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Sulle responsabilità in assenza di un’adeguata formazione

Sulle responsabilità in assenza di un’adeguata formazione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

09/02/2018

Non sussiste alcun comportamento abnorme del lavoratore infortunato quando manca un'adeguata formazione. Lo sottolinea la Corte di Cassazione in una sentenza relativa ad un infortunio dovuto all’utilizzo di un carrello elevatore inadatto.

Sulle responsabilità in assenza di un’adeguata formazione

Non sussiste alcun comportamento abnorme del lavoratore infortunato quando manca un'adeguata formazione. Lo sottolinea la Corte di Cassazione in una sentenza relativa ad un infortunio dovuto all’utilizzo di un carrello elevatore inadatto.

Roma, 9 Feb – Sono numerose le sentenze della Corte di Cassazione che sono intervenute in questi anni sul tema della formazione, mettendo ogni volta in rilievo vari aspetti correlati agli obblighi e alle responsabilità nei luoghi di lavoro.

Ad esempio le recenti sentenze della Cassazione:

  • sentenza n. 39057 del 10 agosto 2017 con riferimento specifico all’ omessa formazione e alla presenza di attività di lavoro subordinate mascherate da lavoro autonomo;
  • sentenza n. 38528 del 02 agosto 2017 relativa ad un infortunio mortale in un’acciaieria, ai rischi connessi all'utilizzo delle attrezzature e alla mancanza di formazione, informazione e addestramento per i lavoratori.

 

Ci soffermiamo oggi su una sentenza che affronta sempre il tema della formazione sottolineando come non sussista alcun comportamento abnorme del lavoratore infortunato quando manca un'adeguata formazione.

 

La sentenza n. 47470 del 16 ottobre 2017

Stiamo parlando della sentenza della Cassazione Penale n. 47470 del 16 ottobre 2017 che affronta un ricorso relativo ad una condanna per un infortunio ad un lavoratore che per riparare velocemente un motore utilizza un carrello elevatore assolutamente inadatto.

 

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Formazione sui rischi specifici per chi utilizza i carrelli elevatori (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Nella sentenza n. 47470 si indica che il ricorrente, B.L., ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona, con la quale “è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, in data 12.04.2013, in riferimento al reato di cui all'art. 590 cod. pen.”.

 

Ricordiamo il testo integrale del suddetto articolo 590 del Codice Penale, un articolo che ha avuto nel tempo diverse modifiche e che è spesso citato nelle sentenze che presentiamo su PuntoSicuro:

 

Art. 590

Lesioni personali colpose

 

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

 

Nella sentenza si indica poi che il ricorrente con il primo motivo di ricorso “deduce il vizio motivazionale in riferimento all'affermazione di responsabilità. Osserva che l'infortunio si è verificato a causa della arbitraria decisione assunta dal dipendente infortunato”.

Mentre con il secondo motivo “si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche”.

 

Soffermandosi sul primo motivo, la Cassazione ricorda che “la Corte regolatrice ha chiarito che nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente”.

E sul punto – continua la Cassazione - si è osservato che “le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni, con le seguenti precisazioni:

  • che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità;
  • che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l' abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento;
  • che deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro”.

 

Si osserva poi che la giurisprudenza di legittimità “ha più volte sottolineato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. il 20.03.2000, Rv. 215686); e ciò con specifico riferimento alle ipotesi in cui il comportamento del lavoratore rientri pienamente nelle attribuzioni specificamente attribuitegli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, dep. 9.03.2007, Rv. 236109)”. 

 

E a questo punto della trattazione la Cassazione rileva che “la Corte territoriale ha insindacabilmente escluso il carattere abnorme della condotta posta in essere dal lavoratore infortunato, in considerazione del fatto che il lavoratore non era stato adeguatamente formato. Oltre a ciò, il Collegio ha evidenziato che il dipendente, al fine di riparare il motore con urgenza, aveva inopinatamente utilizzato, come da prassi aziendale, un muletto elevatore assolutamente inadatto”.

 

La Cassazione si sofferma anche sul secondo motivo di ricorso, considerato, come il primo, inammissibile.

Rimandando, per il secondo motivo alla lettura integrale della sentenza, la Cassazione segnala che la Corte di Appello ha osservato “che correttamente era stato negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, tenuto conto del precedente specifico che si rinviene a carico dell'imputato e dell'elevato grado della colpa”.

 

In definitiva con la sentenza n. 47470 la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:

Cassazione Penale, Sez. VII - Sentenza 16 ottobre 2017, n. 47470 - Non sussiste alcun comportamento abnorme del lavoratore infortunato quando manca un'adeguata formazione



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