Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Valutazione dell’efficacia: la progettazione come origine del processo

Valutazione dell’efficacia: la progettazione come origine del processo
Massimo Servadio

Autore: Massimo Servadio

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

16/02/2026

L’importanza del Ciclo di Deming per il miglioramento continuo in ambito formativo.

Valutazione dell’efficacia: la progettazione come origine del processo

L’importanza del Ciclo di Deming per il miglioramento continuo in ambito formativo.

 

Nel dibattito sulla formazione in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, la valutazione dell’efficacia tende spesso ad essere letta come un momento finale, funzionale a certificare la conclusione del percorso formativo. Si tratta ceratemene di una lettura riduttiva, oltreché intrinsecamente errata, che svuota la valutazione del suo significato più autentico, trasformandola da primario strumento di governo del processo formativo ad atto meramente formale. In una prospettiva realmente orientata alla prevenzione, la valutazione non è solo ciò che avviene a valle della formazione, bensì ciò che ne garantisce coerenza, direzione e senso lungo tutto il suo sviluppo e, dunque, inizia decisamente a monte.

 

Assumere la formazione come processo, implica un significativo cambio di prospettiva: ogni fase, dalla progettazione all’erogazione fino all’applicazione nel contesto lavorativo, produce effetti specifici e interdipendenti, che non possono essere letti in modo isolato. La valutazione diventa così una costruzione progressiva di coerenza, che accompagna il percorso nel tempo e consente di mantenere allineati obiettivi, contenuti, metodologie ed esiti.

 

Questo approccio trova riferimento metodologico nel modello PDCA  (Plan–Do–Check–Act) – ciclo di Deming - elaborato da W. Edwards Deming, richiamato esplicitamente dall’ Accordo Stato-Regioni del 2025 come logica di riferimento per la progettazione e il miglioramento dei processi formativi. Nel ciclo PDCA, la fase di verifica non è separabile dalla pianificazione in quanto si può valutare in modo significativo solo ciò che è stato intenzionalmente definito e progettato.

 

Il richiamo operato dall’Accordo, pertanto, va letto anche come un richiamo alla professionalità della funzione formativa. La formazione è un processo strutturato, dotato di regole, strumenti e logiche proprie, che richiede competenze specifiche per essere governato in tutte le sue fasi. Saper formare non significa soltanto saper erogare contenuti, ma presidiare l’intero processo: dall’analisi dei fabbisogni alla progettazione degli obiettivi, dalla scelta delle metodologie alla valutazione degli esiti. L’erogazione rappresenta una fase fondamentale ma non esaustiva. In questa prospettiva, l’Accordo non introduce elementi del tutto nuovi, ma richiama l’esercizio di una competenza piena sul processo formativo e sugli strumenti che ne determinano l’efficacia.



Pubblicità
RSPP-ASPP - Aggiornamento 8 ore - Rischi di genere, età, tecnostress - Tutti i settori
RSPP - ASPP - RSPP-ASPP - Aggiornamento 8 ore - Rischi di genere, età, tecnostress - Tutti i settori
Corso online di aggiornamento per RSPP-ASPP di attività appartenenti a tutti i settori di attività ATECO 2007. Il corso costituisce credito formativo per RSPP-ASPP, Docenti-formatori e Coordinatori per la sicurezza sul lavoro.



 

La valutazione, pertanto, non va intesa come un’azione unica o monolitica, in quanto il processo formativo genera evidenze differenti in momenti differenti, dalla reazione dei partecipanti, alla valutazione all’apprendimento, fino al comportamento agito, secondo una progressione concettuale che si evidenzia nei diversi livelli di lettura sistematizzati da Donald Kirkpatrick. L’efficacia, dunque, non emerge come evento puntuale, bensì come esito che si costruisce nel tempo dalla lettura di livelli e fasi differenti ed integrate.

 

Quanto premesso porta ad osservare come la valutazione vada pensata già in fase di progettazione, quando vengono definiti gli obiettivi formativi. Ogni progetto nasce dal riconoscimento di un divario tra competenze possedute e competenze necessarie in relazione ai rischi, alle mansioni e al contesto organizzativo ed è proprio in questo passaggio che si definisce quale cambiamento sia necessario produrre con la formazione e quali siano le evidenze che consentiranno di riconoscerlo. Senza questa intenzionalità iniziale, la valutazione rischia di perdere senso e di frammentarsi in verifiche scollegate, incapaci di incidere positivamente sul processo.

 

Nel campo della SSL, tale impostazione trova un fondamento solido nella normativa. Il D.Lgs. 81/2008, in particolare all’articolo 37, lega la formazione alla sua adeguatezza rispetto ai rischi e all’evoluzione delle condizioni di lavoro, affermando un principio di responsabilità sostanziale secondo il quale la formazione è significativa nella misura in cui è funzionale alla prevenzione. Gli Accordi Stato-Regione, dal 2011 a seguire, rafforzano questa visione, descrivendo la formazione come processo orientato allo sviluppo di competenze effettive e contestualizzate. Ciò porta in chiaro come la valutazione dell’efficacia non sia mai stata estranea al sistema normativo, piuttosto lo è stata la sua traduzione nella pratica. Con l’ Accordo del 2025 a cambiare è soprattutto il livello di esplicitazione riservato alla valutazione che emerge, tra l’altro, nell’individuazione di due distinti momenti: la verifica dell’apprendimento al termine del corso e valutazione dell’efficacia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa aspetto questo che sancisce come l’apprendimento sia condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto l’efficacia si manifesta pienamente solo quando le competenze vengono effettivamente agite nella pratica del lavoro.

 

Questo chiarimento si traduce in una puntualizzazione circa le finalità dei vari strumenti utilizzati per comporre la valutazione nel suo complesso: la rilevazione del gradimento del corso e del docente, pur non misurando l’efficacia in senso stretto, consente di leggere la qualità dell’esperienza formativa e le condizioni che favoriscono l’apprendimento, la verifica dell’apprendimento fine corso permette di accertare la coerenza tra progettazione ed erogazione e l’acquisizione di conoscenze e competenze, mentre la valutazione dell’efficacia propriamente detta si colloca su un piano ulteriore quello del comportamento agito. L’Accordo, infatti, richiede che essa venga svolta in fase di lavoro, attraverso strumenti capaci di intercettare il comportamento reale. Rientrano in questa logica l’osservazione strutturata delle prassi operative e l’uso di checklist che non abbiano una funzione di controllo generalista, ma che siano derivate dai contenuti della formazione erogata, oltre a dimostrassi coerenti con i rischi del contesto. A ciò si affiancano l’analisi di infortuni, mancati infortuni e segnalazioni e strumenti di rilevazione a distanza di tempo, finalizzati a cogliere il trasferimento delle competenze, questionari ed interviste.

 

L’elemento qualificante non è lo strumento in sé, ma la sua coerenza con il progetto formativo. La valutazione dell’efficacia non è quindi un’azione posticcia, che nasce a valle dell’erogazione con l’intento di “smarcare un obbligo”, ma è parte integrante e strutturante del processo. Valutare l’efficacia significa, in definitiva, garantire coerenza al percorso formativo e restituire senso alla formazione stessa, rendendola uno strumento vivo e progressivo, un vero e concreto strumento di prevenzione e non una semplice attestazione di conformità.

 

 

Massimo Servadio

Psicoterapeuta Sistemico Relazionale e Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni, Esperto in Psicologia della Salute Organizzativa e Psicologia della Sicurezza lavorativa

 




Creative Commons License Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: axel immagine like - likes: 0
16/02/2026 (08:34:33)
tutto bello e pienamente condivisibile, purtroppo nella realtà di queste cose non frega nulla a nessuno e i risultati si vedono, ripeto purtroppo.
Rispondi Autore: raffaele scalese immagine like - likes: 0
16/02/2026 (09:01:35)
Per axel
Per la situazione attuale in cui per essere a posto" bastava avere le "carte a posto" forse è così.
Dico forse poichè "essere a posto" vale solo se non ci sono infortuni.
Quando, purtroppo, invece, l'infortunio diventa "da tribunale" ci sono innumerevoli sentenze in cui i Giudici hanno messo in evidenza la mancata efficacia e solo il rispetto formale della stessa formazione.
Naturalmente di queste osservazioni e successive condanne si ricordano solo coloro che sono stati coinvolti.
Adesso con l'obbligo della verifica dell'efficacia le cose potrebbeto cambiare e comunque siamo sulla strada buona.
Anche io sono sicuro che, nei primi momenti, si tenterà di scrivere SOLO "carte" (come purtroppo sta succedendo con lo Stress lavoro Correlato) ma...se non si comincia...
Ho fiducia, particolarmente nel tempo.
Cominciamo a crederci anche noi "addetti ai lavori"

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Le criticità delle nuove FAQ ASR 2025 in tema di ambienti confinati

Capire un infortunio per prevenirlo: la sicurezza diventa indagine

Il manuale d’uso e manutenzione dei macchinari: pronunce di Cassazione

Formazione sicurezza lavoro: le indicazioni delle FAQ sull’ASR 2025


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

29APR

Decreto lavoro: il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri

29APR

RENTRI: modalità di pagamenti sanzioni art.258

28APR

Il portale per la libera consultazione delle norme UNI per la SSL

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
30/04/2026: Inail – Schede informative: batteri - Supporto per la realizzazione del Manuale informativo: Rischio biologico in scenari di intervento ordinari e di emergenza - edizione 2025
30/04/2026: Corte di Cassazione Civile, Sez. 1 - Sentenza n. 9324 del 13 aprile 2026 - Indicato CSE a sua insaputa in appalti pubblici, profili di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e trattamento dei dati personali: rigettata la domanda risarcitoria.
29/04/2026: Corte di Cassazione Sezione Lavoro - Ordinanza 13 febbraio 2026 n. 3263 - Licenziamento legittimo del lavoratore vittima di una truffa informatica (phishing)
29/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 6379 del 10 febbraio 2017 - Responsabilità di un lavoratore gruista per la violenta collisione con un carroponte fermo. Il mancato funzionamento del sistema anticollisione interrompe il nesso causale tra condotta del lavoratore.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Crans Montana: quando il luogo di lavoro è anche un luogo di divertimento


RSPP, ASPP

Le responsabilità penali dell’RSPP: una selezione di sentenze del 2025


INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Le criticità delle nuove FAQ ASR 2025 in tema di ambienti confinati


LAVORAZIONE DEL LEGNO

Lavorazione del legno: la sicurezza con le macchine a controllo numerico


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità