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Interpello: l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 ai Vigili del Fuoco
Roma, 16 Apr – È sconfortante sapere che dopo sei anni il Decreto Legislativo 81/2008 non si possa ancora definire completamente attuato per la mancanza di disposizioni e decreti attuativi.
Ed è inevitabile che in questa situazione alcune risposte fornite dalla Commissione Interpelli a organismi associativi degli enti territoriali, a enti pubblici nazionali, alle organizzazioni sindacali, ai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, siano in fondo molto simili perché riconducibili ad una stessa mancanza, ad una stessa carenza del legislatore.
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È ad esempio il caso del parere fornito il 13 marzo 2014 nell’Interpello n. 6/2014 - all’ Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco – avente per oggetto “risposta al quesito relativo all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008”.
Parere che ha inevitabilmente - “nelle more”, nell’attesa, dei decreti attuativi – molti punti in comune con il parere ( Interpello n. 12/2013) fornito il 24 ottobre 2013 alla Federazione nazionale UGL Polizia penitenziaria.
L'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha infatti avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito all'applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
In particolare si chiedono chiarimenti su quanto riportato nel testo dell'articolo che recita: “le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”.
Per rispondere al quesito la Commissione fa alcune premesse normative.
Viene premesso che l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede nei “riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate [...] con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...]”.
Il comma 3 dello stesso articolo prevede poi che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 “sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, [...]”.
Partendo da queste premesse la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Attualmente in attesa dell'emanazione dei predetti decreti con riferimento al Corpo dei Vigili del fuoco (ricordiamo che è stato emanato nel 2011 il Regolamento di attuazione del D.Lgs. 81/2008 in relazione alle particolari esigenze delle attività del Dipartimento della protezione civile) rimane in vigore il Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450.
Tale DM è relativo al Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Infine la Commissione sottolinea che il decreto va oggi applicato tenendo conto tuttavia del disposto dell'articolo 304, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede: fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 (“decreti con i quali si dovrà provvedere all'armonizzazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del D.Lgs. n. 626/1994”), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo”.
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI - likes: 0 | 16/04/2014 (14:21:25) |
Idem per la Scuola ma non mi sembra corretto che a distanza di 6 anni non si abbia avuto il tempo di scrivere uno "straccio" di decreto che contestualizzi i 306 articoli e i 51 allegati tecnici nella scuola, VV.F., polizia ecc.ecc.. Non è corretto sopratutto nei confronti dei VV.F., PROT. CIVILE, DIRIGENTI SCOLASTICI E LAVORATORI della Scuola, POLIZIA , CARABINIERI ecc. il DLGS 81 è stato fatto in fretta troppo in fretta dopo la Thyssenkrupp (chi ha la fortuna vada a guardarsi il S.O. della G.U. del 2008 del 1° DLGS 81 con correzioni, barrature, rimandi ad articoli inesistenti, fotocopie "mosse" (vedasi l'allegato sulle Radiazioni Ottiche che forse hanno "irradiato" la G.U. "sfuocandosi" nella stampa...), un dlgs fatto per l'industria che poco ha da spartire con altre realtà (VV.F., SCUOLA, POLIZIA ECC.) Dopo sono stati scritti quintali (forse tonnellate) di libri per spiegarlo,commentarlo, confonderlo, ampliarlo e riassumerlo "rendendo il tutto complicato per l'applicazione" e nello stesso tempo "rendendo il tutto facile per la sanzione". Mandi Buona Pasqua a tutti |