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Imparare dagli errori: incidenti nel montaggio delle mantovane parasassi
Brescia, 30 Apr – Nel contesto dei cantieri edili e delle opere provvisionali, le opere di sicurezza sono destinate a prevenire la caduta dall'alto sia di persone sia di materiali dalle opere di servizio. Queste misure comprendono, ad esempio, piani di arresto a sbalzo, impalcati, sbarramenti delle aperture, reti anticaduta e mantovane parasassi.
La mantovana parasassi, nello specifico, consiste in un tavolato fissato progettato per garantire la protezione di persone in transito o in sosta nei pressi del cantiere da cadute accidentali di materiali o attrezzature.
Si tratta di una soluzione efficace per mitigare il rischio di incidenti che non si limita alla salvaguardia degli operatori, ma estende la sicurezza anche agli individui che frequentano o attraversano le aree circostanti il cantiere.
In questa puntata di " Imparare dagli errori", rubrica dedicata al racconto degli infortuni professionali, ci soffermiamo oggi, in particolare, sugli infortuni che possono avvenire nelle attività di montaggio delle mantovane parasassi.
Come sempre, i casi presentati nell’articolo sono tratti dalle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- Infortuni in edilizia connessi al montaggio delle mantovane parasassi
- Mantovane parasassi in edilizia: normativa e realizzazione
Infortuni in edilizia connessi al montaggio delle mantovane parasassi
Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto in un cantiere edile per la demolizione e ricostruzione di un tetto.
La committenza affida i lavori edili a una ditta specializzata e l’installazione del ponteggio ad altra ditta. La ditta incaricata dell’installazione del ponteggio “forniva materiale ed assistenza, e subappaltava (autorizzata) ad altra ditta l’installazione”.
Ed è stato accertato “che la ditta incaricata del solo montaggio del ponteggio utilizzava abitualmente linee vita e idonee cinture di sicurezza. Il ponteggio era in fase di ultimazione ed erano in corso i lavori di montaggio della mantovana parasassi posta ad una altezza di circa 15 m. dal suolo. Il titolare della ditta si trovava su un impalcato dotato di normale parapetto su tutti i lati prospicienti il vuoto, ad una altezza di circa 15 m. Indossava un dispositivo di protezione completo”.
Per ultimare i correnti della mantovana, “invece di seguire la procedura usuale (allestimento operando dall’interno del ponteggio e successivo posizionamento a sbalzo) scavalcava il parapetto e saliva sulla mantovana parasassi senza agganciare il moschettone. Un occhiello di un giunto che reggeva il traverso del parapetto sul quale poggiava il tubo costituente la mantovana si rompeva, liberando la testa del bullone di fissaggio; il tubo si inclinava e lasciava cadere le pedane metalliche e l’operatore”.
Il lavoratore cadeva nel vuoto da un’altezza di circa 15 metri riportando traumi multipli mortali”.
Questi i fattori causali presenti nella scheda:
- “l'infortunato non agganciava la cintura di sicurezza a struttura fissa”;
- l'infortunato “non seguiva la procedura di montaggio a regola d’arte e scavalcava il parapetto”.
Anche il secondo caso di infortunio riguarda le “operazioni di montaggio della mantovana di un ponteggio metallico a telai prefabbricati installato sul prospetto di un edificio per uso civile abitazione”.
Durante l’attività di montaggio un operaio cade al suolo da un'altezza pari a circa 5 metri, ciò determina il decesso immediato per trauma cranico.
Le indagini hanno appurato che “non erano stati montati dispositivi” per impedire la caduta del lavoratore “durante il completamento del ponteggio né al lavoratore erano stati forniti DPI anticaduta”.
I fattori causali:
• “assenza di barriere che impedissero la caduta durante il montaggio del ponteggio”;
• “il lavoratore non usava DPI”.
Riprendiamo anche un terzo caso.
Un operaio edile è impegnato in un cantiere di riparazione danni da sisma dove sta allestendo il ponteggio e specificatamente la struttura della mantovana in legno. Posizionato sulla stessa, non assicurato ad imbracatura anti-caduta, mentre si sposta cade per un’altezza di 5 metri sino al suolo riportando la frattura del cranio.
I fattori causali:
- “non utilizzo dell'imbacatura anti-caduta”;
- “errata sequenza di montaggio della mantovana”.
Mantovane parasassi in edilizia: normativa e realizzazione
Per cominciare a fornire qualche informazione sulle opere di sicurezza denominate “mantovane parasassi” facciamo riferimento al “ Vademecum tecnico – Lavori in quota” che, presentato nel 2023 dalla Regione Liguria, presenta standard tecnici, indicazioni, buone pratiche “in relazione alle più diffuse misure di sicurezza contro la caduta dall’alto”.
Nel documento si indica che dell’obbligo di installazione della mantovana parasassi si parla nel comma 3 dell’art. 129 del D.Lgs. 81/2008, un obbligo che vuole “rendere sicura l’area di transito e di stazionamento sotto la struttura del ponteggio”.
Riguardo alla realizzazione della mantovana, si segnala che va realizzata “sia che il ponteggio sia prospicente un’area pubblica (a tutela dell’incolumità di estranei al cantiere) sia in area privata, quindi all’interno delle aree di cantiere, ogni qualvolta l’area di transito sotto l’opera provvisionale non risulti sicura”. E la scelta di realizzarla “non è influenzata pertanto dalla localizzazione del ponteggio, ma da valutazioni di sicurezza che prendano in considerazione sia i rischi interni all’area di cantiere, sia i rischi nelle immediate vicinanze del perimetro esterno di cantiere”.
Si richiama anche l’applicazione dell’Allegato XV D.lgs. 81/2008 punto 2.2.1. (il punto 2.2. presenta i contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni) con riferimento alla lettera c:
2.2.1. In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali di cui all’ALLEGATO XV.2, in relazione: (…)
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.
Si indica poi che “il confinamento a terra che impedisca l’accesso alle zone di transito o stazionamento qualora si renda la zona inaccessibile, ovvero sbarrata o segnalata, può eliminare il rischio per gli operatori a terra o per i terzi”.
Si segnala, inoltre, che il libretto del ponteggio “riporta le modalità di assemblaggio della mantovana secondo gli schemi tipo previsti. Particolare attenzione deve essere posta per i collegamenti agli angoli della mantovana, punto critico, sui cui deve essere garantita continuità della protezione della mantovana. Gli elementi d’angolo della mantovana devono essere realizzati con verifica che le parti costituenti l’angolo non siano asportabili da eventi metereologici come il forte vento”.
In particolare, la mantovana del ponteggio “deve essere correttamente dimensionata. Deve avere inclinazione non minore di 30 gradi rispetto all’orizzontale e proiezione orizzontale minima di:
- 1,20 metri dal filo dell’impalcato dei ponti di servizio per altezza di caduta dei materiali non superiore a 12 metri.
- 1,50 metri dal filo dell’impalcato dei ponti di servizio, per qualsiasi altezza di caduta dei materiali, fatto salvo diverse indicazioni riportate sull’autorizzazione ministeriale”.
Il documento indica anche che:
- “viene richiesta la verifica da parte di un progettista (architetto o ingegnere) nel caso in cui la mantovana non venga realizzata secondo schemi tipo approvati e riportati sul libretto del ponteggio;
- “la mantovana di protezione deve essere realizzata in tavole di abete (spessore 50 mm o di 40 mm o tavole metalliche prefabbricate, compresa la struttura di sostegno metallica tubolare, sistema a telaio o tubo giunto”;
- “la mantovana non può essere realizzata con tavole con spessore inferiore ai 40 mm. e deve essere raccordata con l’impalcato”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento regionale che riporta molte altre informazioni sulla corretta realizzazione e montaggio delle mantovane parasassi.
Tiziano Menduto
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede di Infor.mo. 4812, 11277 e 18971 (archivio incidenti 2002/2023).
Scarica le schede e il documento presentati nell’articolo:
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