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L’importanza della valutazione del microclima nei luoghi di lavoro

L’importanza della valutazione del microclima nei luoghi di lavoro
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interviste e inchieste

01/02/2019

C'è sufficiente attenzione nei luoghi di lavoro al rischio microclimatico? Quali sono a livello normativo i riferimenti sul microclima? Come utilizzare la recente pubblicazione Inail per la valutazione? Ne parliamo con Michele Del Gaudio dell’Inail.

 

Bologna, 1 Feb – Sappiamo che il rischio microclimatico è un rischio importante e non riguarda solo gli ambienti di lavoro in cui il ciclo produttivo richiede condizioni ambientali estreme.

E per questo motivo abbiamo più volte affrontato sul nostro giornale il rischio microclimatico con riferimento ai contenuti di una pubblicazione Inail, elaborata dalla Direzione regionale per la Campania e dal titolo “ La valutazione del microclima. L’esposizione al caldo e al freddo. Quando è un fattore di discomfort. Quando è un fattore di rischio per la salute”.

 

La valutazione del rischio microclimatico

Il documento Inail, a cura di Michele del Gaudio, Daniela Freda, Paolo Lenzuni, Pietro Nataletti e Raffaele Sabatino, affronta il tema fornendo a datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e a coloro che si occupano di prevenzione nei luoghi di lavoro, un momento di sintesi sulle attuali conoscenze permettendo di valutare nel migliore dei modi i rischi legati alle condizioni microclimatiche.


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Tuttavia il rischio microclimatico non sempre è tenuto in idonea considerazione nelle valutazioni aziendali. E per questo motivo abbiamo pensato di intervistare, durante la manifestazione Ambiente Lavoro 2018 di Bologna, uno dei responsabili scientifici del libro, Michele Del Gaudio (ricercatore della Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Avellino).

 

Relatore al convegno nazionale a Bologna “ dBA2018 - I rischi fisici nei luoghi di lavoro”, lo abbiamo intervistato proprio sul tema della valutazione del microclima, con riferimento anche alle modalità di utilizzo, da parte degli operatori, della nuova pubblicazione Inail.

Inoltre nell’intervista il ricercatore ci ricorda i risultati di un ulteriore progetto di ricerca relativo ad un idoneo programma dietetico per lavoratori esposti a stress da esposizione ad ambienti di lavoro caldi.

 

Una sintesi delle domande rivolte a Michele Del Gaudio:

  • C'è sufficiente attenzione nei luoghi di lavoro al rischio microclimatico?
  • Le aziende colgono l’importanza di questo rischio in merito alle conseguenze sia per la sicurezza e salute che per l’efficienza lavorativa?
  • Quali sono a livello normativo i riferimenti sul microclima? Si dovrebbe modificare qualcosa?
  • Nell pubblicazione si sottolinea che se dividiamo gli ambienti solo tra ambienti moderati e ambienti severi, si perde la distinzione fra ambienti nei quali non esistono ostacoli allo stabilirsi di condizioni di comfort ed ambienti nei quali tali ostacoli esistono. Perché questa distinzione è importante?
  • Come utilizzare la pubblicazione Inail per migliorare la valutazione del rischio e il microclima nei luoghi di lavoro?
  • Cosa indicano le vostre ricerche sull’idonea alimentazione di chi lavora in ambienti severi caldi? Come ottenere le informazioni?

 

L’intervista di PuntoSicuro a Michele Del Gaudio

 

 

C'è sufficiente attenzione nei luoghi di lavoro al rischio microclimatico?

 

Michele Del Gaudio: “Diciamo che il microclima è percepito forse come uno dei rischi non primari da valutare, perché probabilmente le aziende danno priorità a rischi come il rumore, come le vibrazioni, che hanno evidentemente maggiore attenzione.

Il microclima però è importante perché può essere causa di un abbassamento del livello della prestazione, ma soprattutto del livello di attenzione. E l’abbassamento del livello di attenzione, almeno per l’Inail, è importante perché può essere causa di distrazione e quindi causa di infortunio, ad esempio”.

 

Secondo la vostra esperienza le aziende colgono l’importanza di questo rischio in merito alle conseguenze sia per la sicurezza che per l’efficienza lavorativa?

 

M.D.G.: “Spesso la soluzione dei problemi microclimatici è legata a soluzioni tecniche e le soluzioni tecniche implicano dei costi. E questi probabilmente sono quelli che scoraggiano dall’affrontare il problema. Se in ufficio fa troppo caldo probabilmente c'è da fare delle opere strutturali. E questo può essere un problema per il datore di lavoro.

Diciamo che, alla fine, facendo un bilancio potrebbe convenire comunque. Però probabilmente non è così evidente al datore di lavoro”.

 

A livello normativo ci sono pochi riferimenti sul microclima. Se ne parla nel D.Lgs. 81/2008 sia nel Titolo II nell’ambito dei luoghi di lavoro, sia nel Titolo VIII sugli agenti fisici, ma non si va oltre una generica indicazione. E non ci sono univoche indicazioni su come valutare il rischio… Secondo lei sarebbe utile modificare qualcosa nella normativa?

 

M.D.G.: “Ovvio che tutto ciò che non è imposto per legge, fa fatica ad essere risolto. Diciamo che il Testo Unico non ha dato indicazioni, come può aver dato per altri rischi come il rumore, le vibrazioni, perché per il microclima c'è il problema (…) che è legato anche a una percezione soggettiva, quindi difficile da quantificare. E poi c'è probabilmente anche una carenza di legislazione europea in merito e quindi il tutto è demandato a delle norme tecniche. Però sono anche norme tecniche che hanno una storia. Alcune valgono da più di 40 anni, quindi evidentemente hanno avuto ragione di esistere finora.

Il problema è far eseguire, a chi fa la valutazione, il percorso giusto e quindi utilizzare gli indici di valutazione più esatti per il tipo di lavorazione con cui ci troviamo a confrontarci.

 

Un elemento della vostra pubblicazione che mi pare interessante è la sottolineatura che se dividiamo gli ambienti solo tra ambienti moderati e ambienti severi, si perde la distinzione fra ambienti nei quali non esistono ostacoli allo stabilirsi di condizioni di comfort ed ambienti nei quali tali ostacoli esistono. Distinzione che rappresenta un vero elemento discriminante. Perché questa distinzione è importante?

 

M.D.G.: “Volendo semplificare, in realtà, gli ambienti moderati o moderabili sono ambienti in cui noi possiamo trovare un discomfort che può essere considerato un fastidio per il lavoratore, con tutte le implicazioni che abbiamo detto prima.

Negli ambienti invece severi si può andare incontro a situazioni in cui viene addirittura pregiudicata la vita del lavoratore. Un colpo di calore può essere una causa di un problema importante.

Quindi l'approccio deve corretto (…) deve utilizzare la normativa che meglio risponde alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro. (…) Ad esempio normalmente un ambiente d'ufficio non ha dei motivi specifici per svolgersi in un ambiente troppo caldo. Quindi in quel caso bisognerà fare delle operazioni che normalmente interessano la struttura. Mentre invece l'approccio per chi lavora in ambienti troppo caldi o freddi, normalmente è la riduzione dell'esposizione del lavoratore a quelle condizioni”. 

 

Come gli operatori, i datori di lavoro, le aziende possono usare il vostro libro per migliorare la valutazione del rischio e il microclima nei luoghi di lavoro?

 

M.D.G.: “Noi abbiamo immaginato di tracciare un percorso da seguire, che sia inizialmente quello di classificare l'attività lavorativa, cercando di capire se questa ha dei vincoli che impediscono modifiche all’ambiente. Oppure, nel caso in cui questi vincoli non ci siano, bisogna puntare alle soluzioni tecniche che migliorano l'ambiente dal punto di vista termico.

L'obiettivo è quello di evitare che la valutazione sia fatta poi con criteri che tendono a rendere tutti gli ambienti considerati sicuri utilizzando magari indici che non sono idonei per quel tipo di valutazione.

Quindi un ambiente moderabile è per noi un ambiente in cui si deve tendere a condizioni di confort. Un ambiente severo o stressante è un ambiente in cui c'è un vincolo insormontabile legato alla produzione, al tipo di attività. Non è trascurabile nemmeno l'aspetto climatico quando ci troviamo nelle lavorazioni all'aperto dove, ovviamente, noi non possiamo modificare i parametri, dobbiamo però fare attenzione ai tempi di esposizione dei lavoratori”.

 

(…)

 

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Stefano Arcangeli - likes: 1
01/02/2019 (08:55:39)
Il problema del microclima è diffuso ma con gli attuali strumenti quasi insormontabile.
Non si può affrontare il problema indicando soluzioni idonee se non basate su dati scientifici e ripetibili certi, poichè se si richiedono investimenti bisogna anche documentarne il perchè e le sensazioni in questo caso lasciano il tempo che trovano.
La linea guida sul microclina del 2006 dette a suo tempo una traccia di cio, ne è mancato lo sviluppo, casomai attraverso un software di facile utilizzo, e perchè no, validato e distribuito da INAIL che si portasse dietro normativa idonea imponendone l'applicazione. Per adesso brancoliamo nel buio, ognuno applica le misure che crede con il buon senso del padre di famiglia e tutto è opinabile.
Rispondi Autore: Oliviero Cicolari - likes: 1
01/02/2019 (09:24:21)
Gentili signori,
sono a chiedervi qual è la differenza tra un lavoratore di cantiere (il cui microclima è regolato dagli agenti atmosferici) e quello d'ufficio. Una così alta differenza di luoghi di lavoro il cui articolo, come le stesse regole dell'INAIL, parrebbero risultare quasi un paradosso. Ben venga quindi l'impostazione del Dlgs 81/2008 che lascia adito a singole interpretazioni dettate dal buon senso.
Ringrazio per l'attenzione e auguro una buona giornata.
O. Cicolari
Rispondi Autore: Michele Montresor - likes: 0
05/02/2019 (09:04:27)
Ringraziando la redazione di PuntoSicuro per l’opportunità di approfondire un tema così avvincente, vorremmo proporre ai lettori alcuni punti di vista “alternativi”. Alternativi nel senso che, pur comprendendo le difficoltà di un approccio al problema del microclima i cui “range di accettabilità” risiedono nella soggettività delle persone (e quindi potenzialmente infiniti tanti quanti i pareri soggettivi), le soluzioni sono, di contro, abbastanza semplici. C’è molta letteratura e tecnologia a disposizione degli imprenditori per trovare (quasi) sempre la soluzione che, magari non “cucita addosso da un sarto”, è in grado di “accontentare” la maggior parte dei lavoratori. Se anche gli imprenditori agricoli hanno da anni compreso che il confort climatico delle stalle è in grado di determinare una rilevante differenza nella produzione del latte (senza offesa alcuna ma passateci l’esempio: è utile per semplificare il concetto), parimenti è la “resa lavorativa” di soggetti che, lavorando in ambienti “disconfortevoli”, possono risentirne negativamente. E senza dimenticare che in determinate situazioni ove le relazioni lavorative obbligano le persone ad una stretta convivenza, un microclima sfavorevole (spesso indicato dai lavoratori presenti in un ufficio quale principale fonte di disagio) è in grado di influenzare pesantemente su tali relazioni; con ciò che ne consegue dal punto di vista “produttivo”. Da questo punto di vista ogni imprenditore dovrebbe “far di conto”. Ammettiamo che da un microclima sfavorevole non deriva “direttamente” un infortunio, ma non v’è alcun dubbio che, come ricordato dal co-autore Michele Del Gaudio, il discomfort termo-igrometrico è in grado di influenzare fattori particolarmente rilevanti degli infortuni quali il “grado di attenzione” e di “percezione del rischio”; quindi direttamente no, ma indirettamente (spesso) si laddove sia presente un rilevante rischio lavoro-correlato.
Inutile qui precisare che non si tratta semplicemente di mera “temperatura” in gradi Celsius, ma bensì di “fare la quadra” su almeno 4 grandezze fisiche (temperatura a bulbo secco, a bulbo umido, umidità relativa e velocità dell’aria) e due parametri situazionali (attività metabolica e abbigliamento). E’ per la presenza di tali parametri (e le differenti reazioni dei soggetti che vi sono esposti) che le valutazioni del “benessere termo-igrometrico” non sono semplici. Ma la mancanza di semplicità non vuol dire necessariamente “impossibilità”. Per tale motivo la lamentazione del sig. Stefano Arcangeli non appare condivisibile. Nel corso degli anni abbiamo affrontato situazioni lavorative che vanno dal microclima severo freddo (celle surgelati a -34°C.) a severo caldo (campi agricoli, forni di cottura mattoni con tecniche della metà del’800 e forni di cottura biscotti) passando per ambienti moderati quali uffici, officine e magazzini (forse i più complessi da affrontare per i volumi in gioco); ed a ogni problema corrisponde una o più soluzioni. E’ vero il D.Lgs 81/08 non affronta “di petto” il tema del microclima negli ambienti di lavoro, ma non significa che si “brancoli nel buio” o che si debbano fondare i problemi (solo) con il buon senso. Anche se quello è un ingrediente che non deve mai mancare! Non rileva pertanto alcun paradosso tra il lavoro di cantiere e quello d’ufficio: diversi ambienti di lavoro = diversi approcci = diverse soluzioni. Ma non “nessuna soluzione”! Uno degli autori del presente contributo ha svolto attività di cantieristica di strutture in acciaio per una decina d’anni; le coperture un fibrocemento o di pannelli sandwich realizzate d’estate, venivano condotte dalle 5:00 alle 13:00 (era il 1992, in assenza di Direttive Europee, “626”, “81” e via discorrendo – solo buon senso……). Misura organizzativa a isorisorse e nel completo benessere dei lavoratori (fatto salvo il disagio intrinseco di un’attività usurante per definizione).
Le pertinenti norme tecniche di riferimento (UNI EN ISO 7730 – ambienti moderati, UNI EN ISO 7243 e UNI EN ISO 7933 – ambienti severi caldi, UNI ISO 15743 e UNI EN ISO 11079 - ambienti severi freddi) sono riferimenti imprescindibili ed inconfutabili per orientare la Direzione aziendale verso l’adozione di misure “TECNICHE-STRUTTURALI-IMPIANTISTICHE”, “ORGANIZZATIVE” o “PROCEDURALI”, per assicurare le migliori condizioni di lavoro. Nessun “barcollamento nel buio” quindi come approfonditamente rammentato proprio in un articolo di Punto Sicuro del 29/05/2015 dalla dott.ssa Anna Guardavilla dal titolo “Norme Tecniche: valore giuridico e vincolatività” e che riprendiamo sinteticamente “Per cui vi sono alcuni casi in cui la mancata applicazione di una norma tecnica può essere legittimamente contestata ad un soggetto sotto il profilo omissivo in quanto l’applicazione della stessa acquisisce una valenza obbligatoria, proprio in virtù della presenza all’interno dell’ordinamento di norme giuridiche che fungono da fonte, diretta o indiretta, esplicita o implicita, di tale obbligatorietà.” …..E luce fu.
Ed infatti una recente senza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con sentenza 1 aprile 2015, n. 6631, ha stabilito che nei confronti del datore di lavoro esiste un preciso obbligo di tutelare la salute psico-fisica dei prestatori di lavoro e di assicurare che i locali dell’azienda siano in condizioni tali a permettere agli stessi di adempiere le prestazioni contrattuali cui sono obbligati, non subendo nocumento alla propria salute. I giudici hanno precisato altresì che nel caso in cui si prospetti la violazione di tale obbligo, che grava sul datore di lavoro, la controparte contrattuale (il lavoratore) è legittimato a non eseguire la propria prestazione eccependo l’inadempimento mantenendo, al tempo stesso, il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore di lavoro.
Pur riconoscendo che nel caso di specie valutato dalla Suprema Corte si trattava di condizioni di lavoro border-line, è senza dubbio pregnante la massima che ne scaturisce e comunque riteniamo che il “punto di vista“ da adottare non sia tanto quello dell’obbligo normativo, ma del “rispetto dei propri collaboratori” che rappresentano sempre una delle colonne portanti dell’impresa.
Montresor Michele e Bernardo Pasquale, tecnici della Prevenzione dell’ATS val Padana.

Disclaimer: la responsabilità dei contenuti dell’articolo è unicamente degli autori e non riflette necessariamente le opinioni dell’Organizzazione di appartenenza.
Rispondi Autore: Sara Persi - likes: 0
03/04/2019 (12:16:55)
Buongiorno a tutti, avrei una domanda da porre...se il problema del microclima si verifica esclusivamente per circa un mese e mezzo all'anno, nel periodo estivo, e nel resto dell'anno non vi sono problemi inerenti al microclima di nessun tipo...come si procede?? GRAZIE a chi mi risponderà...
Rispondi Autore: MICHELE MONTRESOR - likes: 0
03/04/2019 (14:14:40)
Gent.ma Sara, non mi pare che la "valutazione dei rischi di esposizione a disconfort termico" sia "non determinabile" per periodi di esposizione "limitati" nel tempo. Se parlassimo di alcuni gg è un conto, ma il mese 1/2 estivo, E' IL PROBLEMA DELL'ESTATE IN TERMINI DI MICROCLIMA SEVERO CALDO. Quindi mese più mese meno, non rileva.
La EN ISO 7730 si applica come le relative procedure tecnico-organizzative di mitigazione del rischio ........... in attesa di una nuova estate.
E credo che altri lettori posano concordare con questa valutazione.
Cordialità. Michele Montresor
Disclaimer: la responsabilità dei contenuti dell’articolo è unicamente degli autori e non riflette necessariamente le opinioni dell’Organizzazione di appartenenza.
Rispondi Autore: Sara Persi - likes: 0
03/04/2019 (14:42:44)
Come immaginavo. La ringrazio.

Saluti

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