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È obbligatorio consegnare ai lavoratori gli attestati di formazione?

È obbligatorio consegnare ai lavoratori gli attestati di formazione?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interviste e inchieste

14/06/2019

Gli attestati relativi alla formazione acquisita sono di proprietà di chi organizza la formazione o dei lavoratori che seguono i corsi? C’è l’obbligo normativo di consegnarli ai lavoratori? Ne parliamo con l’avvocato Lorenzo Fantini.

Brescia, 14 Giu  – Sono diversi i temi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i quali ci sono oggi ancora dubbi sulla corretta interpretazione della normativa e uno di questi riguarda la proprietà degli attestati relativi alla formazione acquisita.

 

Sono di proprietà del datore di lavoro che consente la formazione o dei lavoratori che seguono con successo i corsi? C’è l’obbligo da parte del datore di lavoro di consegnare al lavoratore, ad esempio in caso di licenziamento, gli attestati conseguiti?

 

Le domande sulla proprietà degli attestati

L’intervista a Lorenzo Fantini

Il vuoto normativo e le possibili modifiche future



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Le domande sulla proprietà degli attestati

Se a livello di buon senso si potrebbe auspicare doverosa la consegna degli attestati ai lavoratori, in realtà diventa ostico trovare nella normativa, in particolare nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), un obbligo preciso.

 

Come vedremo meglio nel prosieguo dell’articolo, l’art. 37 del Testo Unico indica che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino. Ma il “ libretto formativo del cittadino” è una delle tante parti del Testo Unico che non sono state realizzate.

Esiste poi un riferimento preciso nell’Accordo Stato-Regioni del 2012Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” dove si dice che è “opportuno” che copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente. Si può fondare su questa “opportunità” un qualunque obbligo?

 

Infine qualcuno, per vincolare il datore di lavoro alla consegna dell’attestato, fa riferimento ai diritti del lavoratore riguardo all’accesso ai dati.

Esiste, ad esempio, una presa di posizione (19 giugno 2000) del Garante per la protezione dei dati personali in cui il Garante precisa che il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell’interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.

Tuttavia è una presa di posizione che ha ormai quasi vent’anni e si basa su normative abrogate, anche se probabilmente sono riscontrabili, per analogia, anche nella normativa, nazionale ed europea, vigente. Ma è sufficiente questa presa di posizione per parlare di obbligo?

 

Per provare a dare una risposta a queste varie domande, abbiamo intervistato l’avvocato Lorenzo Fantini, per lungo tempo dirigente della Divisione Salute e Sicurezza del Ministero del lavoro e spesso nostro interlocutore per affrontare le tematiche più rilevanti e delicate in materia di sicurezza e salute.

Lorenzo Fantini, come racconterà nell’intervista, si è occupato direttamente del problema in relazione sia alla stesura della normativa vigente, anche con riferimento all’Accordo Stato-Regione del 2012, sia a possibili correttivi del Testo Unico su questo specifico tema.

 

L’intervista a Lorenzo Fantini

Cerchiamo di comprendere bene quanto sia rilevante il tema della proprietà degli attestati. E cerchiamo anche di capire perché nessuna norma - nel decreto 81 o negli Accordi Stato Regioni - ne parla chiaramente…

 

Lorenzo Fantini: Su questo punto penso sia necessario che si faccia un minimo di "ricostruzione storica" del tema della formazione, facendo presente che in realtà già in fase di stesura del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il tema della formazione e degli attestati che ne dimostrino l'avvenuto svolgimento è stato ripetutamente affrontato.

 

Occorre, però, ricordare nel 2008 esisteva una normativa che prevedeva uno strumento - denominato "libretto formativo del cittadino" - nel quale tutte le attività di formazione svolte da ogni cittadino italiano avrebbero avuto ingresso, secondo il noto concetto del "life long learning", del tutto pacifico in moltissimi Paesi; nel 2008 era ragionevole ritenere che le Regioni, deputate a dare attuazione alle disposizioni (contenute nel d.lgs. n. 276/2003) che prevedevano (e in realtà prevedono ancora…) l'istituzione del libretto formativo del cittadino, procedessero in tempi rapidi a definire i contenuti del libretto in modo che in esso confluissero anche i dati relativi ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In altre - forse più semplici - parole come estensori del "testo unico" abbiamo pensato che fosse inutile scrivere una disposizione che imponesse al datore di lavoro (e al dirigente, soggetti responsabili per quanto concerne l'organizzazione e l'erogazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) di rilasciare al lavoratore gli attestati del corso di formazione svolto perché comunque tali corsi dovevano essere "inseriti" (come ogni altro corso svolto dalla persona) nel libretto formativo del cittadino.

 

Per questa ragione nell'articolo 18 (che identifica gli obblighi del "datore di lavoro e del dirigente" in materia antinfortunistica) del d.lgs. n. 81/2008 troviamo l'obbligo di consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio (alla cessazione del rapporto di lavoro) ma non anche quello di rilasciare al lavoratore, analogamente, copia degli attestati di formazione, mentre si prevede testualmente (articolo 37, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008) che: "Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

 

Quindi, a causa dell'inadempimento regionale rispetto alla creazione del libretto formativo del cittadino, oggi non esiste nel d.lgs. n. 81/2008 un obbligo per l'azienda di rilasciare al lavoratore copia degli attestati dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ora, in una dinamica di relazioni "normali" tra lavoratore e azienda basterebbe una semplice richiesta del lavoratore (ad esempio, perché il lavoratore pensa di poter "far valere" la formazione svolta presso altro datore di lavoro in caso di cessazione del rapporto di lavoro, magari per dimissioni) per avere la prova della formazione ma il lavoratore non dispone di una norma di legge contenuta nel d.lgs. n. 81/2008 che possa "invocare" qualora il datore di lavoro non intenda consegnare gli attestati.

 

Il problema della proprietà degli attestati se lo è posto già nel 2012 l’Accordo Stato Regioni relativo all’adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Un documento di cui credo tu sia stato uno dei principali estensori.

Nel testo si accenna all’opportunità che i datori di lavoro forniscano copie degli attestati “per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti di poter usufruire dei crediti formativi”. Perché le linee applicative hanno affrontato questo argomento?

 

L.F.: “Permettimi di fare ancora una volta ricorso alla mia memoria...

Nel 2012 era emerso chiaramente come il libretto formativo del cittadino non fosse cosa imminente e per questa ragione i "tecnici" di Stato e Regioni hanno affrontato il tema di cui mi chiedi di parlare nell'ambito dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012.

Tale Accordo, poco conosciuto, serviva per l'"Interpretazione e integrazione" degli Accordi del 21 dicembre 2011 per la formazione, rispettivamente, di lavoratori, dirigenti e preposti e del datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. L'effetto della discussione sul punto (tra Stato, Regioni e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori) - che aveva proprio lo scopo di "mettere una pezza" alla lacuna legislativa di cui ho già parlato - è la seguente previsione (pagina 17 dell'Accordo del 25 luglio 2012): "Si intende che per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente". Dunque, trattasi di un "consiglio", cosa, peraltro, anche logica vista la natura giuridica dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni, atto tramite il quale non è possibile imporre obblighi sanzionabili, salvo che ciò non sia richiesto nella norma di legge della quale l'accordo costituisce attuazione (e qui non esiste un "mandato" in tal senso dalla legge)...

 

Se nelle linee applicative si parla di opportunità, alcuni cercano comunque di fondare un obbligo sul già citato art. 37 del decreto 81 relativamente alla registrazione delle competenze acquisite in materia di formazione nel libretto formativo del cittadino. Mi pare di comprendere, da quanto hai già detto, che su questa “registrazione” non si possa fondare un obbligo…

 

L.F.: È giuridicamente impossibile fondare l'obbligo di cui parli sull'articolo 37, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008 per due semplici ragioni:

  1. l'articolo dice chiaramente che il datore di lavoro deve "registrare" le "competenze acquisite" dai lavoratori nel libretto formativo, "se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni", per cui se il libretto non è istituito e regolato NON può esserci l'obbligo; sul punto faccio presente che non mi risulta che esista in nessuna Regione italiana il libretto formativo del cittadino...
  2. Non è prevista alcuna sanzione, né penale né di altro tipo, per la mancata osservanza dell'articolo 37, comma 14, del d.lgs. n. 81/2008.  

 

Un’altra posizione sul tema della proprietà degli attestati si basa sul diritto del lavoratore, indicato anche dall’Autorità Garante della Privacy, di accesso ai dati che riguardano anche le qualifiche professionali. A tuo parere queste indicazioni in materia di privacy possono risolvere la questione della proprietà degli attestati di formazione?

 

L.F.: Questo è uno spunto interessante ma le considerazioni espresse dal Garante, il quale ha argomentato nel senso che hai correttamente citato, sono remote (parliamo, in particolare, di una nota pronuncia del 19 giugno del 2000) e risalgono a una situazione precedente all'entrata in vigore del "testo unico" per cui dubito abbiano valore di attualità...

Sarebbe, magari, opportuna una pronuncia specifica sul punto che faccia chiarezza. 

Il vuoto normativo e le possibili modifiche future

In definitiva quale è, a tuo parere, la situazione vigente dei diritti e obblighi di datori e lavoratori. E per favorire un futuro intervento legislativo che faccia chiarezza, cosa dovrebbe indicare una futura norma sul tema della proprietà degli attestati?

 

L.F.: La mia idea è che dovrebbe essere scontato che il datore di lavoro - o "in automatico" (dando disposizioni al soggetto formatore in tal senso o provvedendo direttamente, se il corso sia organizzato direttamente dall'azienda come soggetto formatore) o su richiesta del lavoratore - consegni al medesimo gli attestati dei corsi da questi seguiti con successo. Tuttavia, per le ragioni che ho ampiamente esposto, esiste un "buco normativo" al riguardo che impedisce sia possibile imporre al datore di lavoro che non intenda consegnare gli attestati di rilasciarli "coattivamente" al lavoratore.

 

Un intervento sul punto, più che auspicabile, andrebbe realizzato per mezzo di una legge, dovendo introdurre nel "testo unico" un obbligo che oggi non esiste; magari l'occasione potrebbe essere il provvedimento di "ritocco" del d.lgs. n. 81/2008 del quale si parla presso il Ministero del lavoro, con il quale si potrebbe, semplicemente, abrogare le disposizioni relative al libretto formativo del cittadino inserendo l'obbligo in parola nel corpo normativo di riferimento.

 

Ti segnalo che ho diretta conoscenza dell'esistenza di un emendamento già pronto al riguardo, semplicemente perché addirittura ho partecipato alla sua stesura qualche anno fa (parlo del 2012 o del 2013, vale a dire negli ultimi mesi della mia esperienza al Ministero del lavoro come dirigente), il quale è stato messo a disposizione dei Ministri del tempo (parlo della Fornero e di Giovannini), senza che sia stato mai inserito nelle varie leggi nelle quali gli uffici ministeriali avevano proposto di inserire la disposizione.

 

Altro intervento - forse ancora più interessante - potrebbe prevedere sempre l'abrogazione delle disposizioni oggi vigenti che regolamentano il "libretto formativo del cittadino" introducendo contemporaneamente un modello - valido per tutti i settori e obbligatorio per tutte le aziende - di libretto formativo, che a quel punto sarebbe unico sul territorio nazionale e non avrebbe bisogno di recepimento nelle diverse Regioni (e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano); come vedi, un intervento semplice, che potrebbe trarre ispirazione dal decreto 10 ottobre 2005 che recava testualmente: "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i). (GU Serie Generale n.256 del 03-11-2005)" e che in Allegato I aveva proprio un "modello" di libretto formativo, con format identico su tutto il territorio nazionale...

Va aggiornato ma si tratta, tutto sommato, di utilizzare qualcosa che già esiste ed è contenuto in un atto avente valore normativo. Chiaramente, occorre la volontà politica del Ministro competente (il Ministro del lavoro) di procedere in tal senso e questo non mi pare - visto quanto sin qui (non) fatto dal Ministro del lavoro per la salute e sicurezza in termini di interventi di sostegno e correzione - molto probabile…

 

 

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – 25 luglio 2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.

 

Garante per la protezione dei dati personali, “Formazione professionale: l'ex dipendente ha diritto di ottenere l'attestato dei corsi frequentati”, presa di posizione del 19 giugno 2000



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Rispondi Autore: tazio brodolini - likes: 0
14/06/2019 (07:42:38)
Qui la sicurezza sul lavoro non c'entra nulla, stiamo parlando di pura burocrazia. Peggio del PxD.
Butto lì un'idea geniale di cui regalo i diritti alla collettività: emettere due originali.
Rispondi Autore: Sig. Alessandro Colombo - likes: 2
14/06/2019 (07:55:35)
Già pratichiamo da anni il rilascio in copia originale di due attestati. Nell’articolo non si tiene conto delle sentenze già emesse a riguardo che in sintesi sanciscono che se l'attestato è rilasciato nominale e a seguito del superamento di una prova ( esame o capacità di apprendimento) e personale di chi lo consegue non di chi ha pagato l’iscrizione!
Rispondi Autore: f. bianchini - likes: 0
14/06/2019 (07:59:47)
A me ormai sempre più spesso capita che mi chiamano ex dipendenti di clienti che hanno svolto i corsi con me. L'azienda non gli rilascia gli attestati e si rivolgono a me che ho erogato il corso per chiederne copia. Io riferisco sempre che devono chiederlo all'azienda ma di frequente il lavoratore "non si è lasciato bene" con l'ex titolare, e ovviamente non vuole avviare vie legali per farsi dare gli attestati, così chiamano me. Io ormai di prassi rilascio quella che però è "una copia" dell'attestato, in quanto l'originale ce l'ha l'azienda, più che altro per non mettere in difficoltà il lavoratore.
Anche se una volta mi ha chiamato un DDL per richiedere attestato di un suo dipendente che aveva svolto il corso con me e pretendeva che glielo rilasciassi visto che il suo ex DDL non glielo dava. Ovvero siccome non voleva discutere con l'ex azienda se l'era presa con me... capita anche questo.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 1
14/06/2019 (11:38:16)
Diritto del lavoratore, dirigente e preposto ad ottenere l'attestato della formazione di sicurezza sul lavoro somministratagli dal datore di lavoro direttamente o tramite enti formativi
avv. Rolando Dubini
L'avv. Fantini mette in luce, con la consueta precisione, l'ennesima lacuna del sistema prevenzionistico italiano segnalando che ne il dlgs 81/2008 ne gli accordi Stato-Regioni sulla formazione enunciano esplicitamente il diritto del lavoratore ad avere copia dell'attestato di formazione.
La prima questione da considerare è questa: la formazione di sicurezza di lavoratori, preposti e dirigenti è solo un obbligo del datore di lavoro oppure è anche e soprattutto un diritto fondamentale del lavoratore ad essere messo in condizioni di operare conoscendo i rischi e le misure di prevenzione e protezione? E io lavoratore ha diritto di verificare in maniera ufficiale se le mansioni svolte siano compatibili con la formazione ricevuta?
Però, anche a voler prescindere dalla inconfutabile decisione del Garante della Privacy (reperibile sul sito di questa Autorità), che è tuttora cogente perché sul punto le regole sul trattamento dei dati personali sono nel 2019 perfino più restrittive di quelle del 2000 (e di maggior tutela dell'interessato) e dunque ai sensi della normativa privacy il dipendente ha diritto di pretende a scelta dal datore di lavoro e/o dall' ente di formazione copia dell'attestato a lui intestato, negare ai lavoratori l'attestato contraddice il punto 8 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione di sicurezza dei lavoratori che recita:
"8. CREDITI FORMATIVI
Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.
Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
a) Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:
- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;
- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.
... La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto. ..La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente".
Se fosse vero che il datore di lavoro può impedire ai lavoratori di avere l'attestato di frequenza tutte queste possibilità e prescrizioni sarebbero totalmente prive di senso, poiché l'imprenditore che assume un dipendente formato dal precedente datore di lavoro non può dimostrare l la formazione precedente. È ben miope questo ostruzionismo imprenditoriale sulla consegna degli attestati perché gli si ritorce contro quando assume dipendenti già formati da altri datori di lavoro ma privi di attestati: dovrà ripetere gli stessi corsi già fatti.

Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
14/06/2019 (11:41:43)
Formazione professionale: l'ex dipendente ha diritto di ottenere l'attestato dei corsi frequentati - 19 giugno 2000.
Anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro. Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento con cui ha ordinato ad una società di mettere a disposizione di un ex dipendente che si era rivolto all´Autorità lamentando la violazione del diritto di accesso previsto dall´art. 13 della legge n. 675/96, tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell´azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.

La decisione ha fatto seguito ad un precedente provvedimento con il quale il Garante aveva invitato l´azienda in questione ad aderire all´istanza dell´interessato. Secondo l´autore del ricorso, tuttavia, i dati successivamente forniti dalla società dovevano considerarsi incompleti in quanto mancanti della documentazione relativa ai corsi di formazione frequentati, alla polizza infortuni e, soprattutto, alle valutazioni espresse nei suoi confronti dall´azienda.

L´Autorità è nuovamente intervenuta sulla questione e ha ordinato alla società di dare piena attuazione al provvedimento già emanato in materia, fornendo al lavoratore tutti i dati personali relativi alla sua carriera lavorativa.

A tale proposito il Garante ha, infatti, chiarito che il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell´interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.

Va ricordato che la mancata osservanza dei provvedimenti dell´Autorità è sanzionata penalmente dalla legge sulla privacy e che il Garante ha il potere di intervenire, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato, per assicurarne l´esecuzione.

Roma, 19 giugno 2000
Dal destinatario ti del Garante della Privacy
Rispondi Autore: CARLO TIMILLERO - likes: 0
14/06/2019 (11:41:45)
il problema esiste ed è grosso. Le spiegazioni dell'Avv. Fantinio sono tutto fuorchè convincenti. Ma abbiamo l'amministrazione che ci meritiamo. Una soluzione veloce, semplice? aggiornare l'81 introducendo il seguente comma: "il datore di lavoro consegna al lavoratore, entro 10 gg dal ricevimento, gli attestati della formazione frquentata" e prevendendo una sanzione per la mancata consegna.
Aggiungo un 'ulteriore proposta: prevede l'obbligo di indicare, nell'attestato della formazione specifica, gli argomenti trattati e il tempo di lezione ( es. rumore, 1 ora). E' l'unico modo perchè gli attestati "parlino" e siamo utili per la definizione del fabbisogno formativo del lavoratore in caso di passaggio ad altra azienda.
Un pensiero triste: a chi conviene che la situazione resti così?
Rispondi Autore: annalisa lolli - likes: 0
14/06/2019 (12:05:24)
Se non ricordo male il libretto formativo è già attivo in alcune regioni:Toscana, Puglia, Lazio e Marche.
Rispondi Autore: Lorenzo Fantini - likes: 0
14/06/2019 (17:36:06)
Sono felice che l'intervista abbia suscitato questo dibattito, sostanzialmente era importante segnalare il problema. Resta inteso che, come ho detto, una relazione "ordinaria" tra azienda e lavoratore implica che non possa esserci mai motivo di negare al lavoratore la copia degli attestati di formazione. Però dissento da quanto argomentato dall'amico Rolando Dubini dal punto di vista strettamente giuridico (in questo concordando del tutto con chi ha scritto che trattasi di burocrazia...) perché l'obbligo nel d.lgs. n. 81/2008 non c'è e trattandosi di materia penale non possiamo derivarlo in via interpretativa o per analogia. Per essere pratici, un rifiuto non sarebbe"sanzionabile" da parte dell'organo di vigilanza. Quanto alla privacy, sono abbastanza d'accordo che una richiesta del lavoratore possa fondarsi su quella pronuncia ma, ripeto, l'azienda dovrebbe consegnare copia a semplice richiesta, senza che il lavoratore debva tirare in ballo la privacy... Infine, vengono citate sentenze (che non conosco) su questo tema per cui mi piacerebbe (non si finisce mai di imparare!) averne gli estremi
Rispondi Autore: Claudio Aradori - likes: 0
14/06/2019 (18:01:29)
Con tutta sincerità , per mancanza di controlli , per normative a dire poco ridicole tanti corsi sono vergognosi , quando leggo per esempio di come si svolgono i corsi antincendio , non leggo nessun dibattito , per un fatto burocratico come questo , tra un pò chiederete che si riunisca il consiglio dei ministri.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
14/06/2019 (20:28:07)
L'attestato è intestato al lavoratore, non al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro rifiuti di consegnare al lavoratore un attestato riguardante la sua frequenza ad un corso che è prima di tutto un diritto del lavoratore, al lavoratore basterà denunciare l'accaduto alla Asl competente per territorio oppure denunciare l'ente di formazione o il datore di lavoro al garante della Privacy, che da tempo ha detto chiaramente che il lavoratore ha diritto a ricevere l'attestato. La sicurezza si fa con i lavoratori. Contro i lavoratori si fa solo insicurezza
Rispondi Autore: Michele cannito - likes: 0
15/06/2019 (07:18:53)
L’argomento è interessante , ma nel mio caso visto che il datore di lavoro è colui che forma i lavoratori, e la cosa mi sembra più che di parte!
Questo mi suscita una svariata caparbietà a chiedere gli attestati al datore di lavoro , poiché siano conformi con la legge e sopratutto la metodologia in cui si svolgono mi sembra poco trasparente e conforme ......
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0
15/06/2019 (08:08:15)
Non capisco le obiezioni al commento dell'Avv. Fantini.
In punta di diritto è come lui afferma. La norma è stata scritta in modo incompleto, prevedendo un risultato, ma non la procedura per adempiervi.
Anzi, sono le stesse linee interpretative del 25 luglio 2012 agli Accordi a parlare di "opportunità" con riguardo alla consegna degli attestati. E le suddette linee guida le ha sempre scritte la Conferenza Stato-Regioni... La stessa Conferenza che ha detto che i crediti formativi acquisiti possono essere riconosciuti anche in caso di assunzione in altre aziende (a patto di avere l'attestato).
Il buon senso dice che non dovrebbe essere così e che gli attestati dovrebbero, di default, essere consegnati in originale ai lavoratori, ma temo che il buon senso non sia uniformemente distribuito nella popolazione.
Pertanto, in presenza di rifiuto da parte del datore di lavoro alla consegna degli attestati, il lavoratore sarà costretto a ricorrere alle autorità competenti. Vedremo che ne pensano loro e fin dove il datore di lavoro è disposto a spingersi.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 1
15/06/2019 (11:40:38)
Spero davvero che gli upg dei servizi di vigilanza leggano questa discussione e ne traggano tutte le doverose conclusioni. Pensare che si possa detenere attestati intestati a terzi senza che questi ne abbiano neppure una copia vuol dire ignorare sembra in conflitto prima di tutto col buon senso e poi con i principi generali di TUTTO l'ordinamento giuridico italiano. Dimenticare che il dlgs. n. 81 non è un fungo isolato ma è coordinato con tutto l'ordinamento giuridico italiano, cui peraltro fa riferimento in numerose occasioni, è un caso straordinario di miopia giuridica, credo dopo 30 anni di professione forense. D'altra parte parliamo tanto di coinvolgimento dei lavoratori, di segnalazione dei near miss, per poi difendere l'indifendibile come la mancata consegna degli attestati di formazione a coloro cui sono intestati. Tra l'altro sugli attestati spesso non compare neppure il nome della ditta, ma solo i dati del lavoratore formato. Siamo ai limiti dell'appropriazione indebita?
Rispondi Autore: Luca Voch - likes: 1
15/06/2019 (12:41:53)
Da RLST ho avuto occasione di scontrarmi col problema in questione. In alcuni casi il datore di lavoro rifiutava di rilasciare l'attestato al dipendente ma mi è capitato anche di partecipare ad un corso di formazione il cui docente ha affermato che gli attestati sono da ritenersi di esclusiva proprietá-possesso del datore.
La mia tesi iniziale si è sempre basata sulla ragionevolezza e quindi ho consigliato che almeno la copia fosse data al dipendente ma quando mi sono trovato ad avere a che fare con posizioni "rigide" me la sono sempre cavata menzionano il parere del Garante.
Comprendo i datori di lavoro che temono di perdere gli investimenti fatti sulle persone (che magari, una volta formati, possono all'improvviso cambiare azienda) ma non sarà di certo un attestato a vincolare il lavoratore.
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0
15/06/2019 (15:00:03)
Nessuno difende l'indifendibile...
Ritengo che la miopia giuridica a cui fa riferimento l'Avv. Dubini sia integralmente ascrivibile alla Conferenza Stato-Regioni che nel creare un sistema di formazione "circolare", nel quale i crediti erogati non vanno perduti in caso di cambiamento del posto di lavoro, si è limitata a parlare di "opportunità" della consegna degli attestati (peraltro in un accordo integrativo), piuttosto che prevederne la "necessità" (cosa che stride alquanto con la precisione con la quale si è premurata di fornire puntuali avvisi rispetto ad altri aspetti contenuti nei medesimi accordi).
Personalmente, nelle procedure di sistema delle aziende cui presto la mia consulenza prevedo la consegna dell'attestato anche al lavoratore, com'è normale che debba essere. Ma resta un'azione volontaria e dettata dal buon senso.
Purtroppo, come testimonia Luca Voch, non tutti la pensano così, per cui il lavoratore, in caso di rifiuto persistente non ha altra scelta che rivolgersi alle autorità competenti.
Presumibilmente, la semplice minaccia sarà sufficiente a ricondurre il datore di lavoro recalcitrante a più miti consigli...
Rispondi Autore: Leonardo Zanfei - likes: 0
16/06/2019 (19:36:38)
Sono d'accordo con Alessandro Colombo., collaboro stabilmente con circa 14 enti di formazione e la maggior parte di loro da una copia dell'attestato al lavoratore. Su deve tenere conto delle varie sentenze un questo senso alcune di queste anche in cassazione. E come si sa queste costituiscono un precedente in giurisprudenza. E impensabile che un lavoratore faccia due o tre volte lo stesso corso perché si vanifica lo scopo stesso della formazione, senza tenere conto delle ore non lavorate per fare corsi già fatti.
Rispondi Autore: Giuditta Esposito - likes: 0
17/06/2019 (10:53:20)
L' Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056)
stabilisce al punto "Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa" cito testualmente "Si intende che per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente."
Rispondi Autore: Marco Zanchin - likes: 0
17/06/2019 (15:07:37)
Ricordo che l'obbligo di formazione a carico del Datore di Lavoro prevede che tale formazione debba essere erogata durante l'orario lavorativo e non debba comportare oneri a carico del lavoratore stesso. E' quindi indubbio e palese che la formazione sicurezza sia funzionale e strumentale all'attività imprenditoriale; ad esempio acquisto una PLE per effettuare attività di manutenzione in quota, debbo formare quindi in maniera adeguata il lavoratore che la usa. Il lavoratore acquisisce una competenza tecnica e di sicurezza per rispondere strumentalmente alle esigenze produttive. La formazione sicurezza si inquadra quindi in tutta una serie di competenze che il lavoratore è giusto possieda. Il costo di tutta la formazione (anche le ore perse di mancata produzione) è a carico del Datore di Lavoro. Perchè il lavoratore dovrebbe avere il diritto di avere l'attestato ? Sono favorevole al fatto che il Datore di lavoro dia copia degli attestati al lavoratore, ma ritengo non sia corretto imporlo come obbligo giuridico.
Rispondi Autore: svv. Rolando Dubini - likes: 0
17/06/2019 (15:29:06)
Il buonsenso soccorre sempre, oltre a tutti gli argomenti già esposti: come può legittimamente il datore di lavoro dispore giuridicamente di un attestato intestato a persona diversa? L'iscrizione scolastica viene pagata dal genitore, ma l'attestato è dell'allievo. Il buon senso per favore. Grazie. Se il buon senso non basta si scrive al datore di lavoro e/o all'ente di formazione chiedendo copi adell'attestato di formazione ai sensi dell'articolo 15 commi 1 e 3 del Regolamento Ue GDPR sulla privacy:
Articolo 15 EU RGPD
"Diritto di accesso dell'interessato"
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
... 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
Rispondi Autore: Paolo Giuntini - likes: 0
17/06/2019 (16:05:00)
Basta inserire nel D.Lgs. 81 una semplice modifica: "L'Ente formatore fornisce l'attestato di formazione con verifica di apprendimento in due originali, uno al lavoratore e uno al datore di lavoro, ciascuno dei quali rilascia ricevuta", fissando delle precise sanzioni per inadempienza. La volete più semplice di così, o continuiamo a discuterne all'infinito ??
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
17/06/2019 (18:35:12)
Paolo Giuntini, la sua proposta è sacrosanta, ma davvero crede che la sicurezza sul lavoro sia una priorità del legislatore? Non credo. Perciò usiamo le leggi esistenti, e la privacy ci dà una opportunità favolosa per ottenere gli attestati.
Rispondi Autore: Paolo Giuntini - likes: 0
20/06/2019 (23:13:32)
Certo, diamo tempo al GDPR, vedremo se funziona. Ma se tutto ciò che non si risolve mai è perchè per il legislatore non è priorità, dobbiamo ringraziare chi ce l'ha mandato ... "mala tempora currunt"
Rispondi Autore: Salvo - likes: 0
28/01/2021 (13:20:07)
Salve a tutti se il mio datore di lavoro fa un corso di lingue ma non ha modo di rilasciare alcun documento perché non ha alcuna licenza per fare questi corsi sono obbligato a partecipar?seconda domanda se non partecipo in tutte le lezioni può licenziarmi?
Rispondi Autore: Caputo angela - likes: 0
18/03/2021 (02:06:54)
Ciao ho 29 anni e ho iniziato a lavorare nel 2009 come parrucchiera, ho fatto diversi corsi ,ma. Non ho mai fatto una scuola .
La mia domanda è c’è un modo di ottenere una qualifica avendo tutti questi anni di esperienza?
Grazie
Angela
Rispondi Autore: CARMINE DAMIANO - likes: 0
08/07/2021 (16:06:27)
Come al solito si sprecano fiumi, mari, oceani di parole inutilmente.
Il lavoratore che passa ad un altro "datore di lavoro", dichiara (o meglio "autocertifica", per mezzo della ormai famosa "dichiarazione d'atto notorio" ex D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. che abbiamo stra-utilizzato, per imposizione, da più di un anno a questa parte ....) di essere "formato" sugli argomenti seguiti presso precedenti datori di lavoro.... da annotare che, la dichiarazione ex DPR n.445/2000 "può" essere accettata anche dai "privati". Se il nuovo datore di lavoro si fida (in verità potrebbe anche eseguire un semplice "test formativo d'ingresso"), non necessita nessuna "attestazione" da parte del precedente D.L. In caso contrario, il D.L. subentrante chiede "semplicemente" conferma di quanto attestato dal lavoratore / lavoratrice al D.L. precedente ... con buona pace degli attestati originali e non ... e di tutti i legulei.
Forse è procedura "troppo facile", ma fino ad oggi da me utilizzata e rivelata "risolutiva" di tutte le diatribe inutili e con spreco di energie, e perdite di tempo da parte upg, Garante Privacy, ecc. ecc. che hanno ben altro di più importante da fare che andare a caccia di "pezzi di carta originali e non" ....

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