Una nota chiara e precisa sulla formazione dalla Regione Veneto
In tempi di coronavirus molti sono stati i commenti e le opinioni. Talune condivise altre riguardano singoli commentatori che hanno cercato di interpretare a loro modo i diversi decreti, ordinanze, linee guida, provvedimenti emanati da organismi differenti.
Spiace aver visto il proliferare di norme differenti e diverse nonché il numero plateale delle istituzioni che sono andate in ordine sparso.
Ci pare però doveroso, fra tutte le cose, che la Regione Veneto abbia con chiarezza e precisione dato indicazioni semplici e chiare.
In una Ordinanza del 26 marzo 2020 la Regione Veneto interviene con indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari in merito al nuovo Coronavirus.
Dopo le indicazioni ai datori di lavoro, che sono le medesime presenti nei diversi DPCM e qui raccolte assieme e non frammentate, si evidenzia come le stesse valgono anche per i collaboratori dei datori di lavoro. Si tratta della tutela della salute pubblica, delle limitazioni delle occasioni di contatto, delle norme di comportamento e della corretta prassi igienica.
Ma veniamo a due punti qualificanti.
Documento della Valutazione dei rischi.
In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2(se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale).
Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
Nella sostanza si riprende, semplificando, la bella e corretta analisi fatta dal prof. Paolo Pascucci, ordinario di diritto del lavoro all’Università di Urbino e rappresentante dell’Osservatorio Olimpus, che con una accurata analisi giuridico legislativa aveva espresso la medesima opinione per la quale non è necessario nessun aggiornamento del D.V. R.
Formazione
Si evidenzia che, ai sensi dei provvedimenti governativi richiamati in premessa, nell’intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.
A tal proposito, coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale citato in premessa, si ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione(a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).
In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.
In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza.
Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto.
Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
Parole chiare e procedure semplici e concretamente applicabili. Ad una serie di domande che AiFOS aveva inviato al Ministero del Lavoro e che hanno avuto risposte parziali e non sempre chiare la Regione Veneto, al di là della fumosa ed inconcludente discussione se le lezioni in videoconferenza valgo e non valgono, risponde con chiarezza validando tutte le azioni formative a distanza.
Vi è di più, in quanto la Regione ritiene che la propria ordinanza sia fatta in ottemperanza dei provvedimenti governativi valevoli su tutto il territorio nazionale.
La Regione Veneto va oltre, con serietà e concretezza, applicando le norme della formazione on line a tutta la formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008.
La domanda che viene spontanea è quella se queste norme si applicano solo ai lavoratori della Regione Veneto oppure sono valide in tutte le regioni italiane.
Il coronavirus ha dimostrato di non avere confini, né nazionali né mondiali, figuriamoci se ci siano divisioni tra regione e regione! Il coronavirus non ha confini geografici.
Allo stesso modo i collegamenti telematici ed in videoconferenza non hanno confini.
Rocco Vitale
Presidente AiFOS, già docente universitario di diritto del lavoro
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Regione Veneto, Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, “ Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”, versione 09 26.03.20 (formato PDF, 357 kB).
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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0 | 06/04/2020 (09:36:08) |
Grazie. Un chiarimento, leggo nell'articolo: E per i MODULI PRATICI (primo soccorso, BLSD, antincendio, carrellisti...come si procede ? |
Rispondi Autore: Ricky - likes: 0 | 06/04/2020 (10:07:50) |
Scusate, forse sono io che non colgo l'essenza dell'articolo ..... quindi ritenete che si possano fare corsi in videoconferenza anche fuori dal Veneto ? Perchè mi è parso di leggere una frase filosofica piuttosto che una presa di posizione |
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 1 | 06/04/2020 (11:03:15) |
I moduli pratici, al momento sono sospesi e la loro attivazione, a mio avviso, seguirà le direttive che riguardano il lavoro nelle aziende e negli uffici. Ogni Regione emette normative che valgono per la propria regione. Ma realisticamente come si possono mettere confini geografici alla formazione via internet. Per cui, anche alla luce della nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ritengo che la formazione in videoconferenza si possa svolgere in tutta Italia e sostituisce la formazione d'aula. Se poi qualche Regione decide che non si può fare, andiamo avanti lo stesso e chi se ne ..... |
Rispondi Autore: Ettore Togni - likes: 0 | 06/04/2020 (11:47:50) |
La frase "Se poi qualche Regione decide che non si può fare, andiamo avanti lo stesso e chi se ne ....." non le fa molto onore, Presidente. |
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 1 | 06/04/2020 (16:23:03) |
lo so, però non ne posso più e sono sbottato. scusatemi non è nel mio stile ma crdo che questa viccenda, soprattutto inserita nel contesto del coronavirus, ha superato ogni limite. Così non potrà andare avanti. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 1 | 06/04/2020 (19:24:24) |
Rocco, "quando ci voli, ci voli!" , come si dice dalle nostre parti. Trovo quanto meno anacronistico che oggi, pur potendosi laureare, non si possano essere erogati, in momento molto particolare come questo che stiamo vivendo, corsi in modalità FAD (ovviamente eccetto la parte pratica). Quello che ha previsto la Regione Veneto è quantomeno in linea coi tempi e con il particolare contesto. Spero la seguano le altre Regioni liberandosi dai retaggi e dalla dietrologia. |
Rispondi Autore: Michele Montresor - likes: 0 | 11/04/2020 (08:58:50) |
Buongiorno a tutti. Mi aggrego “alla mischia” in quanto il tema è piuttosto spinoso e rispettare le norme in periodo di emergenza non è cosa semplice. E se non è semplice, risposte semplicistiche non aiutano nessuno. Imprese comprese. E pur condividendo alcuni pareri già espressi, un conto è l'approccio con la logica ed un conto è il rispetto delle norme. Credo infatti che i “piani” del ragionamento siano due e ben distinti tra loro. Un piano giuridico ed un piano pratico. Perché è proprio così: i due piani non sempre viaggiano paralleli. Sul piano giuridico In uno Stato di Diritto le Leggi le fa il Legislatore e gli altri Enti le applicano (salva la facoltà degli operatori di dissentire come cittadini) ... al massimo interpretano o spiegano nei limiti dell'interpretabile. Cambiare il contenuto non è possibile. Esiste una gerarchia delle Leggi e una modifica può essere valida soltanto se interviene una norma di grado pari o superiore (altrimenti è illegittima ... con quello che ne consegue). In questo caso servirebbe almeno un Accordo della Conferenza Stato Regioni; una linea di indirizzo – Veneto - (manco DGR!) è carta straccia da far valere in caso di contestazione. Cioè se a seguito di un infortunio si scoprisse che il rischio/procedure non era nelle conoscenze del lavoratore in quando l’e-learning non ha garantito un’adeguata formazione, il Giudice non è nelle condizioni di accettare una formazione condotta in barba a Leggi dello Stato e ASR che ne definiscono i “contorni applicativi”. Se l'ipotesi è che la videoconferenza sia equiparabile alla presenza anche per la formazione, allora, trattandosi di interpretazione, vale SEMPRE e non solo nel periodo di emergenza, come dice il Veneto. Se non è così, allora ha modificato temporaneamente un Accordo Stato Regioni con un "si ritiene" [si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza], evidentemente illegittimo. (vedi anche (*) la nota che apre il documento del Veneto). La faccenda si complica quando la Vigilanza viene condotta da soggetti che sottostanno ad una materia (la sanità) concorrente con quella dello Stato. Inoltre faccio notare che per quanto riguarda Regione Lombardia, essa vieta espressamente (in un vulnus a mio parere incomprensibile) la formazione a distanza per la specifica alto e medio rischio in forza del Decreto n. 4160 del 3 aprile 2020 (recentissimo!) ha apportato modifiche al Decreto n. 3005 del 6 marzo 2020, il quale, sull’argomento formazione richiama la Linee Guida approvate in data 31 marzo 2020 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome (che richiama a sua volta la Linee Guida CR 25 luglio 2019 – mi è venuto il mal di testa!!) con il seguente chiarimento: Come previsto dalle Linee Guida sopra citate, il presente provvedimento non si applica: 1) alla formazione in materia di salute e sicurezza per i quali si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza Stato –Regioni; 2) a tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning In estrema sintesi, ad oggi, in alcune Regioni che hanno previsto l’equipollenza tra la formazione frontale e quella FAD il ddl può formare nuovi lavoratori a rischio medio e alto ed effettuare cambi di mansione con opportuna formazione in LMS (Learning Management System) in altre no. Perversi effetti di un decentramento di ambiti normativi che, EVIDENTEMENTE, dovranno essere oggetto di seria riflessione a fine emergenza COVID-19. Ed il perverso rischio che in questi gg si verrà a creare (se non è già successo) è che le imprese (non del Veneto!!) pur di non chiudere i battenti, se autorizzate o derogate dalla Prefettura, assumeranno lavoratori e nell’impossibilità di formali “a norma di legge”, non li formeranno affatto. SOTTOTITOLATO: QUANDO LA PEZZA E’ PEGGIORE DEL BUCO! Dico questo in quanto credo profondamente nella formazione, (ed il rischio è di aprire la strada all'attestatificio) e nella tutela del datore di lavoro, che crede di aver fatto quello che doveva e non è cosciente del fatto che gli accordi parlano di formazione minima e che lui è comunque tenuto a verificarne l'efficacia ed eventualmente ad integrare. Personalmente, credo che in “periodo di guerra” – e non sono io che ha definito l’attuale fase – è necessario agire con equilibrio e discernimento e fare tutto quanto possibile per mettere insieme obiettivi ed orientamenti anche diversi, in attesa che questo schifoso periodo (per tutti) passi. Ma informare completamente e correttamente gli imprenditori (e lavoratori) al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità, deve esser impegno di noi tutti. Montresor Michele tecnico della Prevenzione dell’ATS val Padana. Disclaimer: la responsabilità dei contenuti dell’articolo è unicamente degli autori e non riflette necessariamente le opinioni dell’Organizzazione di appartenenza. |
Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0 | 11/04/2020 (16:08:07) |
Una delle poche Regioni che evidenzia il ruolo del Datore di Lavoro il quale, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, sentito il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza, effettua la valutazione dei rischi (ex DLgs 81). Trovo anch'io anacronistico che in una emergenza come la nostra, si sottovaluti la modalità FAD. Personalmente, non potendo assicurare fisicamente la presenza in aula o sul lavoro, valuterei di fare anche la pratica controllando l'operato vis videoconferenza. |
Rispondi Autore: Michele Montesor - likes: 1 | 11/04/2020 (16:29:39) |
Addestramento???? Ora non esageriamo. Per certificatificio intendevo proprio questo. Ci sono possibilità di fare addestramento in presenza con adeguati dpi e procedure. Non sviliamo i processi di apprendimento delle persone pur adattandosibad un situazione emergenziale. MM Disclaimer: vedi sopra. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 07/05/2020 (10:02:16) |
Formazione in videoconferenza sincrona è valida Il Ministero del lavoro dichiara la legittimità della formazione con la modalità della videoconferenza in sincrono per ogni tipo di formazione obbligatoria. Difatti fa riferimento all’aggiornamento delle competenze, ad esempio il lavoratore che diventa preposto, deve aggiornare le sue competenze,e quindi durante l’emergenza Coronavirus, fno a 31 luglio 2020, è possibile far ein modo virtuale l’intero corso preposti. “FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula? In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale. Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.)”. da Sito del Ministero del Lavoro https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 07/05/2020 (10:07:46) |
Le prove pratiche si possono fare, rientrano in attività di cui ai codici ateco consentiti, movimentazione a mezzo di carrelli elevatori nelle industrie |