamentando una sorta di illegittimità ed illegalità dello stesso nelle Disposizioni Transitorie dell’Articolo 47 ritenendo non possibile avere un solo anno (fino al 21 aprile 2019) per mettere a disposizione sul Mercato i prodotti conformi alla Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, e prodotti prima dell’entrata in vigore del Regolamento stesso.
Il Fabbricante segnala che è praticamente impossibile per qualsiasi Azienda smaltire centinaia (se non migliaia) di articoli dei vari DPI nel giro di un solo anno.
Tra altre motivazioni lo stesso fabbricante contesterebbe anche la scadenza quinquennale dei certificati di esame UE del tipo (considerazione iniziale n°27 ed Allegato V, paragrafo 6.1 del Regolamento Europeo) probabilmente senza essere informato che tale scadenza, proposta in fase di modifica della D.E. 89/686/CEE, è già attuata da anni da parecchi Organismi Notificati.
NB: Questa è la seconda parte dell’intervista a Virginio Galimberti. La prima parte è stata pubblicata nell’articolo “ Le criticità relative all’applicazione del nuovo Regolamento DPI”.
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
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