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Interpello: è possibile la formazione specifica in e-learning?
Roma, 6 Apr – Il delicato tema delle possibili modalità di erogazione della formazione specifica per i lavoratori è stato toccato nei giorni scorsi da un nuovo interpello, l’Interpello n. 4/2016 del 21 marzo 2016.
Prima di parlarne e riportare le risposte della Commissione Interpelli (art. 12 del D.Lgs. 81/2008) al quesito, è bene tuttavia tornare un po’ indietro nel tempo.
In risposta ad una nostra domanda di qualche anno fa, Giuseppe Piegari - dirigente del Ministero del Lavoro e presidente della Commissione Interpelli - aveva ricordato che alcune istanze di interpello, alcuni quesiti relativi alla formazione, erano stati momentaneamente accantonati perché si era attesa delle possibili modifiche correlate al testo della revisione degli Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006. Revisione che avrebbe riscritto il vecchio Accordo RSPP ASPP del 2006 e avrebbe apportato anche sensibili modifiche agli altri Accordi Stato/Regioni in materia di formazione. Eravamo nel mese di ottobre 2014.
E una delle modifiche previste, come riportate nella bozza del documento di revisione, da noi pubblicata il 13 aprile 2015, prevedeva anche un’estensione dell’utilizzo della modalità e-learning - un modello formativo interattivo attuato attraverso una piattaforma informatica online - alla formazione specifica dei lavoratori nelle aziende a rischio basso, sottolineando che la “formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi”.
Un’estensione che sembrava il risultato della continua valorizzazione in questi anni del modello e-learning, laddove rispondente a tutti i criteri qualitativi richiesti dalla normativa.
Poi, come sappiamo, la revisione degli Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP si è arenata. Non ha continuato il suo percorso e, secondo alcuni commentatori, sembrerebbe in attesa delle prossime possibili modifiche costituzionali che renderebbero inutile il passaggio in Conferenza Stato-Regioni.
E quando la revisione degli Accordi riprenderà il suo percorso, quale sarà il testo proposto? Con quali compromessi? E che è successo, nel frattempo, dell’atteso decreto che avrebbe dovuto individuare i settori di attività a basso rischio infortunistico?
Non è dato saperlo...
E così in questi anni l’utilizzo della formazione specifica per i lavoratori erogata in e-learning è rimasta per lo più confinata ai progetti formativi sperimentali individuati dalle Regioni e Province autonome, come da PuntoSicuro segnalato ad esempio in relazione ai progetti della Regione Lombardia e della Regione Sardegna.
Prima di presentare finalmente all’interpello e la risposta della Commissione, ricordiamo quanto contenuto nell’ Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 riguardo l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning:
3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO […] Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per: - la formazione generale per i lavoratori; - la formazione dei dirigenti; - i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo; - la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue; - progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti. |
Fatte queste premesse probabilmente ora è più semplice comprendere il senso del recente Interpello n. 4/2016 del 21 marzo 2016 che ha per oggetto la “risposta al quesito sulla formazione specifica dei lavoratori”.
Infatti Assobiomedica - federazione di Confindustria che rappresenta le imprese che forniscono alle strutture sanitarie italiane dispositivi medici – ha avanzato istanza di interpello in merito alla formazione specifica dei lavoratori.
In particolare Assobiomedica ha chiesto di sapere se sia possibile per le aziende “erogare ai lavoratori la formazione specifica in modalità e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che consentano l'interazione - seppure a distanza - tra docenti e discenti”.
Al riguardo nell’Interpello si premette che l'Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011, disciplina ‘ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs.9 aprile 2008 n. 81. e successive modifiche e integrazioni, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08’.
E il punto 3 dell'accordo prevede la “possibilità di erogare, nei casi ivi previsti, la formazione in modalità e-learning sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I”.
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, prevede che ‘il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai [...] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda’.
E, come abbiamo visto, l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 “stabilisce chiaramente al punto 3 che ‘sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per la formazione generale per i lavoratori; [...]’.
Pertanto la formazione specifica dei lavoratori – almeno fino ad oggi e in attesa di quanto dirà la futura revisione degli Accordi RSPP/ASPP del 2006 – “non può essere erogata in modalità e-learning salvo nel caso di ‘progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti’”.
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Luchino l - likes: 0 | 06/04/2016 (05:57:54) |
Ma leggere le norme no? Come si fa a dover fare un interpello su una cosa del genere? |
Rispondi Autore: maia lucchesi - likes: 0 | 06/04/2016 (09:21:23) |
e tutti quei soggetti che vendono impunemente i corsi e-learning basso ma anche medio e alto rischio? ma chevvelodicoaffare... |
Rispondi Autore: Massimo Tedone - likes: 0 | 06/04/2016 (09:38:10) |
La risposta è semplicissima: "mancanza di ignoranza" come si diceva un tempo e purtroppo è vero. Ora io non sono un RSPP ma un semplicissimo appassionato di sicurezza e igiene del lavoro, passione e conoscenze che utilizzo nel mio normale lavoro. Ma partecipando a convegni di vario tipo e sentendo molti bei discorsi che fanno alcuni RSPP, vendono ai datori di lavoro semplice aria fritta, così che vengono inviati i dipendenti a formazione, anche specifica o per rischio medio-alto, in modalità e-learning. Ben vengano quindi i vari interpelli anche se ritenuti inutili purchè ne vengano divulgati i contenuti a tutta la filiera lavorativa. |
Rispondi Autore: Giuseppe Piccardi - likes: 0 | 06/04/2016 (10:27:48) |
Ma quando si ha a che fare con micro realtà, composte principalmente da uno o due persone,sparse su tutto il territorio nazionale, facenti parte di un unico gruppo,a volte fuori dai circuiti formativi, come ci si deve comportare? |
Rispondi Autore: Massimo Tedone - likes: 0 | 06/04/2016 (12:58:09) |
Indubbiamente questo è un problema e non da poco, direi che sarebbe opportuno organizzare un momento di presenza simultanea in un unico punto e inviarli presso un centro di formazione idoneo |
Rispondi Autore: Riccardo Gianforme - likes: 0 | 06/04/2016 (15:22:39) |
Giuseppe Piccardi per rispondere alla tua domanda concordo con Massimo Tedone: bisogna organizzare con un ente ed un formatore abilitato e che rispetti il dm 6/3/2013 un corso di formazione valido ai fini di legge. Tuttavia io personalmente consiglierei di far fare a tutti lo stesso corso di formazione e-learning per la parte "formazione generale" e poi inviarli c/o un ente dei rispettivi territori per la formazione specifica. |
Rispondi Autore: Gianni Lettera - likes: 0 | 06/04/2016 (17:24:23) |
Avrei formulato meglio l'interpello..non capisco se un un'aula virtuale (es. via Skype o Webex) in cui docente e discenti interagiscono in videoconferenza sia da considerarsi e-learning alla stessa stregua dei corsi FAD gestiti da software... |
Rispondi Autore: Giuseppe Vigna - likes: 0 | 11/04/2016 (11:01:40) |
Trovo anacronistico che le normative si occupino del mezzo con cui si eroga la formazione, anzichè determinare regole e misure per valutarne l'efficacia. Come segnala correttamente Gianni Lettera, la tecnologia apre continuamente nuove possibilità che i normatori non riescono a seguire. |
Rispondi Autore: Roberto Bruno - likes: 0 | 01/08/2018 (10:21:05) |
Che la formaizone in e-learning non sia possibile, e diciamolo: anche poco efficace, era già cosa nota. Diverso è però l'intendimento dell'interpello, a mio avviso: è possibile erogare formazione in video conferenza? Ecco, questo è un punto interessante. La video conferenza ha tutti i requisisti della formazione di presenza, con l'unica differenza della distanza. |