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Interpello: serve un budget per il Servizio di Prevenzione e Protezione?

Interpello: serve un budget per il Servizio di Prevenzione e Protezione?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Interpelli

16/10/2014

Perché il SPP interno all’azienda disponga di mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati, è necessaria una dotazione economica, un budget di spesa congruo alle finalità previste? La risposta della Commissione interpelli.

 
Roma, 16 Ott – La normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro affida al Servizio di Prevenzione e Protezione e al suo Responsabile, l’RSPP, un importante ruolo nella prevenzione di infortuni e malattie professionali. Una funzione di collaborazione e di supporto al datore di lavoro nella individuazione, valutazione e gestione dei rischi presenti in azienda, nell’ambito di un approccio integrato e partecipato con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e con il medico competente.
Tuttavia è evidente che anche questo ruolo non è esente da difficoltà, criticità, da ritardi nella legislazione (ad esempio in merito all’attesa revisione degli accordi Stato-Regioni sulla formazione) e da dubbi su vari aspetti.
 
Ed infatti la Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, è tornata recentemente ad affrontare il tema del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Ricordiamo brevemente che di tale servizio si era occupata ad esempio nel:
- Interpello n. 1/2012 del 15 novembre 2012 in relazione all’istituzione di un unico servizio di prevenzione e protezione nei casi di aziende con più unità produttive e nei casi di gruppi di imprese;
- Interpello n. 18/2013 del 19 dicembre 2013 sulla formazione degli RSPP e ASPP, da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti.


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Alla Commissione si è ora rivolta l' Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco per avere chiarimenti sul termine “mezzi adeguati” (il SPP deve disporre di mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati) contenuto nell’articolo 31 del D.Lgs. 81/2008; articolo che riprendiamo interamente evidenziando la parte su cui si sofferma l’interpello:
 
Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
 
Veniamo dunque all’Interpello n. 22/2014 del 6 ottobre 2014, al quesito posto dall' Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco (USB) e alle indicazioni della Commissione Interpelli.
 
In particolare l’USB vuole conoscere il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 laddove prevede che ‘il servizio di prevenzione e protezione sia dotato di mezzi adeguati per perseguire le finalità di cui al successivo art. 33’. In particolare si chiede di sapere se ‘nella definizione di mezzi adeguati è da intendersi un budget di spesa congruo al raggiungimento delle finalità previste”.
E al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 2, lett. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, il servizio di prevenzione e protezione è definito come ‘insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori’.
 
In merito a tale quesito, la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
Le previsioni dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 “sono dirette ad assicurare che il Servizio di prevenzione e protezione disponga di tutto quanto necessario allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33, comma 1, avuto riguardo alla complessità aziendale e ai rischi presenti”.
E “in relazione alle modalità per realizzare tali finalità, la scelta di assegnare un budget è rimessa alla discrezionalità dell'organizzazione aziendale”.
 
 
 
 
 
RTM
 
  
 
 



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Rispondi Autore: MB - likes: 0
16/10/2014 (14:03:32)
assolutamente d'accordo con quanto sotto...
Rispondi Autore: Maurizio Cappai RSPP - likes: 0
16/10/2014 (15:34:59)
Non mi è chiara la finalità della Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco che ultimamente sta inviando diversi interpelli alla Commissione, ma devo dire che le risposte della Commissione più che salomoniche, mi sembrano ponziopilatesche.
Dato che il S.P.P. (e pertanto il suo Responsabile) non deve sostituire eventuali prodotti pericolosi, acquistare macchine nuove, ripristinare sistemi di allarme o di sicurezza, stipulare contratti di manutenzione per l’impianto elettrico, di condizionamento o antincendio, cosa dovrebbe mai farci con un budget? Un budget che semmai è nella disponibilità di un Delegato del Datore di Lavoro…..
Se il S.P.P. è interno e ha bisogno di una stanza, di un PC, di una fotocopiatrice, deve andare a comprarseli o gli vengono messi a disposizione dall’organizzazione aziendale? E se invece è esterno, non deve forse “disporre di mezzi adeguati ai compiti assegnati”?
O forse è un modo per gravare qualcuno di “responsabilità” che non gli competono?
Sarei grato ai colleghi per una opinione in merito

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